Il privilegio paolino: fonte biblica e interpretazione patristica

Privilegio paolino

L’indissolubilità nel diritto naturale

Sebbene il matrimonio sia, secondo il diritto divino naturale, un patto indissolubile tra l’uomo e la donna, vi sono alcuni casi in cui un matrimonio non sacramentale può essere sciolto in vista del bene della fede.

Il primo istituto che viene in rilievo è il cosiddetto privilegio paolino, introdotto da San Paolo nella sua I Lettera ai Corinzi:

Se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi; e una donna che abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi: perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente; altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre invece sono santi. Ma se il non credente vuol separarsi, si separi; in queste circostanze il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù; Dio vi ha chiamati alla pace! E che sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie?

Nelle prime comunità cristiane, le parole dell’Apostolo delle Genti erano la soluzione per dirimere la situazione derivante dalla conversione di uno solo dei coniugi, nel caso in cui l’altro non volesse continuare la convivenza pacifica: la libertà di chi aveva ricevuto il battesimo nel perseverare nella fede ha un valore maggiore di quello dell’unità della coppia.

Il testo è di complessa interpretazione, in particolare per la traduzione del predicato greco οὐ δεδούλωται: il significato tradizionalmente attribuito (e che ha fondato la disciplina del privilegio) è quello di “non essere più legato” al coniuge che si separa; tuttavia, più di recente si inizia a far strada una nuova linea esegetica, che riferisce l’espressione non all’altro coniuge, ma al rapporto tra il credente e Cristo, traducendo la pericope così:

Se invece il non credente si separa, ci si separi (pure). Il fratello o la sorella non sono stati resi servi (di Cristo) quando erano in queste circostanze (di disaccordo coniugale); invece Dio vi ha chiamati quando eravate in pace (con Lui e tra voi).

Le differenti ricostruzioni del passo non permettono un’univoca disciplina del caso: potrebbe esservi un diritto allo scioglimento del matrimonio o la sola facoltà di separazione, nessun indizio è fornito dal testo.

Perciò, è bene prestare attenzione al dato della Tradizione, specialmente a quella post-apostolica e dei Padri della Chiesa.

L’interpretazione dei Padri della Chiesa: Tertulliano e l’Ambrosiaster 

Le prime comunità cristiane erano particolarmente restie nel consentire l’accesso alle seconde nozze, ritenendo che si configurasse adulterio anche nel caso di unione successiva alla morte dell’altro coniuge.

Una prima apertura si riscontra nel II libro Ad Uxorem di Tertulliano, il quale ammette che, a seguito della morte dell’altra parte o dopo il divorzio per impudicizia o adulterio, si possa contrarre un nuovo matrimonio, con l’obbligo, tuttavia, di vivere in continenza.

Unica voce discordante, ma decisiva per lo sviluppo della materia, è quella dell’anonimo autore del IV secolo, individuato erroneamente in Sant’Ambrogio – e perciò conosciuto come l’Ambrosiaster.

Nel suo commento alla I Lettera ai Corinzi, si parla di una vera e propria dissolutio, abilitante all’accesso a nuove nozze; non una separazione con permanenza del vincolo, ma uno scioglimento, motivato dalla “superiorità della causa di Dio rispetto all’indissolubilità del matrimonio”:

Per la prima volta, attraverso il privilegio paolino, si mette in luce quel “bilanciamento” tra situazioni confliggenti, che impone una prioritaria valutazione della custodia della fede, cioè il favor fidei.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Andrea Micciché

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