Gian Lorenzo Bernini, la verità, galleria borghese, Roma
Abbiamo avuto modo di scorrere, nello scorso articolo (QUI) alcuni degli elementi filosofici e teologici – anche ripresi dai Padri della Chiesa – che fondano il concetto di Favor Veritatis nell’Ordinamento canonico, nonché taluni principi fondamentali e fondanti del giusto processo.
In modo particolare abbiamo sottolineato come l’uso della parola come strumento veritativo, la dialogicità del processo siano lo specchio di quella Parola di verità incarnata che ha redento il mondo. Ebbene proprio da queste mosse riprendiamo il passo per sottolineare, ora, quale sia l’elemento costitutivo del giusto processo che si fondano sul concetto di Verità che permea e fonda il Diritto canonico, in Dio summa Veritas.
Una breve premessa
In quello che potremmo chiamare ecosistema processuale [1], è impossibile intendere il principio del giusto processo come una sorta di standardizzazione quantitativa o come formalizzazione, alla maniera di vari contesti internazionali statali, ma piuttosto come un oggettivo, fermo e sensibile riconoscimento e garanzia dello ius defensionis. Quest’ultimo, infatti, è ampiamente presente in tutto l’Ordinamento canonico motivo per il quale è opportuno ricercare il nesso tra le due realtà – ius defensionis e Diritto canonico – seguendo due linee principali: il fondamento del diritto di difesa e la collocazione dello stesso all’interno della struttura legislativa della Chiesa [2]. Il diritto di difesa è il primo attributo necessario del giusto processo, orientato alla verità.
Lo ius defensionis nel Diritto delle Decretali
È noto che l’Ordinamento canonico non conosce subito l’era dei Codici, ma gli stessi sono frutto di una secolare stratificazione del Diritto. Nel tempo, almeno fino alla prima codificazione del 1917, l’orizzonte nel quale il Diritto canonico si muoveva, in relazione al diritto di difesa era indubbiamente quello dell’equità, a cui pure va ricondotto il più generale concetto di giusto processo. Il concetto di ius defensionis legato al soggetto è di formulazione relativamente recente, infatti nel Diritto delle Decretali il concetto di difesa era proprio della persona del reus, del convenuto, tanto nel processo penale, quanto in altre tipologie processuali.
Allo stesso modo il concetto di agere era proprio dell’attore, sicché facilmente si potevano identificare le parti a seconda del loro ruolo nel contenzioso processuale; tuttavia è doveroso sottolineare che il concetto di defensio era compreso anche con l’accezione della vindicatio [3]. Le Decretali dunque, sono strumento e fonte dalla quale iniziare la ricerca. In esse, si noti, non troviamo mai le espressioni ius defensionis o ius ad defensionem, tuttavia è possibile rintracciarvi il concetto astratto, particolarmente lì dove l’asse normativo relativo alla posizione processuale del convenuto prevedeva la sua citazione all’inizio del processo e la possibilità di una azione riconvenzionale [4].
Nel senso di quanto fin ora detto, considerando anche l’importanza della citazione e contestazione della lite che ritroviamo nelle Decretali, possiamo pacificamente parlare di concetto di diritto di difesa in fieri nel Diritto canonico. Nelle Decretales, sostanzialmente quello a difendersi era un diritto-dovere in capo al convenuto, che il Giudice doveva assicurare [5]. Il periodo delle Decretales, comunque, non vede del tutto estraneo il concetto soggettivo di diritto alla difesa; il Pontefice Innocenzo III lo cita in un suo Decreto riguardante lo scomunicato, affermando che poteva, quest’ultimo, difendersi in giudizio dall’accusa di scomunica evidenziando l’aspetto equitativo di questa disposizione normativa [6].
Lo ius defensionis nel Codex del 1917
Il vero sviluppo significativo è dato dall’avvento della prima codificazione, quella piano-benedettina del 1917. Quest’ultima fa esplicito riferimento allo ius defensionis, in particolare nel XII titolo – De processus publicatione, de conclusione in causa et de causae discussione – e nei cann. 1862 §1 e 1861 §2 C.J.C. del 1917. Prima di ogni cosa, lo ius defensionis non è più una facoltà riconosciuta ad una sola delle parti, ma indistintamente ad entrambe. Dunque, al convenuto o al reo per rispondere alle pretese attoree o alle accuse, ma altrettanto ad un eventuale attore dalle pretese ed azioni riconvenzionali del convenuto.
Questo nella generalità, ma più specificamente abbiamo una netta distinzione tra concetto di difesa e cognizione probatoria, valevole anche per le eccezioni [7]; inoltre l’attività del se defendere veniva esercitata contro le prove addotte dalla controparte, limitando di fatto anche la facoltà della proposizione di nuovo materiale probatorio dopo la conclusio in causa. Una nota distintiva degna di menzione va fatta, a questo punto, tra oggetto del diritto di difesa, richiamato, e l’effettiva defensio scripta che il Codex normava, pur tuttavia prevedendo anche una breve disputatio definita moderata [8].
Altro elemento significativo dal punto di vista procedurale riguarda il locus di espletazione dello ius defensionis: non soltanto dinanzi al Giudice, ma altrettanto dinanzi alle altre parti, private e pubbliche a seconda del caso. Infine, la difesa tecnica, da sempre riconosciuta anche nelle Decretales, era nel Codex intimamente connessa a quello che era l’esercizio della difesa della parte processuale, a norma dei cann. 1655 e 1862 §1 del C.J.C. del 1917.
Lo ius defensionis nel Codice di Diritto Canonico vigente
Ulteriore sviluppo si ha con la revisione del Codex e la promulgazione del vigente Codice di Diritto canonico nel 1983. Analogo al titolo XII del Codex del 1917 appare l’attuale can. 1598 C.J.C., ma riporta una differenza circa la pubblicazione degli atti, certamente e nettamente subordinata alla necessità di difesa delle parti. Novità ancor più rilevante la sanzione di nullità in caso di diniego dello ius defensionis [9]. Importante anche la Dottrina [10] legata alla promulgazione del nuovo Codice volta alla promozione della giustizia, particolarmente nel contenzioso giudiziale per controversie sorte da atti amministrativi singolari, di fatti è eminentemente importante tutta la letteratura giuridica – fondata anche e soprattutto sulla giurisprudenza rotale oltre che sul Codice – circa lo ius defensionis. Fondamentale è anche la riflessione dottrinale sullo ius defensionis nella procedura e contenzioso amministrativo nella Chiesa [11].
Conclusioni
Dal breve cenno storico-canonistico che abbiamo effettuato, possiamo pacificamente concludere che, mentre nel Diritto delle Decretales si può giungere ad identificare la presenza di un insieme di norme date per assicurare la necessità di difesa dell’imputato o convenuto, in base alla visione dell’epoca, concernente il diritto oggettivo non soggettivo modernamente inteso, nel regime del Codex lo stesso assume un carattere eminentemente normativo. Il carattere soggettivo è ribadito solo recentemente, a motivo della inevitabile ed inalienabile appartenenza dello ius defensionis alle parti processuali.
Quest’ultimo concetto è ratificato dal Legislatore supremo che assume le parti dell’importanza del diritto alla difesa normando la sanzione di nullità insanabile in caso di mancanza o negazione all’interno dell’iter processuale [12]. È una riprova cogente del fatto che – nell’elemento dello ius defensionis inteso come pilastro portante del giusto processo – l’Ordinamento canonico ha da sempre avuto a cuore l’assicurazione di giustizia nell’impianto processuale, attraverso lo sviluppo di suoi elementi costitutivi.
Note
[1] Cfr. M. del Pozzo, Il giusto processo e l’ecosistema processuale, 454-455.
[2] Cfr. G. Erlebach, La nullità della sentenza giudiziale “ob ius defensionis denegatum” nella giurisprudenza rotale, Città del Vaticano 1991, pagg. 44-85.
[3] Cfr. C. II q.1 c.14.
[4] Si può verificare quanto detto consultando X. II, 14, 1.
[5] Cfr. X. I, 32, 1.
[6] Cfr. X. II, 25, 5.
[7] Si veda il can. 1861 §2 C.J.C. del 1917, prima nel testo richiamato, che specifica: «probationes conoscere et se defendere».
[8] Si veda il disposto del can. 1866 §2 C.J.C. del 1917.
[9] Si veda il can. 1620 n.7 del vigente Codice: «ius defensionis alterui parti denegatum fuit».
[10] Cfr. C. Gullo, Il diritto alla difesa nelle varie fasi del processo matrimoniale, in Monitor Ecclesiasticus, CXIII (1988), pagg. 29-50.
[11] Il tema verrà approfondito nel corso della trattazione, però per comprendere la canonistica sul tema si può vedere M. CARDINALE, Il diritto alla difesa nella giustizia amministrativa canonica, in Ephemerides Iuris Canonici, XXXIX (1983), pagg. 104-119.
[12] La disamina storica più approfondita rispetto allo sviluppo del diritto alla difesa si può trovare in C. LANNI, Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis, Pontificia Università Lateranense 2020, 9-16.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA