Carlo Labruzzi, due frati in conversazione, Londra, William Drummond, Convent Garden Gallery
Nuova lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale si modificano i termini di ricorso del membro dimesso da un Istituto di vita consacrata
In tutela di un diritto inviolabile
Il Santo Padre, volendo tutelare sempre più e sempre meglio il diritto di difesa, così come si legge al primo paragrafo della stessa lettera: “riconoscendo alla tutela e alla protezione dei diritti soggettivi un posto privilegiato nell’Ordinamento giuridico della Chiesa”, ha promulgato una nuova lettera Motu Proprio, che in buona sostanza va a modificare un canone del Codice di Diritto Canonico, e il corrispettivo canone contenuto nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, seguendo il criterio di cui sopra.
Si legge: “Considerando che le vigenti norme sulla dimissione di membri dagli Istituti di Vita Consacrata prevedono al can. 700 CIC e al can. 501, § 2 CCEO tempi cronologici che non possono dirsi congruenti alla tutela dei diritti della persona, e che una modalità meno restrittiva dei termini di trasmissione del ricorso consentirebbe all’interessato di poter meglio valutare le imputazioni a suo carico, nonché di poter utilizzare modalità di comunicazione più adeguate; avendo presente, inoltre, che sussiste il pericolo che la procedura prevista dai cann. 697-699 CIC e dai cann. 497-499 CCEO non sempre venga correttamente rispettata, mettendo a rischio la validità della procedura stessa e di conseguenza la tutela dei diritti dei professi dimessi”.
I canoni modificati
I canoni interessati sono il 700 CIC e il suo corrispettivo 501, § 2 CCEO. Le modifiche riguardano come detto un religioso dimesso [1] da un Istituto, nello specifico: mentre prima il religioso aveva dieci giorni di tempo per poter consegnare il ricorso contro tale decisione, adesso i tempi si allungano a trenta giorni, inoltre, adesso non è più necessario presentare per iscritto – prima di fare ricorso – la revoca o la correzione del decreto di dimissione al suo autore come prescritto dal can. 1734, § 1. In tal modo, lo stesso ricorso sospende l’attuazione del decreto stesso.
Così i canoni modificati
Can. 700 CIC: «Decretum dimissionis in sodalem professum latum vim habet simul ac ei, cuius interest, notificatur. Decretum vero, ut valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi, absque petitione de qua in can. 1734, § 1, intra triginta dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentem. Recursus effectum habet suspensivum».
Can. 501, § 2 CCEO: «Sodalis vero potest adversus decretum dimissionis intra triginta dies cum effectu suspensivo sive recursum interponere sive postulare, ut causa via iudiciali tractetur».
Note
[1] Per quanto riguarda la dimissione di un religioso dall’Istituto, si guardi l’ultimo contributo di: L. SABBARESE, in Quaderni di diritto ecclesiale, XXXVI (2023), pp. 104-126.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA