Sandro Chia, litografia a 18 colori su carta
L’incapacità di assumere gli obblighi essenziali per cause di natura di natura psichica
Sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che non possono assumere gli obblighi essenziali per cause di natura psichica. Riguarda sempre coloro che siano privi della necessaria capacità naturale al matrimonio, in quanto, pur dotati di sufficiente uso di ragione e di capacità valutativa in ordine alle essenziali obbligazioni che esso comporta, non sono in grado di assumerle e/o di adempierle per cause di natura psichica.
Il legislatore accoglie, come incapacità consensuale e causa di nullità, una complessa serie di anomalie psichiche (tra cui s’evidenziano le turbe psico-sessuali, sebbene le possibili fattispecie non si esauriscono in queste), le quali impediscono la costituzione di un’autentica relazione interpersonale coniugale. In tale caso, affinché il vincolo possa ritenersi invalidamente contratto sotto il profilo giuridico, deve trattarsi di una forma di incapacità grave ed antecedente al matrimonio, ovvero almeno latente.
Inoltre, l’impossibilità in questione deve essere presente nel momento della celebrazione del matrimonio, cioè nel momento del consenso, vale a dire quando il matrimonio sorge. Le cause di natura psichica quindi incapacitano il soggetto ad assumere gli obblighi nel momento di contrarre, anche se tale incapacità può manifestarsi in pienezza durante la vita coniugale, inoltre, deve essere inguaribile perpetua e assoluta [1].
Una corretta interpretazione
Il soggetto che non può assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, non è capace di contrarre il matrimonio. È fondamentale una corretta interpretazione dell’espressione “ob causas naturae psychicae”. Con questa, il legislatore impedisce di sostenere che un’incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio possa derivare da uno stato specifico, sebbene normale, dell’essere spirituale o della struttura psichica della persona. Di conseguenza, esigere che tale incapacità ad assumere detti obblighi, sia causa di nullità solo quando sia provata da una “grave anomalia” psichica, risulterebbe una tautologia, giacché soffrire una tale incapacità giuridica è già di per sé una grave anomalia psichica.
Una intrinseca natura giuridica
In questo modo, il legislatore rafforza la natura giuridica, e non già psichiatrica, di quest’impossibilità ad assumere tali obblighi quale causa di nullità. La causa psichica che, per diritto, è sempre grave se causa l’incapacità consensuale fa sì che il soggetto non possa assumere simili obblighi, nel senso che lo si reputa privo della padronanza del dominio di sé necessari per farsi carico e rispondere degli obblighi matrimoniali essenziali. Ma la causa psichica non è la causa della nullità, bensì origine di fatto dell’impossibilità di assumere tali obblighi, che è la vera incapacità consensuale.
Pertanto, affinché si possa rilevare questa causa di nullità, deve essere provata non tanto la gravità dell’anomalia psichica, quanto l’impossibilità ad assumere i diritti e doveri essenziali del matrimonio da parte del contraente, impossibilità che deve essere assoluta perché, trattandosi di un concetto giuridico che si distingue dalla sua causa psicopatologica, e non essendo ammissibile nel diritto matrimoniale un consenso parzialmente valido, o si dà piena capacità giuridica, oppure non si dà affatto. [2]
Gli obblighi essenziali riguardano l’essenza del matrimonio [3]. Essi sono quei comportamenti necessari alla costituzione del consorzio di vita coniugale, quei comportamenti che necessariamente discendono dalle proprietà dell’unità e dell’indissolubilità del matrimonio, quei comportamenti che sono necessari alla potenziale realizzazione delle finalità istituzionali del matrimonio: la generazione ed educazione della prole e l’orientamento del matrimonio medesimo al bene dei coniugi [4].
Note
[1] Cfr. A. Abate, il consenso matrimoniale, pp. 458-459.
[2] Can. 1095
[3] F. Bersini, La pastorale dei matrimoni falliti e le cause di nullità, Roma, 1975, pp.84-85.
[4] P. Bianchi, Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità del matrimonio per pastori, consulenti e fedeli, Milano, 1998, p. 215.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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