Simone Martini, Sant’Agostino d’Ippona, 1333 circa, Polittico di Cambridge conservato al Fitzwilliam Museum
Can. 368 – Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l’abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l’amministrazione apostolica eretta stabilmente.
Il Codice di Diritto canonico del 1983 offre questo canone ricchissimo come sintesi dei lavori conciliari. È frutto esplicito[1] della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium 23 [2].
A una prima lettura emerge che la Chiesa particolare si realizza primariamente nella diocesi, e solo per assimilazione essa sussiste anche nelle prelature territoriali, abbazie territoriali, nei vicariati apostolici, nelle prefetture apostoliche e nelle amministrazioni apostoliche, solo se queste sono stabilmente erette.
Quindi il Legislatore ci introduce in una realtà teologica definita Chiesa particolare che nell’ordinamento giuridico viene tradotta da alcune categorie, di cui la prima è la diocesi e per analogia altre realtà [3].
L’obiettivo di questa nuova serie di articoli sarà quello di delineare una comparazione tra le varie classificazioni di Chiese particolari per poterne comprendere gli elementi di somiglianza, di differenza e le problematiche giuridiche. Si inizierà evidenziando i fondamenti teologici per evitare di cadere in errori di riflessione.
Tra Chiesa Universale e Chiesa Particolare
Così come è stato espresso nella Costituzione apostolica Sacrae Disciplinae leges, con la quale Giovanni Paolo II ha promulgato il Codice di diritto canonico, esso deve essere “fondato nell’eredità giuridico-legislativa della rivelazione e della tradizione”[4]
Grazie a questo assunto, abbiamo la certezza che dietro ogni canone ci sia un “solido fondamento giuridico, canonico e teologico”[5]. E a partire da questo presupposto, emerge la necessità di esplicitare il concetto di Chiesa Universale e da questo giungere a quello di Chiesa particolare. Certamente «la Chiesa è il regno di Cristo già misteriosamente presente; essa cresce visibilmente nel mondo per la potenza di Dio»[6]
Inoltre, la santa Chiesa, che è una comunità di fede, speranza e carità, è stata voluta da Cristo unico mediatore come un organismo visibile sulla terra; egli stesso lo sostenta incessantemente e se ne serve per espandere su tutti la verità e la grazia. Ma la società gerarchicamente organizzata da una parte e il corpo mistico dall’altra, l’aggregazione visibile e la comunità spirituale (…) non si devono considerare come due realtà: esse costituiscono al contrario un’unica realtà complessa, fatta di un duplice elemento, umano e divino[7].
Così la Lumen Gentium, ci aiuta a comprendere che, quando parliamo di Chiesa, vi è sempre un elemento divino e un elemento umano e, ovviamente, lì dove c’è l’uomo c’è sempre bisogno del diritto, confermando il celebre detto: Ubi societas, ibi jus.
Questa riflessione, quindi, manifesta e giustifica la giuridicità e la teologia all’interno della riflessione sulla Chiesa e apre la via all’identificazione di cosa sia una chiesa particolare, poiché essa ha in sé elementi giuridici e teologici che la identificano.
Chiesa Universale, comunità di fedeli
La Chiesa Universale è la comunità di fedeli riunita dallo Spirito Santo, gerarchicamente organizzata, nutrita incessantemente da Gesù Signore, mediante la Sua Parola, i sacramenti e la Sua presenza costante nell’Eucarestia. Mentre, a norma del canone 368, le Chiese particolari sono innanzitutto le diocesi e queste a norma del canone 369, che ricalca letteralmente il decreto Christus Domini 11 [8], sono:
“Porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l’Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica”
Comprendiamo a questo punto che è la Chiesa Universale: «l’universale comunità dei discepoli del Signore che si fa presente e operate nella particolarità»[9].
Nelle Chiese particolari si fa presente la Chiesa Universale, con tutti i suoi elementi essenziali, e ciascuna chiesa particolare è porzione del popolo di Dio, affidata alle cure pastorali di un Vescovo e del suo presbiterio[10]. Ontologicamente la Chiesa è una e unica, la quale partorisce le chiese particolari come figlie, esprimendosi essa stessa in esse, così che temporalmente essa è prima, nasce a Pentecoste, e da essa nasceranno le varie chiese particolari [11].
La Diocesi: luogo di manifestazione della Chiesa particolare
Come abbiamo visto, la Chiesa particolare è teologicamente il frutto della Chiesa Universale e allo stesso tempo è manifestazione di questa, ma la «determinazione e delimitazione delle diocesi, nel concreto, è un fatto che dipende dal diritto ecclesiastico»[12].
Chiesa particolare ad norma juris
In base al can. 368, la Chiesa particolare si realizza totalmente nella diocesi e solo per assimilazione si realizza in altre circoscrizioni: è quindi essenziale comprendere quali sono le caratteristiche della diocesi, quali le sue peculiarità, per poter poi procedere alla nostra analisi comparativa.
Il can. 369 è alla base della riflessione:
C. 369: La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l’Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.
Dall’analisi del canone emergono chiaramente gli elementi giuridici costitutivi essenziali, che sono:
– L’essere portio populi Dei;
– L’essere affidata, governata e custodita da un Vescovo;
– La cooperazione del presbiterio perché «i vescovi hanno ricevuto il ministero della comunità con l’aiuto dei presbiteri e dei diaconi, presiedendo il luogo di Dio al gregge, di cui sono pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del culto sacro, ministri del governo»[13].
Possiamo definire questi tre come elementi costituitivi, giuridici, essenziali per l’erezione di una diocesi. Il primo elemento è definito personale, mentre i due successivi certamente ministeriali [14]. Quando parliamo di portio populi Dei stiamo indicando una parte di cristiani, rispetto a tutti i battezzati, che sono riuniti per criteri territoriali, o anche culturali e rituali.
La portio populi Dei è elemento sostanziale per la delimitazione di una diocesi. Per garantire la cura e la santificazione del Popolo di Dio a capo di ogni diocesi vi è un Vescovo, coadiuvato da un presbiterio.
L’Episcopus è il primo servitore della Chiesa: nella sua diocesi, in quanto successore degli Apostoli, gli spetta tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, necessaria alla missione pastorale. Grazie a tale potestà ha facoltà di dispensare, in casi particolari, da una legge universale i fedeli sui quali ha autorità a norma juris, per un loro maggiore bene spirituale [15].
Il Vescovo è dunque colui che ha la pienezza del sacramento dell’ordine e pasce nel nome del Signore, con il possesso della diocesi assume in pienezza il suo ministero esercitando i tria munera: sanctificandi, docendi et governandi.
Grazie al munus santificandi è il principale dispensatore dei misteri di Dio e responsabile della funzione di santificare il popolo Dio ed è tenuto ad offrire l’esempio della santità nella carità.
Per il munus docendi, il Vescovo è autentico dottore e maestro nella fede, gode perciò di un insegnamento “autentico” che deriva dalla funzione di insegnare che Cristo ha conferito alla sua chiesa.
Infine, in base al munus regendi è colui che gode ed esercita nella chiesa affidatagli la potestà di governo. Essa si suddivide in potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria.
La potestà legislativa indica la possibilità di promulgare norme necessarie per la vita della diocesi, è strettamente personale quindi non delegabile.
La potestà esecutiva che comporta l’autorità per lo svolgimento ordinato della vita della chiesa particolare. E’ questa una potestà che il Vescovo svolge con l’ aiuto di altri uffici potendo essere delegata.
La potestà giudiziaria che comporta il dovere di tutela dei diritti dei singoli e della comunità. Questa sarà esercitata personalmente dal Vescovo o tramite il Vicario giudiziale e gli altri giudici diocesani.[16]
In conclusione
Possiamo evidenziare che, ogni Chiesa particolare, in quanto assemblea di fedeli riuniti ha una propria soggettività. Tale soggettività si apre alle due dimensioni di autonomia e comunione. La dimensione dell’autonomia che è concessa da Cristo e si manifesta in ogni chiesa particolare, mentre la dimensione della comunione deriva dall’esigenza di vivere in relazione con le altre Chiese particolari poiché, solo insieme, si può realizzare il molteplice mistero di Cristo [17].
Ad un primo sguardo non emerge tra gli elementi elencati, ricavati dal canone 369, il territorio. Fondamentale è quindi solo l’essere convocati come popolo di Dio. Questa primazia del popolo sul territorio non è da sottovalutare, ma conferma la fedeltà al Concilio nel recupero della categoria centrale del fedele cristiano protagonista del popolo di Dio [18].
L’elemento territoriale però, seppur non primaziale, non è totalmente scomparso dal Codice, infatti emerge nel canone 372:
§1. Di regola la porzione del popolo di Dio, che costituisce una diocesi o un’altra Chiesa particolare, sia circoscritta entro un determinato territorio, in modo da comprendere tutti i fedeli che abitano in quel territorio.
§2. Tuttavia, dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l’utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi.
Quindi l’elemento territoriale inteso come delimitazione dei confini di una diocesi è la regola generale richiesta per l’erezione di essa, regola che può avere delle eccezioni a giudizio della Suprema Autorità della Chiesa.
L’elemento territoriale è rimasto come regola generale, poiché manifesta la tradizione secolare della chiesa che il legislatore continua a seguire. Tale elemento sarà importante per definire quale sia la portio populi Dei che rientra nella cura pastorale di quel determinato Vescovo, poiché è grazie al domicilio del fedele che esso viene incorporato in una determinata Chiesa particolare, a patto che sia già stato incorporato, mediante il Battesimo, alla Chiesa Universale.
Sempre stabilite dal Legislatore sono le condizioni necessarie, atte a costituire una Chiesa particolare, con criteri che sono diversi da quello territoriale. Infatti, in questi casi previamente è richiesto l’intervento della Suprema Autorità, poi il parere delle Conferenze Episcopali interessate e infine che vi sia una vera utilità. Criteri di erezione di una chiesa particolare possono essere sia il rito dei fedeli che altri motivi. Queste eccezioni sono frutto dei lavori del Concilio Vaticano II, che tentò di porre un saggio compromesso tra i Padri Occidentali e Orientali. Si concesse così, come estrema possibilità, l’erezione di chiese particolari rituali [19].
Il canone 369 contiene, inoltre, degli elementi, ugualmente essenziali, ma profondamente teologici, che fondano la Chiesa particolare e che sono:
- La Parola di Dio che convoca;
- I Sacramenti;
- L’azione dello Spirito Santo.
L’annuncio del Vangelo è necessariamente all’inizio di ogni comunità credente, è la forza della Chiesa; successivamente vi è l’Eucarestia che manifesta il recupero della ecclesiologia eucaristica e, infine, lo Spirito Santo che è l’anima dell’istituzione [20].
Note e Bibliografia
[1] Commento al Codice di diritto canonico, Pinto Pio Vito ( a cura di), LEV, Città del Vaticano 2001, 224.
[2] Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, 21 novembre 1964, in EV1/464-633.
[3] A. Longhitano, «Chiese particolari e comunione delle Chiese», Il Diritto nel mistero della Chiesa, in Quaderni di Apollinaris, GIDDC ( a cura di) PUL, Roma 2011, 277.
[4] Cit Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae leges, in EV 8/ 509.
[5] Ibidem, 513.
[6] LG, EV 1/ 469.
[7] Cfr Ibidem, n.8, 481.
[8] Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sull’ufficio pastorale dei vescovi nella chiesa Christus Dominus 11, 28 dicembre 1965, in EV 1/ 727.
[9] Cit Congregazione per la Dottrina della fede, Lettera Communionis Notio, 28 maggio 1992, in EV 13/935.
[10] Cfr Ibidem.
[11] Cfr Ibidem, 937.
[12]Cit F.J. Ramos, Le Diocesi nel Codice di Diritto Canonico, studio giuridico-pastorale sulla organizzazione ed i raggruppamenti delle Chiese particolari, Millennium, Roma 1997, 75.
[13] LG, in EV 1/ 511.
[14] Cfr G. Incitti , GIDDC ( a cura di), «La Chiesa particolare», in Corso di Istituzione di Diritto Canonico, Ancora, Milano 2005, 203.
[15] Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sull’ufficio pastorale dei vescovi nella chiesa Christus Dominus n.8, 28 dicembre 1965, in EV 1/723.
[16] Cfr La riflessione sui tria munera e ampiamente trattata in Adolfo Longhitano, «Chiese particolari e comunione delle Chiese», Il Diritto nel mistero della Chiesa, in Quaderni di Apollinaris, GIDDC ( a cura di) PUL, Roma 2011, 311-313.
[17]Cfr. A. Longhitano, «Chiese particolari e comunione delle Chiese», Il Diritto nel mistero della Chiesa, in Quaderni di Apollinaris, GIDDC ( a cura di) PUL, Roma 2011, 284.
[18] Cfr Ibidem, 201-202.
[19] Cfr A. Longhitano, «Chiese particolari e comunione delle Chiese», Il Diritto nel mistero della Chiesa, in Quaderni di Apollinaris, 296.
[20] Cfr Ibidem, 203.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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