Pubblicate il 24 giugno 2019 sul sito ufficiale della CEI, le linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili
Costituiscono senza ombra di dubbio la risposta al momento più convincente di una nuova visione evangelica e profetica che la Chiesa in Italia intende assumere per le vittime, che dovranno occupare sempre il primo posto, per quanti si sono macchiati del delitto di abuso di minori e per l’intera comunità ecclesiale che, suo malgrado è coinvolta. Queste linee guida non hanno un valore normativo[1], ma rimandano per lo più al diritto universale e alla prassi consolidata in un territorio o ambito ecclesiale[2]. Il testo si compone di 9 principi guida, 13 indicazioni operative e alcuni allegati. La scelta emergente dal testo indica che le linee guida si muovono sulla traiettoria del rinnovamento ecclesiale perché tutto il popolo di Dio assuma un atteggiamento nuovo di fronte alla piaga degli abusi, e tutti si sentano chiamati a reagire, a prevenire, a educare, a prendersi cura dei più piccoli.
Questo lavoro sarà diviso in due parti. Nella prima parte andremo a vedere quali sono i cosiddetti “principi guida” ed esamineremo, in maniera dettagliata le prime sei “indicazioni operative” destinate alle comunità ecclesiali italiane. Nella seconda parte, che analizzeremo prossimamente, approfondiremo le restanti sette “indicazioni operative”. In particolare ci soffermeremo sul punto 8 che è di grande importanza, poiché tratta del rapporto fra l’autorità ecclesiastica e l’autorità civile italiana, in caso di segnalazione di presunti abusi commessi da un chierico.
I principi guida
Nella prima parte delle Linee guida vengono esposti i “principi guida” in cui la Chiesa italiana si riconosce nella loro elaborazione per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili: rinnovamento ecclesiale; protezione e tutela dei minori e delle persone vulnerabili; ascolto, accoglienza e accompagnamento delle vittime; responsabilizzazione comunitaria e formazione degli operatori pastorali; formazione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata; giustizia e verità; collaborazione con la società e le autorità civili; trasparenza e comunicazione.
Le indicazioni operative
Nella seconda parte delle Linee Guida, ai principi corrispondono “indicazioni operative”, che esplicitano la loro attuazione e forniscono dettagliate linee di condotta per affrontare le situazioni che si possono creare, nel rispetto delle norme canoniche che la Santa Sede ha aggiornato con il m.p. Vos estis lux mundi.
I destinatari (n. 1)
Prima delle indicazioni operative, il testo precisa l’ambito di applicazione delle Linee guida e dunque chi è tenuto alla loro conoscenza e osservanza: «tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo, individuale o associato, all’interno delle comunità ecclesiali in Italia». Vi sono tenuti anche i membri degli Istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica nella misura in cui non dispongano di proprie Linee guida.
La tutela delle vittime (n. 2)
Riprendendo quanto già anticipato tra i principi guida circa l’ascolto, l’accoglienza e l’accompagnamento delle vittime, il testo richiama il dovere dei Superiori ad ascoltare, personalmente o tramite un proprio delegato, le vittime di abuso, e i loro familiari, in ambito ecclesiale; l’ascolto non si esaurisce in un atto unico e isolato ma si fa, si casus ferat, accompagnamento con un cammino continuativo, assicurando alle vittime e alle famiglie sostegno terapeutico, psicologico e spirituale.
L’accurata selezione e formazione degli operatori pastorali (n. 3)
Circa la selezione e la formazione degli operatori pastorali, il n. 3 delle Linee guida indica in concreto che ogni collaborazione ecclesiale, a titolo professionale o di volontariato, deve essere vagliata e accolta con attenzione; è necessario curare la formazione di quanti operano nelle comunità ecclesiali perché cresca la cultura della protezione dei minori.
La selezione e formazione dei candidati al sacerdozio e alla vita consacrata (n. 4)
In applicazione di quanto enunciato nei principi guida e di quanto già la normativa ecclesiale dispone circa la formazione dei candidati agli ordini sacri e alla vita consacrata, il testo fa appello ai Vescovi e ai Superiori Maggiori di non ammettere agli ordini e alla vita consacrata persone prive di un profondo e strutturato equilibrio personale e spirituale.
La segnalazione di presunti abusi (n. 5)
Si fa obbligo a chiunque abbia notizia di un presunto abuso in ambito ecclesiale di segnalarlo tempestivamente alla competente autorità, cioè all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti o ad altro Ordinario competente, salvo quanti sono tenuti al segreto, a mente del can. 1548 § 2. Si tratta di segnalazione e non di denuncia; essa è, cioè, una comunicazione di notitia criminis che indica gli elementi essenziali della presunta azione criminale (soggetto e condotta) e le circostanze di tale condotta (tempo, luogo, presunta vittima, eventuali testi). Quando la notizia che integra la segnalazione viene conosciuta in ragione di un ufficio e nell’esercizio delle funzioni ad esso riconducibili, ciò non costituisce violazione del segreto d’ufficio. Quanto alla ricezione della segnalazione le Linee guida indicano chiaramente che è competente ad accogliere la segnalazione l’Ordinario, il quale può avvalersi dei Servizi regionale, interdiocesano o diocesano; se la segnalazione è indirizzata direttamente a uno dei Servizi andrà informato l’Ordinario competente.
Al segnalante vanno garantite protezione e riservatezza e non può essergli imposto alcun vincolo di silenzio, cioè non gli si può imporre di non parlare di quanto segnalato; in caso contrario, infatti, potrebbe configurarsi il delitto di favoreggiamento. A tutela del segnalante, questi può chiedere che il suo nome non venga reso noto all’accusato. Il n. 5 accenna, infine, al trattamento di segnalazioni di abusi commessi da operatori pastorali laici in strutture ecclesiali; il testo rimanda genericamente alle norme civili e canoniche in materia; se scatta una denuncia e un procedimento penale nell’ordinamento civile, l’autorità ecclesiastica offrirà piena collaborazione e, a tutela degli ambienti ecclesiali, adotterà i provvedimenti cautelativi a tutela dei minori coinvolti
Le procedure canoniche (n. 6)
In presenza di notizia di eventuali abusi sessuali nei confronti di minori o di adulti vulnerabili, commessi da chierici sottoposti alla sua giurisdizione, il Vescovo o il Superiore Maggiore competente deve procedere alla verifica della verosimiglianza della notizia tramite l’investigazione previa che può condurre personalmente o tramite persone idonee di provata prudenza ed esperienza, scegliendole anche tra quelle presenti nel Servizio regionale, in quello interdicoesano o diocesano. Già in questa fase previa – come peraltro – in ogni grado del processo vero e proprio – va assolutamente tutelato il sigillo sacramentale.
Fase previa
Durante questa fase previa l’Ordinario può scegliere di informare o meno il chierico delle accuse e, nel primario interesse della sicurezza e tutela del minore, può adottare i provvedimenti cautelari del caso. I provvedimenti cautelari cessano, venendo meno la causa per cui sono stati adottati e cessano eo ipso al termine del processo canonico. In caso di grave e concreto pericolo di reiterazione del reato, i provvedimenti potranno esser resi pubblici, chiedendo se del caso la dispensa dal segreto pontificio, e valutando prudentemente il suddetto pericolo con il diritto alla buona fama, alla riservatezza e alla segretezza delle indagini. Su ogni cosa prevale la tutela della sicurezza dei minori. Sulla riservatezza delle cause, del 6 dicembre 2019, le cause penali per delicta graviora seu reservata non sono più coperte da segreto pontificio.
Considerato che tale legge non è retroattiva, il segreto pontificio permane per i casi giudicati prima dell’entrata in vigore di questa istruzione e, dunque le richieste di accesso a denunce, processi e decisioni concernenti casi precedenti vanno indirizzate alla Congregazione per la dottrina della fede in vista della dispensa dal segreto pontificio. Se la notizia non è manifestamente infondata, l’Ordinario procederà allo svolgimento dell’indagine previa, i cui esiti dovranno essere comunicati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che darà indicazioni chiare sia nel merito dei fatti sia nella procedura successiva da adottare. Se, sulla base di fatti evidenti, l’indagine previa risulti inutile, si consulta subito il dicastero competente per avere indicazioni sul prosieguo. Se, infine, la notizia risulta manifestamente infondata, la segnalazione va archiviata[3].
Note
[1] Il termine “Linee guida” si usa per documenti della Conferenza episcopale, che diventano giuridicamente vincolanti solo quando il rispettivo Vescovo diocesano li ha promulgati come legge diocesana.
[2] Cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, 3 maggio 2011, in AAS 103 (2011), 408.
[3] Cfr. L. Sabbarese, I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Casi pratici e novità legislative, (a cura di) C. Papale, in Quaderni di Ius missionale, vol. 16, UUP (2021), 82-90.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA