I Sacramentali (Cann. 1166 – 1172): Introduzione

sacramentali

Il Libro IV del Codice, che disciplina la funzione di santificare nella Chiesa (del quale abbiamo già trattato qui), nella Parte II si occupa “Degli altri atti del culto divino” e, al Titolo I, disciplina i sacramentali. Per comprendere che cosa essi siano dobbiamo fare riferimento alla Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia la Sacrosanctum Concilium:

«La santa madre Chiesa ha inoltre istituito i sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, ad imitazione dei sacramenti, sono significati, e vengono ottenuti per intercessione della Chiesa effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l’effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le varie circostanze della vita»[1]

Di conseguenza la Chiesa esprime la sua azione santificatrice sia mediante i sacramenti che mediante i sacramentali. Essi sono dei “segni sacri” e: «Sebbene alcuni abbiano la loro origine nell’esempio di Cristo (esorcismi), sono stati istituiti dalla Chiesa lungo il corso dei secoli; sostengono la vita spirituale dei fedeli, ma non comunicano la grazia santificante; la loro efficacia dipende dalle disposizioni di colui che li riceve (ex opere operantis) e non dalla valida amministrazione (ex opere operato[2]

Disciplinati chiaramente anche nel Codice al canone 1166:

«I Sacramentali sono segni sacri con cui, per un qualche imitazione dei sacramenti, vengono significati e ottenuti per l’impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali».

Consistono in una qualche imitazione dei sacramenti, somigliando ad essi in alcuni aspetti, essendo segni sacri sensibili, spesso con materia e forma. I sacramenti, però, hanno come fine principale quello di produrre la grazia che significano, mentre i sacramentali non producono la grazia ma dispongono gli uomini a riceverla, e santificano le diverse circostanze della vita quotidiana.[3] Si può ben dire che «i sacramentali hanno tre dimensioni principali: simbolica, cristologica ed ecclesiologica».[4]

La dimensione simbolica consente al rito, formato da parole e azioni, di significare l’effetto sacramentale; la dimensione cristologica manifesta la fonte da dove il sacramentale trae il suo potere di santificazione; la dimensione ecclesiologica evidenzia il ruolo della comunità e dell’intercessione della Chiesa intera (Cfr. Ibidem)

Inoltre, il numero dei sacramenti è definito in modo dogmatico, mentre il numero dei sacramentali è indefinito, anche se è solo la Sede Apostolica che può costituire nuovi sacramentali, abolirli o modificarli (cfr can. 1167).

Possono essere definiti sacramentali sia cose che azioni[5] tanto che:

«La liturgia dei sacramenti e dei sacramentali offre ai fedeli ben disposti la possibilità di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia divina, che fluisce dal mistero pasquale della passione, morte e resurrezione di Cristo; mistero dal quale derivano la loro efficacia tutti i sacramenti e i sacramentali. E così non esiste quasi alcun uso retto delle cose materiali, che non possa essere indirizzato alla santificazione dell’uomo e alla lode di Dio» [6]

Il Ministro dei sacramentali, per l’amministrazione pubblica di essi, è il chierico che ne ha ricevuto la potestà e che la esercita a norma dei libri liturgici, ma alcuni sacramentali possono essere anche amministrati, a giudizio dell’Ordinario del luogo, dai laici. Invece, in forma privata, l’uso di alcuni di essi è possibile a chiunque [7], come l’utilizzo dell’acqua benedetta. Si deve evidenziare che per poter definire una cosa come sacramentale c’è bisogno che essa sia “benedetta” o “dedicata” o “consacrata”, mentre tra le azioni definite sacramentali vi rientrano gli esorcismi.

Alla fine di questa introduzione si desidera sottolineare l’importanza dell’uso, in forma privata e pubblica, dei sacramentali come una via privilegiata di “apertura dell’anima alla grazia spirituale” sgorgante da Cristo.

Note e Bibliografia: 

[1] SC n. 60, consultabile al sito: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html

[2] Codice di diritto canonico commentato, Quaderni di Diritto Ecclesiale (a cura della Redazione), Áncora, Milano 2001, 956.

[3] Cfr J. I. Arrieta (ed. italiana), Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato, Colletti a San Pietro, Roma 2018 (sesta ed.), 779.

[4] I. Scicolone et al., I Sacramentali e le benedizioni, Marietti, Genova 1989, 253.

[5] Cfr Codice di diritto canonico commentato, Quaderni di Diritto Ecclesiale (a cura della Redazione),  Áncora, Milano 2001, 957.

[6] SC n. 61

[7] Cfr J. I. Arrieta (ed. italiana), Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato, Colletti a San Pietro, Roma 2018 (sesta ed.), 780


“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)

 

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