Il concetto di consumazione del matrimonio: analisi di uno dei presupposti per lo scioglimento del matrimonio

Consumazione
Pieter Bruegel il Vecchio, il Banchetto nuziale, olio su tavola, 1568 circa, Kunsthistorisches Museum, Vienna

Introduzione sullo scioglimento del matrimonio per non consumazione

Ai sensi del can. 1142 CIC-83, il matrimonio rato e non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata ed una non battezzata può essere sciolto per una giusta causa dal Romano Pontefice. Come spiegato in un precedente articolo, la consumazione presuppone il compimento di un atto umano idoneo alla generazione della prole. Nel presente contributo, si approfondirà in che cosa consista esattamente la consumazione a livello giuridico-scientifico, sotto il solo aspetto anatomo-funzionale.

Nozione ed elementi costitutivi della consumazione

Nella dottrina canonistica, per consumazione si intende l’erezione, la penetrazione e l’eiaculazione del membro virile in quello femminile [1]. In mancanza di una di queste fasi, non si dà copula consumativa [2]. Quanto alle fasi dell’erezione e della penetrazione, occorre un ingresso almeno parziale del membro maschile nel canale vaginale, appena al di là della membrana imenale [3]. Per quanto riguarda invece la fase dell’eiaculazione, essa deve avvenire all’interno della vagina e richiede l’emissione di un qualunque liquido seminale o prostatico, non necessariamente in testiculis elaboratum [4].

Di conseguenza, né l’eiaculazione ante portas vaginae né l’eventuale fecondazione per absorptionem consumano il matrimonio, nelle quali ipotesi la nascita di prole non sarebbe incompatibile col riconoscimento dell’inconsumazione del matrimonio [5]. Simili scenari potrebbero verificarsi, per esempio, in presenza di eiaculazione precoce, equiparata all’ipotesi di eiaculazione ad os vaginae, oppure in presenza di eiaculazione retrograda, per cui «lo sperma, raccoltosi nell’uretra posteriore in quantità troppo scarsa per provocare il riflesso finale dell’eiaculatio, si riversa successivamente in vescica o viene emesso per semplice sgocciolamento, a distanza però di tempo più o meno ampio dall’atto sessuale» [6]. Allo stesso modo, il matrimonio non è consumato in caso di coito interrotto o di copula condomata, benché raramente in questi casi sia concessa la dispensa di scioglimento del matrimonio [7].

L’accertamento peritale della non consumazione: la problematicità dell’esame dell’imene

Per indagare in merito all’inconsumazione, il perito incaricato può cercare di verificare la verginità della sposa tramite un esame dell’imene, sebbene si tratti di un accertamento complicato e non sempre foriero di risultati certi. Infatti, l’imene potrebbe essere assente per difetto naturale oppure totalmente o parzialmente rotto a causa di esercizio fisico od operazioni chirurgiche [8].

Occorrerà dunque cautamente considerarne «la forma, la consistenza, l’elasticità, la presenza e la posizione delle incisure congenite, la presenza di escoriazioni, emorragie, infezioni, lesioni traumatiche, o esiti di riparazione spontanea o chirurgica» [9]. L’esame dovrà essere ancor più rigoroso in presenza delle cc.dd. membrane imenali compiacenti, ossia molto elastiche, le quali, «a differenza di quelle resistenti o carnose, cedono facilmente senza tuttavia rompersi», oppure in presenza di imeni bilabiati, cioè idonei «a permettere la penetrazione senza lacerazione della membrana medesima» [10] – nei quali casi non potrà ritenersi raggiunta la prova fisica dell’inconsumazione [11].

Altre fonti di prova fisica della non consumazione

Un’ulteriore (od alternativa) fonte di prova può essere l’esistenza di patologie che astrattamente possono generare un’impotentia coeundi in capo ad uno o ad entrambi i coniugi [12], benché non si richieda, ai fini dello scioglimento del matrimonio, che sussista un vero e proprio impedimento di impotenza ex can. 1084 CIC-83 [13], di natura perpetua ed irreversibile.

Se la diagnosticata condizione dovesse impedire l’erezione o la penetrazione, non sussisterebbero eccessive difficoltà nello stabilire l’inconsumazione. Al contrario, se la condizione dovesse impedire l’eiaculazione, si imporrebbero alcuni approfondimenti e cautele. Invero, non è improbabile che l’eiaculazione possa avvenire in forma minima, anche all’insaputa dei coniugi, sicché non si può prescindere da un minuzioso appuramento dell’incapacità di eiaculare [14]. Al riguardo, può essere utile rammentare che pure il liquido pre-seminale può contenere spermatozoi [15].

L’importanza della prova morale

Al di là di tutte queste considerazioni di ordine fisico, nei procedimenti super rato et non consummato assume non poca rilevanza anche il c.d. argomento morale, consistente nelle deposizioni delle parti e dei testi, suffragate da testimoni di credibilità. Teoricamente, l’argomento fisico si presenta come sussidiario di quello morale, il quale potrebbe rendere superflua l’ispezione corporale qualora si sia già raggiunta la prova piena dell’inconsumazione, ancorché sia, di regola, arduo raggiungere la necessaria certezza morale rinunziando alla prova fisica, nonché ad altre prove che possano aiutare a giudicare secondo verità [16].

Bibliografia

[1] Cfr. C. PEÑA GARCÍA, La no consumación del matrimonio como motivo de disolución canónica: cuestiones a reconsiderar, in “Anuário Argentino de Derecho Canónico”, vol. XXIII (2017), n. 2, p. 43.

[2] MEI – C. CALCAGNI, Medicina legale canonistica, Milano, 2002, p. 94.

[3] Cfr. C. PEÑA GARCÍA, La no consumación, p. 51.

[4] Cfr. ibidem.

[5] Cfr. E. MEI – C. CALCAGNI, Medicina, p. 97.

[6] Cfr. A. D’AURIA, Una caro e consumazione del matrimonio. Alcune riflessioni, in “Periodica”, vol. CIII (2014), pp. 255 e 260.

[7] Cfr. ivi, pp. 256-259 e 263-265.

[8] Cfr. E.N. PETERS, Toward Reform of the First Criterion for Admission to the Order of Virgins, in “Studia Canonica, vol. XLVIII (2014), p. 478.

[9] E. MEI – C. CALCAGNI, Medicina, pp. 95-96.

[10] Ivi, p. 96.

[11] Cfr. ibidem.

[12] Cfr. E. MEI – C. CALCAGNI, Medicina, pp. 93 e 96-97.

[23] Sulla non sovrapponibilità dei concetti di impotenza e di inconsumazione, cfr. A. D’AURIA, Una caro, p. 243, nota 7.

[14] Cfr. ivi, p. 261.

[15] Cfr. AA.VV., Presence of Sperm in Pre-Ejaculatory Fluid of Healthy Males, in “The Journal of the Medical Association of Thailand”, vol. XCIX (2016), n. 2, pp. 38-41.

[16] Cfr. J. LLOBEL, Il m.p. “Quaerit semper” sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, vol. XXIV (2012), pp. 33-34.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

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