Il Chirografo del S. Padre in modifica dell’Istituto delle Opere di Religione

Chirografo

Con il Chirografo del Romano Pontefice del 7 marzo scorso, anche l’Istituto per le Opere di Religione si adegua alla Costituzione Praedicate Evangelium, in riforma della Curia Romana.

Cenni storici

L’Istituto è giuridicamente configurato come ente della Santa Sede, eretto da Pio XII con un Chirografo del 27 giugno 1942 [1] è ispirato alla Commissione ad pacis causas del Pontefice Leone XIII, dotata di un proprio regolamento e istituita l’11 febbraio del 1887. Nel 1904, Pio X muta il nome della commissione chiamandola Commissione cardinalizia per le Opere di Religione, dotata di un nuovo statuto e ancora una volta mutata nel nome dal suo successore Pio XI, il 10 febbraio del 1934, quando nacque la Commissione Prelatizia Amministratrice delle Opere di Religione.

Con il nuovo Statuto, annesso al Chirografo dell’8 agosto 2019 di Sua Santità Francesco, è stata ancora una volta ribadita con forza la missione dell’Istituto che consiste nel «provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione e di carità» [2].

Quadro normativo dell’Istituto per le Opere di Religione

Il primo dato da rilevare è certamente il perimetro entro il quale l’Istituto si inserisce, ovvero le leggi e i regolamenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Come naturale, anzitutto, il Diritto Canonico, prima fonte legislativa e criterio di riferimento interpretativo per l’Ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, ma non solo, in via suppletiva per tutte le materie non normate dall’Ordinamento interno vengono ad osservarsi le disposizioni legislative dello Stato Italiano, previo recepimento da parte della competente Autorità vaticana. Dunque, un quadro normativo complesso e composito, considerando anche le condizioni del recepimento delle leggi estere, ovvero la non contrarietà alle norme del Diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi, e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nello Stato della Città del Vaticano, risultino applicabili [3]. Inoltre, l’Ordinamento dello Stato Vaticano è altresì conformato alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte [4].

Le modifiche accorse lungo il tempo

Nel 2013 la Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha approvato la legge sulla trasparenza finanziaria, cui l’Istituto è soggetto [5], in attuazione del Decreto n. XI del Presidente del Governatorato dell’8 agosto precedente. Tale legge sulla trasparenza è stata successivamente modificata nel 2018 con la Legge n. CCXLVII del 19 giugno 2018 e successivamente dalla Legge n. CCCXCVI del 7 gennaio 2021, in attuazione del Decreto del Presidente del Governatorato n. CCCLXXII del 9 ottobre 2020. Interessante, dal punto di vista normativo, l’assegnazione prevista dalla Legge n. XVIII per l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, ovvero la possibilità di emanare regolamenti attuativi sia in materia di vigilanza prudenziale che in materia di vigilanza ai fini dell’antiriciclaggio [6], regolamenti effettivamente emanati tra gli anni 2017 e 2018, stabilendo le informazioni e i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, disciplinando i servizi di pagamento offerti dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, l’adeguata verifica degli utenti degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria ed in materia di segnalazione di attività sospette.

Il Chirografo del 7 marzo 2023

Il Pontefice Francesco ha ulteriormente riformato l’Istituto per le Opere di Religione, apportando poche ma sostanziali modifiche. Una struttura governativa dell’Istituto più snella, dei ruoli ben definiti tra i diversi organi di governo, al fine di evitare contrasti e duplicazioni interne; una nuova norma sul conflitto d’interessi. In fine, forse la modifica più significativa, la Direzione dell’Istituto passa ad essere un ente monocratico composto dal solo Direttore, mentre in precedenza si configurava quale ente collegiale. Anche la durata dei mandati è stata definita per un quinquennio, rinnovabile una sola volta. Interessante sottolineare l’innovazione introdotta tra il Capo III dello Statuto dell’Istituto e il Capo V, ovvero la Commissione Cardinalizia ed il Consiglio di Sovrintendenza. Il Supremo Legislatore ha stabilito un principio di non simultaneità del mandato, ovvero l’impossibilità per un soggetto di essere simultaneamente parte dell’uno e dell’altro organismo nel medesimo quinquennio.

Una ulteriore modifica riguarda la norma sul conflitto di interesse, ex art. 13 §8 per cui ogni membro del Consiglio di Sovrintendenza è tenuto ad astenersi dalla votazione che deliberi questioni rispetto a cui possa avere un interesse totale o anche solo parziale, attuale o potenziale, per conto proprio o di terzi. Inoltre, il Supremo Legislatore ha meglio chiarito la distinzione tra i vari ruoli, definendoli con una maggiore chiarezza. La definizione delle linee strategiche, delle politiche generali e della supervisione sull’attività dell’Istituto spetta unicamente al Consiglio di Sovrintendenza, mentre l’amministrazione spetta al Direttore generale. Quest’ultimo da organo collegiale formato dal Direttore e dal Vice Direttore, diviene organo monocratico formato dal solo Direttore generale che ha in capo, comunque, la facoltà di poter attribuire la vice gerenza ad uno dei dirigenti, ex art. 20 §4. Può essere a tempo determinato o indeterminato, nel primo caso con nomina del Consiglio di Sovrintendenza approvata dalla Commissione Cardinalizia in una rosa di almeno tre nomi ad quinquennium, rinnovabile una sola volta; nel secondo con la cessazione dell’incarico al settantesimo anno di età.

Note

[1] Cfr. Pio PP. XII, Chirografo di Sua Santità con il quale il Pontefice erige l’Istituto per le Opere di Religione, 27 giugno 1942, in AAS, XXXIV (1942), 217-219.

[2] Francesco PP., Chirografo per il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 8 agosto 2019, in AAS, CXI (2019), 1392.

[3] Cfr. Benedetto PP. XVI, Legge N. LXXI – Legge sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008, in AAS, supp. LXXVIII (2008), 65-70.

[4] Cfr. Legge N. LXXI, art. 1 co. 4.

[5] Cfr. Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, Legge N. XVIII – norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria, 8 ottobre 2013, in www.vatican.va.

[6] Cfr. Legge N. XVIII, art. 8 co. 4 a.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Picture of Cristian Lanni

Cristian Lanni

Nato nel 1994 a Cassino, Terra S. Benedicti, consegue, nel 2013 la maturità classica. Iscrittosi nello stesso anno alla Pontificia Università Lateranense consegue la Licenza in Utroque Iure nel 2018 sostenendo gli esami De Universo Iure Romano e De Universo Iure Canonico. Nel 2020 presso la medesima università pontificia consegue il Dottorato in Utroque Iure (summa cum laude) con tesi dal titolo "Procedimenti amministrativi disciplinari e ius defensionis", con diritto di pubblicazione. Nel maggio 2021 ha conseguito il Diploma sui "Delicta reservata" presso la Pontificia Università urbaniana, con il Patrocinio della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel novembre 2022 il Baccellierato in Scienze Religiose presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, presso cui è iscritto ai corsi per la Licenza. Dal luglio 2019 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo dei Difensori del Vincolo presso la Regione Ecclesiastica Abruzzese e Molisana, operante nel Tribunale dell'Arcidiocesi di Chieti, dal settembre dello stesso anno è docente presso l'Arcidiocesi di Milano. Nello stesso anno diviene Consulente giuridico presso Religiosi dell'Arcidiocesi di Milano. Dal giugno 2020 è iscritto con nomina arcivescovile all'Albo degli Avvocati canonisti della Regione Ecclesiastica Lombarda. Dal 2021 collabora con il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo e come Consulente presso vari Monasteri dell'Ordine Benedettino. Dal 13 novembre 2022 è Oblato Benedettino Secolare del Monastero di San Benedetto in Milano. Dal 4 luglio 2024 è membro dell'Arcisodalizio della Curia Romana.

Lascia un commento

Iscriviti alla Newsletter