L’indagine peritale sulla idoneità a testimoniare della presunta vittima minorenne

vittima
Pierre Auguste Renoir, Bambini in riva al mare, 1883 ca., Museum of Fine Arts, Boston 

Introduzione

Come noto, le tristi vicende di abusi sessuali a danno di minori e persone vulnerabili perpetrate nei contesti ecclesiastici hanno rappresentato la spinta propulsiva per importanti interventi riformatori dell’Autorità sulla disciplina penale, con il duplice fine, da un lato, di ristabilire la comunione all’interno della compagine ecclesiastica, specie a fronte del forte impatto mediatico di tali gravi eventi e, dall’altro, di predisporre strumenti efficaci ed efficienti diretti ad accertare la verità storica dei fatti, a tutela sia della presunta vittima, che del soggetto indagato.

Si è quindi posta la preminente necessità di bilanciare due distinti interessi, nell’obiettivo dell’accertamento della verità storica dei fatti: la tutela della vittima e la garanzia del diritto di difesa dell’imputato. Come Papa Francesco ha ricordato nel suo discorso in occasione del primo incontro nazionale dei servizi e dei centri di ascolto territoriali per la tutela dei minori e dei più vulnerabili del 18 novembre 2023:

Tutta la comunità cristiana…dev’essere coinvolta, perché l’azione di tutela è parte integrante della missione della Chiesa nella costruzione del Regno di Dio… «nessun silenzio o occultamento può essere accettato in tema di abusi» – questa non è materia negoziabile…è importante «perseguire l’accertamento della verità e il ristabilimento della giustizia all’interno della comunità ecclesiale, anche in quei casi in cui determinati comportamenti non siano considerati reati per la legge dello Stato, ma lo sono per la normativa canonica”,

aggiungendo poi il Santo Padre che “La cura delle ferite è anche opera di giustizia. Proprio per questo è importante perseguire coloro che commettono tali crimini, ancor più se in contesti ecclesiali”.

La sinergia tra diritto e medicina legale per l’accertamento della verità storica dei fatti

Ebbene, l’obiettivo del conseguimento della certezza morale nella ricostruzione processuale di tali gravi fattispecie delittuose non può prescindere dall’applicazione di rigorose metodiche scientifiche nell’accertamento dei fatti denunciati, ciò soprattutto quando la presunta persona offesa dal reato sia un minorenne, spesso anche l’unico testimone dei fatti; le caratteristiche strutturali di un sistema personologico e psichico ancora in fase di formazione, infatti, impongono un’attenzione particolare.

In tali delicati contesti l’operare sinergico tra scienze giuridica e medico-legale dovrà necessariamente declinarsi in protocolli specifici così da agire con l’adeguata prudenza, diretta anche a prevenire il rischio involontario, o pilotato da terzi, di accuse false e conseguenti condanne ingiuste.

In primo luogo, occorre precisare che l’intervento del Perito, analogamente a quanto avviene in sede statale, può essere disposto dal Giudice per un duplice ordine di ragioni: per indagare sulla attendibilità clinica delle dichiarazioni rese dal minore, ossia sulla capacità fisica e mentale di questi di rendere la testimonianza; per accompagnare il minore stesso nel processo di raccolta delle dichiarazioni, al fine di ridurre il rischio di nuovi traumi a seguito della rievocazione degli eventi, oltre che per neutralizzare – o almeno minimizzare – il rischio dell’inquinamento probatorio, attraverso la riformulazione, secondo specifici protocolli, delle domande predisposte dal Giudice, dall’autorità Inquirente e dai difensori [1].

Va poi aggiunto che l’art. 5 del motu proprio Vos estis lux mundi, confermato, dopo il primo triennio di promulgazione ad experimentum, il 25 marzo 2023, dispone l’obbligo a carico delle Autorità ecclesiastiche di predisporre adeguati mezzi di accoglienza, ascolto e accompagnamento per le presunte vittime di abusi e per le loro famiglie, oltre che di fornire adeguata assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico. Viene, quindi, in rilievo anche la funzione prettamente psicoterapeutica dello psichiatra o psicologo, la cui attività diretta alla preservazione del benessere psico-fisico del minore può svolgersi contestualmente all’indagine clinico-forense del Perito ed estendersi durante tutto l’arco temporale dell’accertamento processuale dei fatti.

Il ruolo del Perito nella valutazione della attendibilità clinica del minore-testimone

Come, quindi, anticipato, la prima funzione del Perito – oggetto del presente approfondimento – attiene alla valutazione delle condizioni di idoneità e di vulnerabilità del periziando chiamato a rendere una testimonianza o, comunque, a riferire dei fatti oggetto di accertamento giudiziario.

Sul punto, occorre innanzitutto chiarire quale sia il perimetro di indagine dell’attività peritale, tenendo distinto l’obiettivo dell’operato del Perito da quello del Giudice. Al riguardo, all’esperto non è richiesto di stabilire se il fatto riportato sia davvero avvenuto, ma se il minore risulti idoneo a testimoniare e in che termini si possa fare affidamento sulle sue dichiarazioni. Il Perito, quindi, non deve accertare la verità giuridica o storica dei fatti dichiarati (ciò è correlato al diverso profilo della credibilità e della attendibilità della testimonianza, che solo il Giudice può valutare), bensì la “verità clinica”, sulla base della raccolta di dati di cui il Giudice si avvarrà nella valutazione della testimonianza, alla luce anche degli ulteriori elementi emersi nel corso dell’istruttoria [2].

Ciò posto, lo scrutinio peritale sulla idoneità psicofisica del minore a testimoniare tiene conto innanzitutto delle capacità di questi sul fronte prettamente cognitivo, e quindi fisiologico, di riportare il vero, laddove, in primo luogo, potrebbero emergere disturbi mentali o comportamentali, potenzialmente idonei ad alterare la ricostruzione dei fatti. Chiaramente l’indagine dell’esperto si inserirà nel più ampio contesto della età anagrafica del minore e del suo specifico livello di maturità. L’art. 3.3. delle Linee guida nazionali del 2010 sull’ascolto del minore-testimone prevede che l’idoneità del fanciullo a testimoniare vada accertata sulla base di competenze di tipo generico e specifico.

Le prime, ossia le competenze generiche, sono correlate alle poc’anzi accennate capacità di tipo cognitivo, tra cui rientrano la memoria, l’attenzione, la comprensione, la capacità di espressione linguistica, il cd. source monitoring (ossia la capacità di contestualizzare le informazioni e la loro origine, e di distinguere i fatti reali da quelli immaginari); le competenze specifiche, invece, attengono alla capacità di riferire un ricordo rapportata alla complessità semantica e narrativa del ricordo stesso. A ciò si aggiunge la valutazione del grado di suggestionabilità interna ed esterna del minore che può aver influito sul processo mnestico. In altri termini, le competenze specifiche sono strettamente correlate all’oggetto dell’evento da rievocare e da narrare e al grado di resistenza del soggetto esaminato alle diverse fonti di suggestione che, evidentemente, si pone in un rapporto di inversa proporzionalità con l’età del minore.

È bene tener presente che le fonti di suggestione e di instillazione di falsi ricordi sono innumerevoli e spesso difficilmente controllabili. Uno studio condotto su bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni ha dimostrato, infatti, come la stessa interazione tra coetanei faciliti enormemente l’insorgenza di falsi ricordi, ossia di “ricordi” che tali non sono, in quanto hanno ad oggetto esperienze mai vissute [3].

La idoneità clinica quindi del minore a testimoniare presuppone una indagine che, ponendosi in stretta correlazione con la sua età, accerti la capacità di memorizzare i fatti e di riferirli in maniera coerente, di comprendere il tenore delle domande formulate, di contestualizzare i temi trattati e di distinguere il vero dal falso; allo stesso tempo, tale capacità dovrà essere correlata a fattori di tipo sociale, familiare e ambientale “al fine di escludere l’intervento di fattori inquinanti in grado di inficiare la credibilità [4]”. Così come ben compendiato dalla Corte di Cassazione italiana “nel contesto del minore di età, infatti, i fatti narrati possono interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità adolescenziale o infantile, sì da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o auto protettivi [5]”.

Il rischio della alterazione dei fatti nella narrazione del minore: tra suggestionabilità, falsi ricordi e compiacenza

Sebbene, quindi, ogni bambino, indipendentemente dall’età anagrafica, sia potenzialmente in grado di riportare episodi autobiografici, tale capacità andrà necessariamente valutata anche alla luce del contesto sociale e familiare di appartenenza, poiché è reale il rischio di falsi ricordi o di confabulazioni per opera, tanto volontaria quanto involontaria, di ingerenze terze; così come è possibile che la narrazione di un evento sia il frutto della rielaborazione di una diversa esperienza oppure la traslazione sul piano empirico di un particolare stato emozionale o anche l’espressione dell’adeguamento del minore all’aspettativa, percepita nei propri confronti, dell’adulto o di chi, ai suoi occhi, rappresenti l’autorità. Da ciò si evince l’importanza per il Perito di raccogliere informazioni anche sulle circostanze precedenti in cui il minore abbia riferito i fatti denunciati; sulla modalità – spontanea o provocata – della prima rievocazione dell’evento, oltre che su eventuali variazioni nel racconto stesso [6]; sull’arco temporale trascorso tra la asserita verificazione dei fatti e il loro racconto; nonché sui quesiti posti durante eventuali precedenti interrogatori.

Su quest’ultimo punto, infatti, occorre considerare che i bambini sono particolarmente suscettibili alla autorevolezza e alla credibilità percepita dell’intervistatore [7], così che, accanto al rischio di suggestione rispetto a quesiti posti con modalità tendenziose, si aggiunge anche quello della cd. compiacenza. Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che i ricordi non sono mai la riproduzione fedele dell’evento cui si riferiscono, ciò in quanto già il momento della percezione del fatto e del suo immagazzinamento è tutt’altro che neutrale, in quanto influenzato da una pluralità di fattori, di tipo cognitivo, ambientale, emotivo; in secondo luogo, il processo mnestico si snoda attraverso operazioni complesse di ricostruzione e di riorganizzazione del nucleo originario dell’evento, con il conseguente rischio di distorsione dello stesso.

I principali fattori di inquinamento del ricordo

I fattori principali di tale inquinamento del ricordo sono sostanzialmente riconducibili alle due categorie delle variabili di stima e di sistema. Le prime sono direttamente collegate alle caratteristiche personologiche del soggetto che rende la dichiarazione e incidono sul processo di elaborazione del fatto; in questi termini la giovane età può influire sulla accuratezza del ricordo, oltre che, prima ancora, sul livello di attenzione posto ad un determinato particolare anche saliente per la ricostruzione dei fatti (spesso, infatti, il fulcro dell’attenzione e del conseguente ricordo è differente tra adulto e bambino). Le variabili di sistema, invece, sono correlate alle modalità con le quali il soggetto è indotto a evocare e a esternare il ricordo, così che spesso la presenza di elementi suggestivi nei quesiti formulati nel corso degli interrogatori può alterare la purezza della ricostruzione: entra quindi in gioco la valutazione del Perito sul livello di resistenza del minore a fattori suggestivi [8].

Ma accanto alla suggestione, che è connotata dall’intima accettazione in capo al dichiarante dei fatti dichiarati, si pone forte il su accennato rischio della compiacenza. Essa è assai frequente nel minore che, ancorché consapevole della scorrettezza di una determinata ricostruzione dei fatti, persevera nella stessa, per allinearsi alle aspettative di chi, volontariamente o involontariamente, lo abbia indotto a dichiarare tanto [9]. Da ciò la necessità del Perito di indagare non solo sulla presenza di ogni fonte esterna, potenzialmente idonea a interferire sulla autentica elaborazione del ricordo, ma altresì sulle motivazioni che hanno spinto il minore a rendere quelle dichiarazioni.

Conclusioni

Concludendo, senza dubbio le odiose vicende di abuso sui minori, spesso gli unici testimoni dei fatti, hanno ingenerato plurimi quesiti nella comunità scientifica, circa la capacità testimoniale degli stessi e la loro affidabilità e accuratezza nei racconti, cui si aggiunge la potenziale esacerbazione del trauma a seguito della rievocazione degli eventi. Nondimeno, alcuni studi hanno evidenziato come anche i più giovani vadano incoraggiati a testimoniare, qualora in grado di farlo, attesi i non trascurabili riflessi positivi sul loro benessere psicofisico. Attraverso tale esperienza, infatti, il minore è innanzitutto accompagnato nella comprensione di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, così da rispondere consapevolmente al danno subito, e riacquistare il controllo sulla propria vita. Chiaramente il coinvolgimento processuale del bambino dovrà avvenire sempre secondo modalità protette, dal momento che soltanto preservando il suo benessere sarà possibile giungere a un accurato accertamento dei fatti [10].

Note

[1] cfr. Linee Guida per le perizie in ipotesi di abuso sui minori dell’Ordine degli psicologi del Lazio, 2008.

[2] cfr. G. Montanari Vergallo et al., The credibility of testimony from minors allegedly victims of abuse within the Italian legislative framework, in International Journal of Law and Psychiatry, 56 (2018), pp. 59-61.

[3] cfr. K. London et al., Competence, credibility, and reliability of children’s forensic reports. Introduction to special issue on child witness research, in Developmental Review, 32 (2012), pp. 162-163.

[4] Cass. pen. sent. n. 8057/2012.

[5] Cass. pen. cit.

[6] cfr. G. Montanari Vergallo et al., cit., p. 59; cfr. B. Bruneo, La valutazione delle competenze generiche e specifiche del minore testimone, estratto dal sito web Associazione Italiana di Psicologia giuridica.

[7] cfr. A. Bianco, A. Turci, Il ruolo della suggestionabilità interrogativa, in Rassegna Italiana di Criminologia, 2 (2016), p. 146.

[8] cfr. Ibid.

[9] cfr. Ivi, p. 149.

[10] cfr. J. Robinson, The experience of the child witness: legal and psychological issues, in International Journal of Law and Psychiatry, 42-43 (2015), pp. 166-173.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

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Carlotta Marciano di Scala

Avvocato in Foro civile, dottoranda in Diritto Canonico.

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