Suor Raffaella Petrini nominata Presidente della Pont. Comm. e del Governatorato dello S.C.V.
Il 15 febbraio scorso, il bollettino della sala stampa della Santa Sede riportava la seguente notizia: “Il Santo Padre ha nominato, a partire dal 1° marzo 2025, Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nonché Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, la Reverenda Suor Raffaella Petrini, F.S.E., finora Segretario Generale del medesimo Governatorato”. La notizia fin lì non destò particolare sorpresa, dovuto anche al fatto che il Santo Padre aveva già annunciato per altre vie questa sua intenzione.
La Legge Fondamentale dello S.C.V.
Papa Francesco il 13 maggio 2023 emanò la nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, di cui Vox ha dato notizia QUI e QUI, detta legge – che succede a quella del 1929 e sostituisce quella del 2000 – “fondamento e riferimento di ogni altra normativa e regolazione nello Stato, conferma la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano che, distinto da quello della Curia Romana, si caratterizza per riconoscere il diritto canonico quale prima fonte normativa e insostituibile criterio interpretativo. Si vuole così garantire agli atti e alle attività che, dello Stato sono propri, quella necessaria autonomia richiesta dalle funzioni statali”.
La Legge fondamentale, formata da 24 articoli regola l’attività e i poteri della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, e quella del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, che rispettivamente svolgono la funzione legislativa ed esecutiva della più piccola entità statuale del mondo, come dimensione e popolazione.
Un evidente equivoco?
Dobbiamo necessariamente rilevare che la Legge Fondamentale, all’articolo 8 laddove si parla della funzione esecutiva, demandata come abbiamo detto alla Pontificia Commissione, specifica:
“Art. 8 La Pontificia Commissione è composta da Cardinali, tra cui il Presidente, e da altri membri, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio”.
Suor Petrini, evidentemente non è un Cardinale, dunque ciò come si coniuga rispetto all’articolo 8 sopra citato? Non vi è un equivoco, una contraddizione in tale nomina? Sembrerebbe di si in effetti, l’articolo 8 non lascia spazio ad interpretazioni di altro genere, il Presidente della Pontificia Commissione e di conseguenza del Governatorato deve essere un Cardinale. Allora come è possibile che il Romano Pontefice abbia nominato una donna a capo di quell’ufficio ci sarebbe da chiedersi. La risposta alla domanda potrebbe risultare di non facile ed immediata comprensione.
Come venirne fuori?
Gli atti del Romano Pontefice non sono soggetti al diritto canonico e non per forza devono seguirlo, il papa è anche il Supremo Legislatore, di conseguenza non è tenuto a rispettare le leggi che Egli stesso emana. Attenzione, non stiamo parlando di diritto divino positivo o naturale, a cui anche il Romano Pontefice è soggetto, bensì a leggi ecclesiastiche e quindi umane. “A tenore del can. 1404 CIC, infatti, non esiste alcuna umana potestà che possa sindacare o giudicare l’operato della Suprema Autorità della Chiesa; è la ragione per la quale sempre si incontrerà una insormontabile difficoltà se si tenta di formulare una qualsivoglia limitazione dell’Autorità del Romano Pontefice, sulla Chiesa universale o sulle Chiese particolari. Nel tentativo di porre dei limiti ci si infrange contro il diritto divino, argine garanzia e tutela incontrovertibile della potestà del Successore di Pietro” [1].
Una maggiore attenzione
A parere di chi scrive, sarebbe stato opportuno e si sarebbero evitate speculazioni, se nel bollettino della sala stampa che riportava la nomina di Suor Petrini, si fosse scritto qualcosa del genere: “In deroga all’art. 8 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, il Santo Padre ha nominato…” ciò avrebbe allontanato ogni perplessità e avrebbe mostrato maggiore attenzione e rigore, rispetto alle nomine che il Romano Pontefice è nella facoltà di fare. In tal senso si vedano anche tutti i canoni che si riferiscono alla dispensa, ossia l’esonero dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare (cann. 85-93).
In conclusione
Sia la nomina di Suor Petrini, che come abbiamo avuto modo di dire per altre vie QUI quella di Suor Brambilla non hanno nulla di poco chiaro o di non conforme al diritto della Chiesa, tuttavia evidenziamo come oggi più che mai sia necessaria una maggiore attenzione di chi si occupa di comunicazione e soprattutto di chi è deputato allo studio e alla diffusione del diritto della Chiesa, al fine di evitare malevoli o dubbie interpretazioni, le quali possono portare il fedele ad uno smarrimento e ad una confusione non solo di natura meramente giuridica, bensì financo spirituale.
Note
[1] Lanni C., La potestà del Romano Pontefice: natura e limiti, in Vox Canonica 14 febbraio 2025.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
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