Storia ed evoluzione dell’impedimento di disparitas cultus

disparitas

I riferimenti nella Sacra Scrittura

L’impedimento di disparitas cultus è disciplinato dal can. 1086 del Codice di Diritto Canonico, il cui § 1 sancisce che “È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l’altra non battezzata”. Le radici della vigente disciplina sono rinvenibili nella Sacra Scrittura, in particolare nel Vecchio Testamento, dove forti sono i contrasti nei confronti di simili unioni [1]. Nel Nuovo Testamento, invece, la questione appare in una dimensione più ampia, sia per la missione annunciata da Cristo di evangelizzare tutte le genti, sia per ripristinare l’indissolubilità del matrimonio e la sua elevazione alla dignità di Sacramento [2]. In tal senso si esprime San Paolo a proposito di un matrimonio tra un cristiano e un pagano: «il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente» (1 Cor. 7,14). Allo stesso modo San Pietro invita la parte cristiana a testimoniare la fede con l’esempio della vita: «voi, mogli, state sottomesse ai vostri mariti perché, anche se alcuni si rifiutano di credere alla Parola, vengano dalla condotta delle mogli, senza bisogno di parole, conquistati, considerando la vostra condotta casta e rispettosa» (1 Pt. 3,1-17). La lettura di tali riferimenti orienta nel senso che il coniuge cristiano era tenuto a perseverare nella convivenza con il coniuge pagano nella speranza di ottenere, con la preghiera e la condotta di vita cristiana, la sua conversione [3].

Le posizioni dei Padri della Chiesa

Dagli scritti dei Padri della Chiesa emerge la disapprovazione di un matrimonio tra battezzato e non battezzato, anche in assenza di una specifica dichiarazione di invalidità. Tertulliano rifiutava tali matrimoni, perché essi inducevano all’idolatria: “Si porta la corona anche durante la cerimonia delle nozze. Per questo noi non dobbiamo contrarre matrimonio secondo le usanze dei pagani per non cadere così in idolatria perché, presso di loro, anche il matrimonio si celebra in questo modo. Tu, invece, hai ricevuto la legge dai patriarchi o dall’Apostolo, il quale ci ha comandato di contrarre matrimonio secondo l’insegnamento del Signore” [4]. Anche Cipriano si muoveva su una linea estremamente rigorista, condannando il cristiano che sposava una pagana [5], a differenza di Agostino e Ambrogio, i quali erano molto più moderati: Agostino avvertiva che tali matrimoni potevano essere causa di infelicità [6], Ambrogio ammetteva tali matrimoni, purché il cristiano avesse conservato la propria fede [7].

La stagione dei Sinodi e dei Concili

Fin dal IV secolo i Concili e i Sinodi, che hanno riflettuto su tali unioni, hanno vietato i matrimoni tra cristiani ed infedeli, pur senza espressa menzione di nullità [8]. Il Concilio di Elvira, celebrato in Spagna nel 314, proibì di dare le giovani cristiane in spose ai pagani per il pericolo di adulterio dell’anima, cioè per il pericolo di cadere nell’infedeltà [9]. La trasgressione sarebbe stata punita con l’esclusione dalla comunione. Il Concilio di Arles del 314 introdusse lo stesso divieto e comminò pene contro le donne cristiane, se avessero sposato i gentili, escludendole dalla comunione ‘per un certo tempo’. Il Concilio di Laodicea, nel 372, affermò espressamente che “coloro che non appartengono alla Chiesa non devono unire in matrimonio senza discrezione i loro figli con gli eretici”. Lo stesso Concilio di Ippona, nel 383, proibì il matrimonio con i pagani, specialmente ai figli dei Vescovi e dei chierici. Un’attenzione particolare, invece, merita il can. 14 del Concilio di Calcedonia del 451, che vietò ai chierici di sposare donne non cristiane o eretiche, a meno che esse avessero promesso di accettare la vera fede: il canone costituisce un interessante precedente storico per la previsione delle condizioni della dispensa dall’impedimento matrimoniale, che saranno stabilite in seguito. Il motivo del divieto era chiaro: proteggere la fede della parte cristiana, cui si aggiungeva il motivo dell’appartenenza religiosa e dell’educazione cristiana dei figli. Il canone conciliare rappresenta l’antecedente di ciò che sarà dichiarato come vero e proprio impedimento nel Decretum Gratianii del 1140. Con esso infatti si stabilì che i contraenti fossero della stessa setta o fede e di ritenere non solo illecito ma addirittura invalido il vincolo contratto da un infedele con un infedele.

La distinzione tra disparitas cultusmixta religio

Con Uguccione da Pisa, nel 1210, si ha la distinzione tra impedimento di mista religione e impedimento di disparità di culto. Quest’ultimo si estendeva, in quel tempo, ai matrimoni tra battezzato ed ebreo, tra battezzato e pagano e, infine, tra cattolico ed eretico [10]. Uguccione, partendo dalla sua definizione di eretico, introdusse la distinzione tra matrimonio contratto tra un cattolico e un non battezzato e tra un cattolico e un battezzato eretico, dando luogo alla distinzione tra l’impedimento di disparitas cultus, che comportava la nullità del matrimonio, e l’impedimento di mixta religio, che implicava la sola illiceità del vincolo [11].

La definizione dell’impedimento nel Magistero ecclesiastico

La definizione di disparitas cultus come impedimento matrimoniale dirimente nel diritto canonico universale è introdotta da Papa Benedetto XIV. A seguito di disposizioni della Santa Sede, volte a risolvere i problemi dei territori di missione, il Pontefice, con la lettera Magnae nobis del 29 giugno 1748 indirizzata all’arcivescovo primate di Polonia, richiamava all’ordine la chiesa locale, riassumendo i motivi per i quali tali unioni erano condannate e ammettendo solo in rari casi la concessione di dispense per motivi di bene comune. Infatti, nella sua costituzione Singularis Nobis del 09 febbraio 1749, partendo dal divieto veterotestamentario del matrimonio tra giudei e pagani, dopo aver analizzato le norme canoniche antiche ed osservato che la legge dell’imperatore Teodosio non poteva influire sulla validità del matrimonio, trattandosi di una norma giuridica di un principio secolare, stabilì che: “Tutti sono concordi nell’affermare che il matrimonio è invalido per la disparità di culto, benché non in base al diritto dei sacri canoni, ma per la consuetudine universale della Chiesa la quale vige per molti secoli ed ha forza di legge”. Ed inoltre, esaminando il rapporto tra il matrimonio dei cattolici con gli eretici e il matrimonio tra cristiani e non battezzati, affermò che esisteva una netta differenza tra i matrimoni misti tra un cattolico e un altro cristiano e i matrimoni dispari tra qualsiasi cristiano e un non battezzato. Clemente XIII ribadì l’avversione della Chiesa per i matrimoni misti: un’istruzione della Sacra Congregazione per la propaganda della Fede del 1785 non concesse infatti al vicario apostolico di Svezia il permesso di assistere ai matrimoni misti, laddove non fossero state ottenute le promesse giurate di entrambi i nubendi circa l’educazione alla fede cattolica di tutta la prole e non fosse stato eliminato il pericolo di perversione del coniuge cattolico, congiunto a una qualche speranza di conversione dell’eretico. Se, invece, fossero state adempiute tali condizioni, il sacerdote cattolico avrebbe potuto assistere, prestando tuttavia soltanto la sua presenza, senza la compagnia del ministro eretico e senza dare la benedizione nuziale e le preghiere prescritte dal rituale. Lo stesso Pio VIII, in due lettere del 1830 ai vescovi di Colonia, Treviri e Monaco, insisteva sulla necessità di evitare in ogni modo questi matrimoni, pur ammettendone la validità qualora non fosse stato presente qualche altro impedimento dirimente.

Il can. 1070 CIC 17

La breve rassegna del Magistero ecclesiastico in materia consente l’approdo al can. 1070 del Codex Iuris Canonici del 1917: “§ 1. È nullo il matrimonio contratto da una persona non battezzata con una persona battezzata nella Chiesa cattolica o ad essa convertita dall’eresia o dallo scisma. § 2. Se una parte al tempo del matrimonio contratto non sia ancora ritenuta comunemente battezzata o il suo battesimo era dubbio, bisogna considerare, a norma del can. 1014, la validità del matrimonio, fino a che non si provi con certezza che una parte sia battezzata e l’altra non sia battezzata”. Il Legislatore non si riferisce più ai matrimoni tra cristiani non cattolici e non battezzati ma ha per destinatari soltanto le persone battezzate nella Chiesa cattolica o in esse assunte dopo il loro battesimo, quindi le sole unioni tra cattolici e non battezzati. Inoltre, sancisce la terminologia impedimentum mixtae religionis, ex can. 1063, e impedimentum disparitatis cultus, ex can. 1070. Il vecchio Codice considerava non tanto il battesimo, quanto, invece, la professione di fede al momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l’impedimento produceva i suoi effetti irritanti sia nei riguardi del soggetto che aveva ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, sia nei riguardi di chi, pur battezzato in una confessione acattolica, aveva fatto, prima delle nozze, professione di fede cattolica. Gli unici esenti erano coloro che, anche se in passato erano stati parte della Chiesa cattolica, fossero risultati non più appartenenti alla stessa al momento della celebrazione del matrimonio, a causa di apostasia dovuta a incredulità, eresia o scisma. Circa la qualificazione giuridica, dottrina maggioritaria riteneva che l’impedimento di disparitas cultus fosse di diritto umano [12], giustificando così la prassi della Chiesa di concedere la dispensa da tale impedimento, che era riservata alla Santa Sede, tranne nei casi di pericolo di morte e quando tutto era già preparato per le nozze.

Note bibliografiche

[1] F. BIANCHI, La donna del tuo popolo. La proibizione dei matrimoni misti nella Bibbia e nel medio giudaismo, Città Nuova, Roma, 2005, p. 141 ss.

[2] Z. GROCHOLEWSKI, I matrimoni misti, in AA.VV., Il Codice del Vaticano II. Il matrimonio canonico, EDB, bologna, 1985, p. 258 ss.

[3] U. NAVARRETE, Matrimoni misti: conflitto tra diritto naturale e teologia?, in Quaderni di diritto ecclesiale, 3, 1992, p. 268 ss.

[4] TERTULLIANO, De corona, XIII, 4, 207-212 d.C.

[5] CIPRIANO, Testimonia ad Quirinum, 230-232 d.C.

[6] AGOSTINO, Expositio evangelii secundum Lucam, 8, 8, 370 d.C.

[7] AMBROGIO, De adulterinis coniugiis, 25, 31, 353 d.C.

[8] P.A. D’AVACK, Disparità di culto e matrimoni misti, in Enciclopedia del Diritto, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1998, p. 141 ss.

[9] P. ERDÖ, I matrimoni misti nella loro evoluzione storica, in AA.VV., I matrimoni misti, LEV, Città del Vaticano, 1998, p. 13 ss.

[10] J.F. CASTAÑO, Il sacramento del matrimonio, Ediurcla, Roma, 1992, p. 291 ss.

[11] C. LEFEBVRE, Quelle est l’origine des expressions «matrimonia mixta» et «mixta religio»?, in U. NAVARRETE (a cura di), Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem R. Bidagor, PUG, Roma, 1972, vol. III, pp. 361 ss.

[12] P. GASPARRI, Tractatus canonicus de matrimonio, LEV, Città del Vaticano, 1932, p. 358 ss.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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