Jacopo Chimenti (1551-1640), Matrimonio per procura di Maria de’ Medici con Enrico IV di Francia, rappresentato da Ferdinando I, granduca di Toscana, olio su tela, Galleria degli Uffizi, Firenze
Il modo per esprimere il consenso matrimoniale, secondo il vigente can. 1104 CIC, è mediante la presenza fisica e contemporanea dei due contraenti al momento della manifestazione del consenso. In particolare, il legislatore ha disciplinato una duplice forma: la presenza fisica degli stessi sposi oppure la presenza, in rappresentanza di uno o di entrambi i nubendi, di un legittimo procuratore [1]. Quest’ultima modalità è regolata dal can. 1105 CIC che disciplina con precisione i requisiti per la celebrazione di un simile matrimonio, nonché le garanzie formali e i limiti di validità del mandato procuratorio.
La licenza dell’Ordinario del luogo a norma del can. 1071 CIC
Solitamente il matrimonio per procura è celebrato quando le parti risiedono in luoghi molto distanti tra di loro e sono impossibilitati a intraprendere il viaggio. In tali circostanze, l’istruttoria matrimoniale potrebbe incontrare delle difficoltà in ordine all’accertamento dello stato libero dell’una o dell’altra parte o alla rispettiva volontà nuziale. Pertanto, le diverse preoccupazioni di indole pastorale, anche riguardo l’effettiva successiva coabitazione dei coniugi, hanno imposto un previo approfondito esame dell’Ordinario del luogo. A tenore del can. 1071 §1, 7°, infatti, nessuno può assistere lecitamente il matrimonio per procura senza la licenza dell’Ordinario del luogo, salvo il caso di necessità ovvero quando l’urgenza di procedere al matrimonio non consente di differirlo senza probabile pericolo di grave danno. Il matrimonio per procura rientra invero tra le diverse ipotesi di assistenze proibite previste dai cann. 1071-1072 CIC [2].
Il ruolo del procuratore e i poteri di rappresentanza
Il procuratore nel matrimonio unisce direttamente il coniuge assente al presente o ambedue i coniugi assenti tra loro. Egli è un vero e proprio rappresentate del contraente assente. Non deve essere inteso come semplice nuncius o soggetto trasmissore della volontà della parte che rappresenta ma, piuttosto, come mandatario autorizzato ad agire in nome e per conto del mandante [3].
Condizioni richieste nel mandante per la validità del mandato
Analogamente al matrimonio celebrato mediante la manifestazione del consenso resa personalmente dagli stessi sposi, anche il matrimonio per procura prevede che il consenso nuziale sia solo e soltanto quello del mandante, vero contraente e ministro del sacramento [4].
Il mandante è l’unico che può conferire ad un terzo il potere di rappresentarlo esprimendo in suo nome e per suo conto il consenso matrimoniale durante la celebrazione delle nozze; nessun parente, genitore o ascendente può sostituirlo nella designazione del procuratore. A tal proposito, il can. 1105 CIC §1, 2°, stabilisce espressamente che per celebrare in modo valido il matrimonio per procura, il procuratore deve essere designato direttamente dallo stesso mandante.
Ogni persona è libera di contrarre un siffatto matrimonio, purché abbia la generale capacità e abilità giuridica prescritta dal diritto divino e positivo per celebrare il matrimonio canonico. Pertanto, non è richiesto che il mandante sia maggiorenne per sottoscrivere il mandato procuratorio, essendo invece sufficiente che abbia almeno l’età canonica per celebrare validamente il matrimonio [5].
Il can. 1105 CIC §1, 2°, prevede inoltre, sempre a pena di nullità del mandato, che il contraente assente designi in modo specifico la persona deputata a rappresentarlo, la quale dovrà eseguire personalmente l’incarico ricevuto.
Sebbene il legislatore non lo abbia previsto, la dottrina unanime ritiene che il mandante non possa designare come procuratore l’altro coniuge [6].
Sempre per la validità del mandato, il can. 1105 CIC §1, 1°, stabilisce che il mandante deve altresì indicare l’identità della persona con la quale vuole contrarre matrimonio, ciò al fine di evitare di incorrere nell’error in persona di cui al can. 1097 § 1.
Diversamente dal codice pio-benedettino, il codice in vigore al can. 1104 prevede l’ipotesi in cui entrambi gli sposi contraggono matrimonio per il tramite di un procuratore. Sebbene non si comprende per quale strana ragione si dovrebbe procedere a un siffatto matrimonio, la dottrina pressoché unanime ritiene che se entrambi gli sposi ricorrono al procuratore, non possono conferire la procura alla stessa persona [7].
Condizioni richieste nel mandatario
Per assolvere il suo incarico, il procuratore specificatamente designato deve esibire la procura speciale al momento della manifestazione del consenso nuziale, atteso che egli rappresenta una determinata persona assente e nel documento scritto è altresì indicata l’altra persona alla quale lo stesso procuratore deve rivolgersi a nome e per conto del rappresentato.
Il legislatore non ha previsto ulteriori requisiti e qualità personali del mandatario, sebbene è indispensabile che quanto meno sia in grado di assolvere il suo compito. Il ruolo di procuratore può essere svolto da qualsiasi persona purché possieda la capacità di rappresentare il mandante all’atto del contrarre. Egli infatti rappresenta esclusivamente la volontà del coniuge assente, e pertanto dall’esecuzione del suo incarico non nasce per lui alcun vincolo o impedimento matrimoniale [8].
Il procuratore potrebbe essere un uomo o una donna, sebbene sia conveniente che sia dello stesso sesso del mandante; un cattolico o un acattolico, benché si ritenga preferibile che sia di religione cattolica, salvo il caso di necessità; un parente o un estraneo; un presbitero, un religioso o un laico; essere o meno in stato di grazia [9].
Caratteristiche del mandato
Per celebrare validamente un matrimonio per procura non è sufficiente che il mandante rilasci al mandatario un mandato generico, cioè concesso per tutti i negozi giuridici del mandante, occorre piuttosto che il mandatario sia munito di una procura speciale, ossia diretta alla celebrazione del matrimonio con una determinata persona designata in modo inequivoco. In assenza di un mandato speciale o in presenza di un mandato generale, il matrimonio è invalido.
Nonostante il legislatore non abbia disciplinato la fattispecie, la dottrina prevalente ammette che il mandante possa anche costituire più procuratori che potranno assolvere l’incarico solo alternativamente e mai congiuntamente [10].
Il can. 1105 § 2 stabilisce inoltre che il mandato per essere valido deve essere redatto in forma scritta e firmato di pugno dal mandante e insieme o dal parroco, oppure dall’Ordinario del luogo in cui il mandato è stato rilasciato, o da un sacerdote delegato dal parroco o dall’Ordinario (documento pubblico ecclesiastico); oppure sottoscritto dal mandante e da almeno da due testimoni (documento privato). In alternativa il mandato può essere dato con documento autentico o fededegno a norma del diritto civile del luogo del conferimento (documento pubblico civile) [11].
Qualora il mandante non sappia o non possa scrivere [12], il can. 1105 § 3 prevede inoltre che tale circostanza sia annotata nel mandato e si aggiunga un altro testimone che firmi il documento; in caso contrario il mandato è invalido.
Obbligazione personale del procuratore
Il procuratore è tenuto ad adempiere personalmente la sua funzione, non può agire mediante delegato o sostituto anche se il mandante gli avesse conferito tale potere [13]. Infatti, qualora un terzo dovesse manifestare il consenso nuziale, il matrimonio così contratto sarebbe nullo. Ne discende che ogni qual volta il procuratore sia impossibilitato a eseguire il mandato ricevuto o sia sopraggiunto il suo decesso, il mandante deve affidare l’incarico ad un nuovo procuratore.
Cause di estinzione del mandato
Il § 4 del can. 1105 prevede infine due cause di estinzione del mandato matrimoniale: la revoca del mandato e la sopraggiunta infermità mentale del mandante. Entrambe le fattispecie possono realizzarsi in qualsiasi momento, purché il procuratore non abbia già manifestato il consenso matrimoniale; esse privano il mandatario dei poteri previamente conferiti, sicché l’eventuale matrimonio così celebrato è invalido anche qualora il procuratore e l’altra parte contraente ignorassero l’esistenza di tali circostanze.
Note
[1] L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia – Commento al Codice di Diritto Canonico – Libro IV, Parte I, Titolo VII, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2019, p. 287 ss.
[2] G. TERRANEO, C. 1071: La licenza dell’ordinario del luogo per alcuni casi di matrimonio: burocrazia o sollecitudine pastorale?, in Quaderni di Diritto Ecclesiale I (1988), p. 102.
[3] C. BADII, La rappresentanza per il matrimonio (Matrimonii per procura), in Diritto Ecclesiastico XLIII (1932), p. 542.
[4] P. J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Edusc, Milano 2019, p. 481.
[5] M. LOMBARDI, De matrimoniis per procuratorem, nuncium, interpretem, litteras, telegraphum et telephonium, in F. MANZONI, Vidimazione del mandato di matrimonio per procura, Milano 1952, p. 61.
[6] L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia – Commento al Codice di Diritto Canonico – Libro IV, Parte I, Titolo VII, p. 292.
[7] S. PUMAR-SANTANA, Naturaleza jurídica del apoderamiento en la celebración matrimonial, in Ius Canonicum XXXVI (1996) 72, p. 600.
[8] A. C. JEMOLO, Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917, Il Mulino, Bologna 1993, p. 385.
[9] P. J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, p. 481.
[10] V. DE PAOLIS, «Matrimonio per procura e per interprete», in C. S. CORRAL – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA (a cura di), Nuovo dizionario di diritto canonico (Dizionari San Paolo) San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, p. 675.
[11] P. J. VILADRICH, Il consenso matrimoniale. Tecniche di qualificazione e di esegesi delle cause canoniche di nullità (cc. 1095-1107 CIC), Giuffrè, Milano 2001, p. 565.
[12] L. CHIAPPETTA, Il Codice di diritto canonico: commento giuridico-pastorale, vol. 2, EDB, Bologna 20113, p. 366.
[13] PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, Responsum Utrum procuratorem, de matrimonio per procutratorem, 31 maii 1948, in AAS, XL (1948), p. 302.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
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