Le Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (Parte Seconda)

linee guida

Nell’articolo precedente abbiamo avuto modo di esaminare i principi guida e le prime sei indicazioni operative che sono racchiuse nelle “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili” pubblicate nel 2019. Come già detto, questo testo rappresenta un importante salto di qualità nell’affrontare il problema degli abusi sessuali in ambito ecclesiale. Il documento segna il passaggio da una reazione emergenziale concentrata sull’evento criminale a un’azione che, mentre prende una posizione forte e chiara contro gli abusi, assume una prospettiva ampia e propositiva indirizzata alla custodia e tutela non solo del minore, ma di tutte le persone vulnerabili.

In questa seconda parte, ci occuperemo delle restanti sette indicazioni operative. Particolarmente importante, come vedremo, è il rapporto con le autorità civili. È stato infatti introdotto il principio secondo cui l’autorità ecclesiastica ha l’obbligo morale di procedere all’inoltro dell’esposto all’autorità civile, eccetto nel caso in cui non ci sia un’ espressa opposizione  da parte della vittima (se nel frattempo divenuta maggiorenne), dei suoi genitori o dei tutori legali.

Fatta questa piccola ma doverosa premessa, non ci resta che analizzare queste altre fondamentali indicazioni operative:

L’accompagnamento degli abusatori (n. 7) Si tratta di un capitolo nuovo e per certi versi complesso. Il testo parte dal sano presupposto che l’abusatore debba ricevere lo stesso trattamento investigativo e procedurale assicurato alla vittima; ciò sia sulla base della presunzione di innocenza,  finché un processo non provi il contrario, sia per non far ricadere sul presunto autore del delitto sospetti e pregiudizi tali da rendere più grave la sua condizione di persona investigata. Perciò, il chierico colpevole, anche quello già dimesso dallo stato clericale e, se anche religioso, dagli obblighi della vita consacrata, non deve essere lasciato solo, ma deve essere accompagnato e sostenuto nel suo cammino di riconciliazione, di riparazione, di richiesta di perdono e di cura e sostegno psicologico e spirituale. Non si prevede il risarcimento del danno perché l’ente diocesi o l’ente Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica non è responsabile dell’azione delittuosa dell’abusatore.

Rapporti con le autorità civili (n. 8) Sono sostanzialmente ribaditi due principi sempre a tutela del prioritario interesse del minore o della persona vulnerabile: l’autorità ecclesiastica deve offrire la massima collaborazione nella ricerca della verità e nel ristabilimento della giustizia all’autorità civile; tale collaborazione deve procedere nel massimo rispetto delle reciproche competenze e delle norme canoniche, concordatarie e civili. Alla luce di questi principi, il testo stabilisce una serie di indicazioni operative: qualora l’autorità ecclesiastica riceva la segnalazione di un presunto abuso commesso da un chierico, informi il segnalante e il genitore/tutore della presunta vittima che quanto appreso potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità civile; il segnalante è tenuto a formalizzare la segnalazione perché possa esservi, in presenza di reato perseguibile per la legge statale, la base dell’esposto all’autorità giudiziaria dello Stato. L’autorità ecclesiastica ha l’obbligo morale di inoltrare l’esposto all’autorità civile, se, conclusa l’indagine previa, è accertato il fumus delicti. Mentre la medesima autorità ecclesiastica non procederà all’esposto per espressa opposizione della vittima, o dei suoi genitori/tutori. L’Ordinario competente è sempre tenuto a procedere al giudizio di verosimiglianza e all’indagine previa, adottando provvedimenti cautelari, se del caso, anche quando non siano in corso procedimenti penali nell’ordinamento civile. L’Ordinario competente valuterà con spirito di collaborazione la concomitanza di procedure canoniche e civili, al fine di evitare inutili sovrapposizioni. Gli atti o le conclusioni del processo civile possono essere assunti nel foro canonico per una valutazione ai sensi della legge canonica, senza che ciò costituisca un semplicistico e acritico trasferimento dei dispositivi delle sentenze da un foro all’altro.

Le false accuse (n. 9) L’informazione su cui si fonda una segnalazione deve poter contare su un sufficiente grado di credibilità; in caso contrario si potrebbe incorrere nel delitto di falsa accusa. La persona che accusa falsamente, in quanto lede la buona fama e l’onorabilità sia di singoli sia dell’intera comunità ecclesiale, può essere punita con giusta pena, non esclusa la censura. Non sempre le false accuse vanno considerate come inesistenti o infondate. Il Superiore può certamente, alla luce anche di altri eventuali elementi a sua disposizione, darne una adeguata valutazione e considerare di volta in volta il valore da attribuirvi.

Informazione e comunicazione (n. 10) Anche questa indicazione operativa si fonda su uno dei principi guida: la trasparenza e la comunicazione. Per diffondere una cultura della protezione, la Chiesa intende investire in comunicazione con iniziative di informazione e di formazione. Per questo è presente un sito del Servizio regionale, interdiocesano o diocesano o uno spazio sul sito della diocesi, con materiale informativo e formativo; ogni Servizio deve avere un portavoce ufficiale. In tale contesto la comunità ecclesiale deve essere informata e resa consapevole di quanto avviene circa l’adozione di protocolli di prevenzione e di protezione dei minori, per divenire essa stessa protagonista di tali azioni.

 – Servizi ecclesiali a tutela dei minori (n. 11) L’attuazione dei principi guida e delle indicazioni operative viene garantita da organismi operativi. In concreto la CEI ha costituito il SNTM, con proprio regolamento annesso alle Linee guida nell’allegato III; a livello regionale o interdiocesano o diocesano i Vescovi costituiscono il Servizio regionale o interdiocesano o il Referente diocesano, secondo le indicazioni che la CEI ha dato nell’allegato IV annesso alle Linee guida.

 – Strumenti di verifica (n. 12) Il SNTM appronta un sistema di verifica circa l’osservanza delle Linee guida e di valutazione della loro efficacia. Ogni anno, in occasione di un incontro dei Vescovi della regione ecclesiastica, si veridica quanto fatto in ogni diocesi per favorire la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi.

Operatività, aggiornamento e revisione (n. 13) Le Linee guida sono divenute operative dal giorno in cui sono state pubblicate sul sito della CEI, cioè il 24 giugno 2019. Il SNTM cura la pubblicazione di strumenti applicativi, previamente approvati dal Consiglio Permanente della CEI. Come l’approvazione, così la revisione delle Linee guida spetta all’Assemblea Generale dei Vescovi

Note

Cfr. L. Sabbarese, I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, (a cura di) C. Papale, in Quaderni di Ius missionale, vol. 16, UUP (2021), 82-90.

 

Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit

(San Giovanni Paolo II)

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Maria Cives

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