L’impedimento di parentela spirituale ex can. 811 CCEO

Parentela

Nozione ed origine dell’impedimento di parentela spirituale

La parentela spirituale, altresì nota come cognatio spiritualis, è una forma di parentela di diritto ecclesiastico la quale scaturisce tra il padrino (o la madrina) e chi riceve i sacramenti del battesimo e della confermazione [1]. Infatti, la funzione del padrino è quella di istruire il figlioccio nella fede e nella vita cristiana, aiutandolo nel tempo ad adempiere le obbligazioni derivanti dal sacramento ricevuto [2].

Fin dall’Alto Medioevo, questa forma di parentela tra il battezzato (o il confermato) ed il padrino è assurta ad impedimento matrimoniale, come attestato nel Codice di Giustiniano del 530 d.C. e dagli atti del Concilio di Roma del 721 d.C., a sua volta facente eco al Concilio Trullano [3]. Anche nel Basso Medioevo, Graziano ne fa menzione nel suo Decretum [4], mentre San Raimondo di Peñafort e San Tommaso d’Aquino ne discutono nelle rispettive Summae [5].

In séguito, l’impedimento è stato mantenuto in vigore dal Concilio di Trento, il quale peraltro imponeva l’annotazione dei nomi del padrino e della madrina nei registri parrocchiali, al fine di agevolare i controlli in merito alla sussistenza della cognatio spiritualis [6]. Del pari, anche il Codice piano-benedettino del 1917 prevedeva l’impedimento in questione sia per i padrini di battesimo sia per i padrini di cresima, finché il successivo Codice del 1983 non lo ha abolito per la Chiesa Latina [7].

La parentela spirituale nel diritto vigente

Attualmente, la parentela spirituale costituisce un impedimento matrimoniale soltanto per le Chiese Cattoliche Orientali ai sensi del can. 811, § 1 CCEO, che recepisce le antiche tradizioni dell’Oriente cattolico [8]. In particolare, tale norma prevede che non possano contrarre validamente matrimonio il padrino e il battezzato e i suoi genitori, salva dispensa del Gerarca del luogo competente (cfr. can. 795 CCEO), trattandosi di un impedimento di diritto ecclesiastico.

Come si può osservare, la legislazione orientale non fa riferimento al padrino di cresima, ma ciò è dovuto al fatto che, nei riti orientali, la crismazione col Santo Myron avviene in genere immediatamente dopo il battesimo [9]. Beninteso, se il battesimo risultasse invalido, l’impedimento in parola non sussisterebbe, in quanto non nascerebbe alcuna cognatio spiritualis. Invece, in caso di ripetizione del battesimo sotto condizione, la parentela spirituale non sorge, a meno che non sia stato ammesso per la seconda volta lo stesso padrino (cfr. can. 811 § 2 CCEO).

Matrimoni tra fedeli cattolici latini ed orientali

Per quanto concerne i matrimoni tra una parte cattolica latina ed una parte cattolica orientale, il matrimonio è nullo anche se l’impedimento sussiste per una sola di esse, in quanto previsto da una sola delle due Chiese sui iuris (cfr. can. 790 § 2 CCEO).

In ogni caso, giova sottolineare che il legame di parentela spirituale possa sorgere anche tra un padrino ed un battezzato (o confermato) anche nella Chiesa Latina, pur non costituendo un impedimento all’interno di essa [10]. Ne consegue che, passando dalla Chiesa Latina ad un’altra Chiesa sui iuris orientale (cfr. cann. 111-112 CIC), il fedele non potrebbe più validamente sposare il proprio padrino o la propria madrina di battesimo.

Nella stessa ipotesi, sembra invece rimanere valido il matrimonio col padrino o con la madrina di confermazione, poiché il can. 811, § 1 CCEO fa solo riferimento ai padrini di battesimo e gli impedimenti, in quanto leggi limitative dei diritti, sono soggetti ad interpretazione stretta (cfr. can. 1500 CCEO).

Profili probatori

Sotto l’aspetto probatorio, i registri parrocchiali fanno piena prova dell’avvenuto battesimo e, con esso, della parentela spirituale, a meno che non si evinca altro da argomenti contrari ed evidenti (cfr. can. 1222 CCEO). Tuttavia, in assenza di documenti scritti, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto o la dichiarazione dello stesso battezzato, fondata su argomenti indubbi (cfr. can. 691 CCEO).

Comunque sia, nulla si oppone ad un accertamento giudiziale dell’eventuale invalidità dell’atto con cui si assume l’incarico di padrino e madrina. Per esempio, tale invalidità potrebbe derivare da una totale assenza di volontà o della capacità naturale di intendere e di volere, senza cui non si avrebbe un atto umano [11]. In alternativa, si potrebbe ipotizzare una nullità per mancanza della necessaria maturità ed attitudine a ricoprire il ruolo di padrino, nella misura in cui ciò renda impossibile l’adempimento delle relative obbligazioni di accompagnamento nella fede [12].

Note bibliografiche:

[1] Cfr. F.X. WERNZ – P. VIDAL, Ius Canonicum ad Codicis normam exactum, V, Ius matrimoniale, Roma, 1928, p. 463.

[2] Cfr. Aa.Vv., “Bautismo”, in UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, in Diccionario de derecho canónico, 2° ed., Madrid, 2000, pp. 83 e 170.

[3] Cfr. E. TEJERO, ENRIQUE DE LEÓN, La «cognatio spiritualis» según Graciano, Pontificio Ateneo de la Santa Croce, Giuffrè Editore, Milano 1996, 1 vol. de 310 pp. [RECENSIÓN], in “Ius Canonicum”, XXXVII (1997), n. 74, p. 766.

[4] Cfr. ibidem.

[5] Cfr. P.J. PEYER, Introduzione, in SAN RAIMONDO DI PEÑAFORT, Summa de matrimonio, s.d., s.l. (tr. ingl.: Raymond of Penyafort, Summa on marriage, Toronto, 2005, a cura di P.J. PEYER), p. 6.

[6] Cfr. H. JEDIN, Le origini dei registri parrocchiali e il Concilio di Trento, in “Il Concilio di Trento: rivista commemorativa del IV centenario”, II (1943), p. 334.

[7] L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro IV, Parte I, Titolo VII, 5° ed., Città del Vaticano, 2019, p. 235.

[8] Cfr. S. TROIANOS, Byzantine Canon Law to 1100, in Aa.Vv., The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500, Washington, 2012, p. 130.

[9] Cfr. CATHOLIC TRUTH SOCIETY (a cura di), Catechism of the Catholic Church, 3° ed., Londra, 2016, p. 288, art. 1233.

[10] Cfr. L. LORUSSO, I matrimoni degli orientali in ambito latino, in Aa.Vv., Cristiani orientali e pastori latini, Milano, 2012, p. 321, nota 28.

[11] Cfr. T. JAKUBIAK, The criteria stipulated in canon 874 § 1, 1º-2º of the code of canon law and the validity of taking on the munus of sponsor, in “Roczniki Nauk Prawnych”, XXX (2020), n. 1 (tr. ingl. a cura di M. WÓJCIK), pp. 200-201.

[12] Cfr. ivi, p. 204.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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