La modifica della normativa penale dello Stato della Città del Vaticano

Andrea Bergondi, Cappella di Sant’Alessio, Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio, Roma

Lo scorso 12 aprile, il Supremo Legislatore, con una Lettera Apostolica in forma di motu proprio, ha disposto la modifica della normativa penale in vigore nello Stato della Città del Vaticano, a motivo delle esigenze emerse negli ultimi anni in materia di amministrazione della giustizia penale e dell’ulteriore adeguamento della medesima, all’interno della Città Stato. Il provvedimento, in vigore già dal 13 aprile, ha la specifica necessità di far fronte al moltiplicarsi di questioni che richiedono una definizione sollecita e giusta in ambito processuale e quindi con il crescente carico di lavoro per gli organi giudiziari.

La struttura del motu proprio

La Lettera Apostolica consta di quattro articoli, recanti modifiche a ben tre delle Leggi dello Stato.

Art. 1:

In modifica alla Legge n. LII del 10 gennaio 1983 circa la prescrizione, il Romano Pontefice ha stabilito la modifica dei termini di cui all’art. 8 comma 1, sostituendo i sei mesi precedentemente previsti, con tre anni.

Art.2:

In modifica alla Legge n. CCXXVII del 14 dicembre del 1994, e specificamente dei primi cinque articoli della Legge medesima, sostituendo al giudice unico la possibilità di un tribunale e al decreto una sentenza. inoltre, si è eliminato il decreto del giudice unico ed inserita la possibilità di appello entro dieci giorni presso il tribunale laddove fosse decreto del giudice unico e presso la Corte d’appello, laddove si trattasse di un provvedimento del tribunale. Il soggetto attivo dell’impugnazione può essere tanto il destinatario quanto il Promotore di Giustizia.

Art. 3:

Con tale articolo, il Supremo Legislatore ha introdotto un ulteriore norma al Codice di procedura penale, ovvero l’art. 357 bis e specificamente, la possibilità per il Promotore di Giustizia di poter domandare il non luogo a procedere, salvo opposizione della persona offesa o anche dell’imputato, in casi specifici e previsti. Quando ciò si decide allo stato degli atti, il tribunale pronuncerà sentenza inappellabile; altresì laddove, udite le parti, se l’azione penale non doveva essere incominciata, proseguita o se il reato è estinto. La condizione è, naturalmente, che per la verifica di tali condizioni non sia necessario procedere a dibattimento.

Art. 4:

Il più complesso, modifica svariati articoli della Legge n. CCCLI del 16 marzo 2020, la quale a sua volta abrogava la Legge n. CXIC del 21 novembre 1987, che approvava l’Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano e a cui lievi modifiche erano già state apportate da Benedetto XVI con la Legge n. LXVII del giugno del 2008.

Principali innovazioni legislative

Il Supremo Legislatore modifica per la terza volta l’Ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, abrogando la più grande riforma del 2020, ovvero l’istituzione di un magistrato a tempo pieno tra gli ordinari del tribunale e di uno dei membri dell’Ufficio del Promotore di Giustizia [1]. L’altra importante novità introdotta dal Romano Pontefice riguarda il Presidente della Corte di Cassazione Vaticana che non è più, ipso facto, il Prefetto del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica. In concreto, dunque si abroga, nello specifico l’Art. 6 co. 2 della L. CCCLI/2020, che fra l’altro impediva anche attività simultanee e a tempo continuato di uno dei Magistrati a tempo pieno e l’art. 12 co. 3 per l’Ufficio del Promotore di Giustizia. Tale scelta potrebbe apparire una sorta di retrocessione rispetto al precedente rafforzamento dell’azione penale vaticana, voluta dal Legislatore nel 2020, il tutto in un sistema che gode della sua originalissima peculiarità giuridica [2] e che certamente non si configura quale succursale dell’Ordinamento italiano o di qualsivoglia altro Stato.

Dunque, sembra pacifico poter concludere che, stante le ultime modifiche, i Magistrati vaticano possono svolgere anche funzioni differenti in altri Stati; tuttavia, ciò apre una criticità rispetto al comitato del Consiglio d’Europa che nell’ultimo rapporto ha già sottolineato una problematica relativa al conflitto d’interesse nell’esercizio della professione di Promotore di Giustizia e di Giudice Vaticano, laddove non esercitassero a tempo pieno per lo Stato [3]. Da una lettura globale del motu proprio, a confronto con i due precedenti nella medesima materia con cui si stabiliva a determinate condizioni la possibilità di uno sconto di pena, si stabiliva il processo in contumacia ed un unico Ufficio del Promotore di Giustizia [4] e l’eliminazione del giudizio per i Cardinali solo presso la Cassazione [5], quest’ultimo pare semplificare ancor più la normativa; si tratta comunque di cambiamenti sostanziali, e non certo minori, in quanto ad entità. Altra importante innovazione, riguarda l’art. 1 dell’attuale Ordinamento giudiziario, per cui sono state aggiunte le funzioni inquirenti e requirenti all’Ufficio del Promotore di Giustizia, originariamente assenti.

Una ulteriore importante abrogazione è quella dell’Art. 2 co. 3 che prevedeva la decadenza dei Magistrati esclusivamente per volontà sovrana o per le cause di cessazione previste dalla legge. Il Supremo Legislatore, poi, nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e di una ragionevole durata del processo, stabilisce anche la possibilità di un componente supplente nel collegio giudicante. La ratio di questa norma potrebbe risiedere nell’esigenza di dover sostituire Magistrati pensionati o decaduti in processi particolarmente lunghi e complessi.

Significativo anche il 2 bis dell’Art. 10 che conferisce al Romano Pontefice la possibilità di poter nominare un Presidente aggiunto in corso d’anno giudiziario durante il quale il Presidente fosse costretto a presentare le proprie dimissioni; norma che pare rispondere alla medesima ratio indicata per la precedente, visto che in precedenza si prevedeva solo una possibilità di proroga. Similmente, le prescrizioni di cui all’Art. 14 per il tribunale di appello e all’Art. 17 per i Magistrati ordinari. Dell’art. 8 sono abrogati i commi 1 e 5. Il primo recante la specifica per la quale il Supremo Legislatore avrebbe designato ogni Giudice nel proprio ufficio, il secondo per cui la Segreteria di Stato era incaricata, previa verifica delle qualità umane e personali, della proposta di nomina.

Il tribunale di ultima istanza

Muta anche la configurazione della Corte di Cassazione, in precedenza composta dal Prefetto del Supremi Tribunale della Segnatura Apostolica, che la presiedeva, due Cardinali membri e due o più Giudici (applicati) in carica per un triennio. A seguito dell’ultima modifica, la Cassazione sarà composta da cinque Cardinali scelti dal Pontefice, all’interno dei quali designerà un Presidente. Tutti in carica ad quinquennium. Ad essi si aggregano due o più Giudici applicati ad triennium, con la previsione di Giudice supplente. Qualora invece uno dei Giudici fosse impedito sarà in capo al Presidente l’onere di sostituirlo con uno degli altri Giudici membri.

L’ultima modifica, significativa, riguarda l’Art. 357 del Codice di procedura penale a cui è stato aggiunto un bis. Tale disposizione permette al Promotore di Giustizia di presentare domanda di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere qualora il Magistrato dovesse ritenere che ricorrano le condizioni per un perdono giudiziale, oppure qualora il fatto, in ragione delle modalità di condotta, può ritenersi di non grave entità. Altre condizioni sono: la personalità dell’imputato del danno cagionato alla persona offesa oppure del pericolo causato, nonché per le eventuali condotte riparatorie poste in essere dal reo. Il tribunale, sarebbe in tal caso autorizzato alla pronuncia di sentenza inappellabile, indicando i motivi nel dispositivo. Altresì è data facoltà di pronuncia di sentenza inappellabile di proscioglimento laddove l’azione penale non doveva essere perseguita o se il reato è estinto.

Note

[1] Cfr. Francesco PP., Legge sull’Ordinamento Giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, n. CCCLI del 16 marzo 2020, artt. 6 e 12.

[2] Si noti che legge recepita non è quella italiana riformata nel 1929, ma il codice precedente.

[3] Moneyval, Quinto rapporto sui progressi, Strasburgo, 9 giugno 2021.

[4] Cfr. Francesco PP., Lettera Apostolica in Forma di Motu Proprio recante modifiche in Materia di Giustizia: Esigenze emerse, in B0100-XX.01, dell’8 febbraio 2021.

[5] Cfr. Francesco PP., Lettera Apostolica in Forma di Motu Proprio recante modifiche in tema di competenza degli Organi Giudiziari dello Stato della Città del Vaticano: Secondo la Costituzione, in URL//:www.vatican.va (8 maggio 2023).

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Cristian Lanni

Nato nel 1994 a Cassino, Terra S. Benedicti, consegue, nel 2013 la maturità classica. Iscrittosi nello stesso anno alla Pontificia Università Lateranense consegue la Licenza in Utroque Iure nel 2018 sostenendo gli esami De Universo Iure Romano e De Universo Iure Canonico. Nel 2020 presso la medesima università pontificia consegue il Dottorato in Utroque Iure (summa cum laude) con tesi dal titolo "Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis", con diritto di pubblicazione. Nel maggio 2021 ha conseguito il Diploma sui "Delicta reservata" presso la Pontificia Università urbaniana, con il Patrocinio della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel novembre 2022 il Baccellierato in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, presso cui è iscritto ai corsi per la Licenza. Dal luglio 2019 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo dei Difensori del Vincolo presso la Regione Ecclesiastica Abruzzese e Molisana, operante nel Tribunale dell'Arcidiocesi di Chieti, dal settembre dello stesso anno è docente presso l'Arcidiocesi di Milano. Nello stesso anno diviene Consulente giuridico presso Religiosi dell'Arcidiocesi di Milano. Dal giugno 2020 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo degli Avvocati canonisti della Regione Ecclesiastica Lombarda. Dal 2021 collabora con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo e come Consulente presso vari Monasteri dell'Ordine Benedettino. Dal 13 novembre 2022 è Oblato Benedettino Secolare del Monastero di San Benedetto in Milano. Dal 4 luglio 2024 è membro dell'Arcisodalizio della Curia Romana.

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