Le parti nella causa

parti

Attore e convenuto

Per parte si intende la persona, fisica o giuridica, che davanti al tribunale chiede a nome proprio, oppure contro cui si chiede o anche davanti alla quale si chiede la difesa di un diritto controverso, una volta che il giudice abbia ammesso la petizione e citato il convenuto.

Chi chiede si chiama attore, mentre colui contro il quale o davanti al quale si chiede è detto convenuto. Ambedue le parti sono necessarie e devono sempre presenziare, a norma del diritto e secondo le disposizioni del giudice. Nel processo contenzioso le parti si chiamano: attore e convenuto. Nell’azione riconvenzionale: il convenuto è riconveniente e l’attore riconvenuto. Nel processo penale le parti sono l’accusatore e l’accusato o imputato; l’attore è il promotore di giustizia.

Terzi sono coloro che rimangono fuori dalla relazione processuale ma che potranno intervenire in certe circostanze. La condizione dell’attore e del convenuto è in genere la medesima: sono entrambi parti; ma si differenziano specificamente a seconda che si tratti appunto di attore o di convenuto.

La capacità giuridica e la capacità di agire

«Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in giudizio» (can. 1476). Questo principio fondamentale, contrariamente a quanto stabiliva il can. 1646 del CIC/17, riconosce che ogni persona umana è soggetto capace di diritti, ha cioè capacità giuridica. Per essere parte in giudizio e perciò per agire in un processo canonico sono necessari diversi tipi di capacità:

 – capacità giuridica: è l’idoneità oggettiva inerente ad un soggetto (persona fisica o giuridica) capace di acquistare e possedere doveri e diritti, rispondenti alle facoltà morali inviolabili. Questa capacità equivale al concetto giuridico di persona. Si può credere che il can. 1476 non possa essere compreso limitatamente alla nozione giuridico-canonica di persona fisica presentata nel can. 96. Pertanto, la nozione di persona, quale soggetto capace di agire processualmente, ha un profilo più ampio del concetto di persona battezzata, incorporata a Cristo e alla Chiesa e in comunione con essa;

 – capacità di agire giuridicamente: è l’idoneità soggettiva di esercitare e realizzare i diritti soggettivi della propria capacità giuridica; questa capacità, a differenza di quella precedente, può essere sottoposta a restrizioni o a variazioni, come anche può venir meno totalmente, a seconda della diversa condizione canonica della persona;

 – capacità di agire giuridicamente in genere: è garantita a condizione che il soggetto abbia raggiunto la maggiore età e sia in possesso delle piene facoltà mentali; in mancanza di queste due condizioni, subentrano i genitori, il curatore o il tutore;

capacità di agire giuridicamente in specie: capacità di porre in un caso specifico un atto giuridico ottemperando a tutte le condizioni richieste dal diritto.

Bisogna però specificare che non tutti coloro che hanno capacità giuridica godono, per ciò stesso, della capacità di agire giuridicamente. Vi sono infatti di quelli che non possono disporre dei loro diritti, perché minori di età, incapaci mentalmente, o perché sono persone giuridiche e hanno pertanto bisogno di qualcuno che li supplisca e li rappresenti, in quanto non possono esigere i propri diritti davanti al giudice: in questi casi manca la capacità di agire in specie, cioè la capacità processuale, la capacitas standi in iudicio.Bisogna inoltre ricordare che la mancanza di tale capacità determina una sentenza viziata di nullità insanabile (cf. can. 1620, 5°).

La normativa vigente ha ampliato la capacità processuale a qualunque persona e per tutti i processi. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo; obbligo è, invece, quanto incombe al convenuto, se citato legittimamente. L’obbligo di presentarsi dinanzi al tribunale incombe sull’attore e sul convenuto, benché abbiano procuratore o avvocato, sempre che lo prescriva il giudice (can. 1477).

Soggetti che mancano della capacità processuale

Non hanno capacità processuale: i minori, coloro che non hanno l’uso di ragione, gli interdetti nei beni e gli infermi di mente.

Possono quindi stare in giudizio (can. 1478):

 – tramite i propri genitori, tutori o curatori;

– tramite tutori o curatori designati dal giudice in caso di conflitto; – personalmente nelle cause spirituali, se i minori hanno raggiunto l’uso di ragione e compiuto il 14° anno di età;

 – personalmente se si tratta di interdetti e infermi di mente nelle cause penali.

Il giudice può sempre nominare un tutore o un curatore, e ciò nei casi in cui è prevista la nomina ex officio. Quando vi sia un tutore o un curatore designato dal diritto civile, il giudice ecclesiastico potrà accettarlo o nominarne un altro; normalmente accetta la persona a ciò designata dal tribunale civile (can. 1479). Le persone giuridiche, pur avendo capacità giuridica, non hanno capacità processuale; perciò, stanno in giudizio tramite i legittimi rappresentanti. Nel caso non vi sia rappresentante alcuno o questi sia negligente, la persona giuridica sarà rappresentata dall’Ordinario o da un altro designato opportunamente (can. 1480).

Bibliografia

L. Sabbarese, Manuale di Diritto Canonico. Analisi di Principi generali, Istituti e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali, ed. NelDiritto Editore, Lecce 2021, 525-527.

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

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Maria Cives

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