Allontanamento dalla Chiesa e diritti fondamentali: profili giuridici e implicazioni nell’ordinamento canonico

Infiorata di Spello 2024

L’allontanamento dalla Chiesa cattolica rappresenta un fenomeno giuridicamente significativo e complesso, in cui si intrecciano questioni di natura religiosa e diritti fondamentali del fedele all’interno dell’ordinamento canonico. La Chiesa cattolica, in linea con la tradizione del diritto canonico, riconosce l’appartenenza volontaria come principio cardine, cercando però al contempo di tutelare la coesione e l’unità dottrinale. In tale contesto, il Codice di Diritto Canonico del 1983 disciplina vari aspetti dell’allontanamento, bilanciando la libertà religiosa con la necessità di garantire un’organizzazione stabile e coerente.

I Diritti Naturali all’interno dell’ordinamento canonico

L’ordinamento canonico si fonda su principi di diritto naturale, riconoscendo ai fedeli diritti fondamentali che non dipendono dall’appartenenza religiosa, ma sono connessi alla dignità intrinseca della persona. Tra questi diritti, particolarmente rilevanti sono la libertà religiosa e lo ius connubii, ovvero il diritto al matrimonio. La Chiesa afferma che l’appartenenza alla comunità dei fedeli non dovrebbe limitare l’esercizio di tali diritti. Questo orientamento è stato ulteriormente rafforzato dal Concilio Vaticano II, che ha confermato la visione della Chiesa come promotrice dei diritti umani all’interno del proprio sistema giuridico.

Il can. 748 del Codice di Diritto Canonico esprime chiaramente il diritto alla libertà religiosa, sancendo che “tutti gli uomini sono tenuti a ricercare la verità nelle cose che riguardano Dio e la sua Chiesa” e sottolineando che nessuno deve essere forzato ad abbracciare o mantenere la fede cattolica contro la propria coscienza. Questo diritto, sebbene riconosciuto, comporta tuttavia delle limitazioni quando si tratta di garantire la coesione interna della comunità ecclesiale. Infatti, l’appartenenza alla Chiesa implica anche l’obbligo di osservare le norme della fede cattolica e rispettare i vincoli della comunione ecclesiale. Tale principio risponde alla necessità di preservare un’identità comune e si manifesta in varie forme di limitazione giuridica, applicabili nei casi in cui un fedele decida di separarsi pubblicamente dalla Chiesa.

Classificazione dei tipi di allontanamento e le loro implicazioni giuridiche

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 individua diverse modalità di allontanamento dalla Chiesa, ciascuna delle quali comporta conseguenze giuridiche specifiche. Tra queste, si distinguono principalmente tre fattispecie: l’abbandono pubblico e notorio della fede, l’abbandono con atto formale e il delitto di apostasia. Ognuna di queste ha una portata distinta, e l’applicazione di sanzioni e limitazioni dipende dalla configurazione giuridica della fattispecie.

Abbandono Pubblico e Notorio della Fede

Questa forma di abbandono consiste in atti esterni che evidenziano un rifiuto della comunione ecclesiale, ma senza una dichiarazione formale di uscita dalla Chiesa. Tale situazione si verifica quando il fedele compie azioni palesemente incompatibili con l’appartenenza cattolica, come l’adesione a un’altra confessione religiosa. Questo tipo di allontanamento, pur non costituendo un atto giuridico formale, comporta comunque effetti giuridici rilevanti, poiché il canone 194 §1 prevede la rimozione automatica dagli uffici ecclesiastici per chi si distacca pubblicamente dalla comunione della Chiesa. L’applicazione di questa norma è discrezionale e richiede un intervento dell’autorità ecclesiastica per confermare la rimozione e stabilire eventuali altre conseguenze.

Abbandono con Atto Formale

Introdotto nel Codice del 1983, l’abbandono con atto formale riguarda la volontaria dichiarazione del fedele di uscire dalla Chiesa. Tale abbandono è rilevante, in particolare, per il diritto matrimoniale, poiché fino alla riforma del 2010 (con il motu proprio Omnium in Mentem, chi compiva un atto formale di separazione dalla Chiesa era esentato dall’obbligo di rispettare la forma canonica per la celebrazione del matrimonio. Questo tipo di allontanamento è stato fonte di dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Con la Lettera Circolare del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 2006, è stato chiarito che per essere valido l’atto formale di abbandono deve rispondere a precisi requisiti, ossia: una decisione interna libera, una manifestazione esterna della volontà di uscita e la recezione di tale dichiarazione da parte dell’autorità ecclesiastica competente.

Il Delitto di Apostasia

Tra le forme di allontanamento più gravi, il delitto di apostasia comporta il rifiuto totale della fede cristiana e comporta una sanzione automatica di scomunica latae sententiae. Ai sensi del canone 1364, l’apostata è escluso dalla comunità ecclesiale e non può ricevere i sacramenti. Il carattere afflittivo della pena è mitigato dalla finalità correttiva, poiché il sistema penale canonico concepisce la scomunica come “pena medicinale”, ovvero volta al recupero e al pentimento del reo.

Conseguenze giuridiche dell’allontanamento e l’effetto sulla tutela dei diritti

L’allontanamento dalla Chiesa non implica automaticamente una rinuncia ai diritti naturali del fedele, sebbene comporti una limitazione dei diritti di cittadinanza ecclesiale, come la partecipazione ai sacramenti e la possibilità di esercitare uffici ecclesiastici. Le conseguenze giuridiche si estendono a vari ambiti:

  • Accesso ai Sacramenti: L’accesso ai sacramenti è precluso per coloro che si trovano in stato di scomunica o di allontanamento formale dalla Chiesa. Questo principio, applicato rigorosamente, esclude i fedeli apostati, eretici o scismatici, limitando la loro partecipazione attiva alla vita comunitaria e sacramentale.
  • Effetti Matrimoniali: L’allontanamento dalla Chiesa, specie se avviene con atto formale, ha ripercussioni significative sulla validità del matrimonio. In passato, l’abbandono formale esentava i fedeli dall’obbligo della forma canonica matrimoniale, conferendo una sorta di status giuridico che implicava una disconnessione dalla comunità ecclesiale. Con la riforma del 2010, questo esonero è stato abolito, ponendo la forma canonica come obbligatoria per tutti i battezzati, anche per coloro che hanno manifestato una volontà di uscire dalla Chiesa.
  • Altri Ambiti Ecclesiali: L’ordinamento canonico prevede anche l’esclusione dagli uffici ecclesiastici, l’inabilitazione a esercitare il diritto di voto nelle elezioni canoniche e la privazione delle esequie ecclesiastiche per coloro che hanno commesso il delitto di apostasia o si sono allontanati pubblicamente dalla Chiesa. Queste misure rispondono alla necessità di preservare la comunione ecclesiale e salvaguardare l’unità e la coerenza dottrinale della comunità di fede.

Kirchenaustritt: un caso particolare nel diritto canonico contemporaneo

Un aspetto complesso riguarda il Kirchenaustritt, ovvero l’abbandono della Chiesa effettuato in Germania e in alcuni paesi europei per evitare il pagamento dell’imposta ecclesiastica, – in tal senso ha scritto vari contributi una nostra collega, la dott.ssa Chiara Gaspari QUI, la quale sta ultimando un dottorato proprio su questo tema -. La Conferenza Episcopale Tedesca ha dichiarato che il Kirchenaustritt configura un atto di apostasia, applicando quindi le conseguenti sanzioni canoniche. Il Decreto Generale del 2012 della Conferenza Episcopale Tedesca stabilisce che chiunque formalizzi la propria uscita dalla Chiesa, perde il diritto di partecipare ai sacramenti e di ricoprire ruoli ecclesiastici. Questo provvedimento ha sollevato critiche, evidenziando un contrasto con la disciplina generale della Chiesa. Il can. 222 del Codice di Diritto Canonico impone ai fedeli l’obbligo di contribuire al sostentamento della Chiesa, ma non specifica la forma con cui tale contribuzione debba avvenire.

La questione della libertà religiosa dei fedeli allontanati

L’allontanamento dalla Chiesa pone interrogativi rilevanti in relazione alla libertà religiosa. Sebbene l’adesione alla Chiesa sia volontaria, e quindi soggetta alla libertà individuale, il diritto canonico prevede limitazioni per garantire la coesione interna. La libertà religiosa è riconosciuta nel diritto canonico come diritto naturale, ma trova una limitazione nell’obbligo di rispettare la comunione ecclesiale. In tal senso, la Corte Europea dei Diritti Umani ha riconosciuto che le confessioni religiose hanno il diritto di organizzarsi autonomamente, senza essere obbligate a garantire ai membri un “diritto alla dissidenza” all’interno della comunità. Nella Chiesa cattolica, questa autonomia si traduce nella possibilità di imporre sanzioni per chi rifiuta i vincoli della fede, ma sempre nel rispetto dei diritti naturali della persona.

Conclusioni

L’allontanamento dei fedeli dalla Chiesa, nelle sue diverse forme, è un tema che evidenzia la complessità del diritto canonico e l’interazione tra la tutela della libertà individuale e la preservazione della comunione ecclesiale. La disciplina canonica cerca di bilanciare il diritto alla libertà religiosa con la necessità di una coesione interna che renda possibile la missione della Chiesa. Tuttavia, rimangono aperte sfide e questioni su come garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei fedeli, specialmente in un contesto secolarizzato in cui la scelta di allontanarsi dalla Chiesa è divenuta più frequente.

Il diritto penale canonico, con le sue sanzioni medicinali e i principi di gradualità, mostra l’intento di trattare l’allontanamento non solo come un problema giuridico, ma anche come una questione pastorale, orientata alla riconciliazione. Allo stesso tempo, le legislazioni particolari, come il Decreto della Conferenza Episcopale Tedesca, sollevano interrogativi su come garantire che il sistema canonico mantenga un approccio giusto ed equilibrato, che rispetti tanto i diritti del fedele quanto le esigenze della comunità di fede.

Note

M. Gas Aixendri, Allontanamento dalla Chiesa e diritti fondamentali nell’ordinamento canonico: la tutela della libertà religiosa e dello ius connubii, Ius Ecclesiae 27 (2015), pp. 317-338

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

  

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Maria Cives

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