Masaccio, San Pietro risana gli infermi con la sua ombra, affresco presso Santa Maria del Carmine, Firenze, 1425 ca.
Aspetti sostanziali delle Norme sul discernimento dei fenomeni soprannaturali
Nell’ultimo periodo, scorrendo le notizie pubblicate sui media vaticani o, se si tratta di addetti ai lavori, sul sito del Dicastero per la Dottrina della Fede, sempre più spesso ci si imbatte in lettere, a firma del Prefetto Fernández, con le quali si comunica ai Vescovi interessati e al Popolo di Dio l’esito delle verifiche condotte su presunti fenomeni soprannaturali che destano scalpore nei fedeli.
Qual è la ragione del proliferare di simili documenti, prima molto più rari?
Bisogna riannodare il nastro e andare al documento del 17 maggio scorso, con il quale sono state approvate le Norme per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali. Si tratta di un corposo provvedimento, che sostituisce integralmente la precedente disciplina, approvata da San Paolo VI nel 1978.
Le Norme si aprono con i principî ispiratori della riforma, finalizzata ad accelerare le procedure di riconoscimento e promozione degli (eventuali) frutti spirituali che si originano da presunte realtà sovrannaturali. Tuttavia, ed è questa una delle principali novità, prevale in ogni caso l’atteggiamento di prudenza, per cui non si procederà ordinariamente a dichiarazioni di autenticità del fenomeno.
Da un lato, il Dicastero vuole evitare che i fedeli cadano nella confusione per non avere risposte adeguate; dall’altro, le decisioni affrettate dei vescovi locali si sono scontrate con un atteggiamento cauto della Sede Apostolica; infine, certe formulazioni sulla certezza dell’origine sovrannaturale del fatto sembrerebbero vincolare in coscienza, secondo forme che indurrebbero i meno esperti a ravvisare erroneamente dichiarazioni ultimative.
Così, non saranno più pubblicate dichiarazioni de supernaturalitate, ma si preferiranno valutazioni pastorali sull’opportunità di permettere l’adesione alla presunta manifestazione del divino e la condivisione dei frutti spirituali tra i fedeli. Resta ferma ovviamente la potestà pontificia di approvare una devozione come sicuramente proveniente da Dio.
I sei possibili pronunciamenti, elencati nella sez. B delle Norme (§§16-23), vanno dal Nihil obstat, inteso quale grado massimo di adesione concedibile, legata all’osservazione di segni positivi di azione dello Spirito Santo, alla Declaratio de non supernaturalitate, quando è raggiunta la certezza morale dell’assenza di qualsiasi influsso spirituale nel fenomeno.
Aspetti procedurali delle Norme sul discernimento dei fenomeni soprannaturali
Dopo una preliminare raccolta di elementi di valutazione e un’attenta custodia di eventuali oggetti coinvolti nel fenomeno, il Vescovo istituirà, di concerto con il Dicastero, una Commissione, formata da almeno un teologo, un canonista e un perito scelto secondo la competenza richiesta per indagare sull’accadimento.
Quanto agli interrogatori, sono espressamente richiamati i canoni sull’esame dei testi nel processo contenzioso ordinario (cann. 1558-1571 C.I.C.). Si ribadiscono le norme sull’inviolabilità assoluta del sigillo sacramentale.
Non soltanto si prevede il supporto di esperti nelle discipline di ausilio nella determinazione della verisimiglianza dell’origine inspiegabile del fatto, ma anche si confida nel sostegno dell’autorità civile, in caso di contrasti con l’ordine pubblico.
I criteri di giudizio sono gli stessi della disciplina precedente, sebbene lo standard di certezza sia inferiore, dato che non si procederà a dichiarazioni de supernaturalitate.
L’art. 14 enumera tra gli elementi positivi la credibilità delle persone coinvolte, l’ortodossia dottrinale, l’imprevedibilità del fenomeno, i frutti di vita cristiana; per converso, l’art. 15 segnala le criticità, ossia gli errori sul fatto, l’allontanamento dalla retta fede, il settarismo, le gravi immoralità, le alterazioni psichiche dei soggetti coinvolti, la ricerca di benefici puramente terreni (denaro, fama, potere).
All’esito dell’istruttoria, che terrà conto cumulativamente dei criteri sopra indicati, il Vescovo formulerà una proposta di decisione, che sarà trasmessa al Dicastero per la Dottrina della Fede. Anche se la decisione ultima spetta alla Santa Sede, l’atto finale è attribuito all’Ordinario del luogo.
Non solo, anche a fronte del Nihil obstat, l’attenzione sarà mantenuta elevata, con l’obiettivo di custodire i “frutti spirituali” del fenomeno accolto prudentemente ma, si ribadisce, non approvato.
Nei casi di aperta mistificazione, di raggiri ai danni dei fedeli più deboli, o di abusi, sarà applicata la normativa penale canonica più idonea a garantire il bene delle anime.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
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