Il nostro cammino di analisi, che verte sul contenuto dei Libri del CIC del 1983, si avvicina al traguardo.
Dei sette Libri del CIC, infatti, siamo giunti al VI, denominato Le sanzioni penali nella Chiesa, che è stato oggetto di una recentissima riforma.
Con la Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei, il 23 maggio scorso, Papa Francesco ha abrogato l’originario Libro VI, sostituendolo con un nuovo testo. Esso è stato elaborato alla luce delle attuali esigenze del Popolo di Dio.
Come sottolineato nella Costituzione:
«Procedendo nel suo pellegrinaggio terreno, sin dai tempi apostolici, la Chiesa si è data regole di condotta che nel corso dei secoli hanno composto un coeso corpo di norme vincolanti, che rendono unito il Popolo di Dio e della cui osservanza sono responsabili i Vescovi. Tali norme riflettono la fede che noi tutti professiamo, dalla quale traggono la loro forza obbligante, e su di essa fondate, manifestano la materna misericordia della Chiesa, che sa di aver sempre come fine la salvezza delle anime. Dovendo regolare la vita della comunità nello scorrere del tempo, è necessario che tali norme siano strettamente correlate con i cambiamenti sociali e le nuove esigenze del Popolo di Dio, il che rende talora necessario modificarle e adattarle alle mutate circostanze».
Emerge con chiarezza l’importanza che possa avere per la Chiesa tale contenuto normativo. Ci troviamo difronte ad un Libro che disciplina le “sanzioni penali” che la Chiesa, come Madre, è chiamata ad infliggere o a dichiarare: innanzitutto per il bene del fedele, dato che la sanzione ha funzione riparatoria e salvifica; e poi per la tutela dell’intero Popolo di Dio, poiché pascere il gregge di Dio include necessariamente la correzione dei delitti con pene appropriate:
«Invero la carità richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione degli scandali».
Nella Conferenza Stampa di presentazione del nuovo Libro VI sono stati esposti da S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, i criteri direttivi della riforma che possono essere indicati come:
- Un criterio di determinatezza della norma penale, per offrire certezza, uniformità e per ridurre l’ambito di discrezionalità in capo all’autorità che deve applicare la norma penale. Le fattispecie delittuose sono specificate e così anche le successive sanzioni applicabili;
- Un secondo criterio attiene alla necessità di tutelare e proteggere i diritti della collettività insistendo sulla necessità del risarcimento del danno e la riparazione dello scandalo, così che non si potranno configurare casi di remissione di una pena se prima non si è riparato lo scandalo:
- Infine, il terzo criterio è stato quello di rafforzare i mezzi di “prevenzione” dei reati, i cd. rimedi penali: l’ammonizione, la riprensione, il precetto penale, nonché, da ultimo, la vigilanza (can. 1339 § 5).
Il Libro, pur mantenendo la stessa numerazione (canoni da 1311 a 1399) e la stessa struttura, vede alcune variazioni di rubrica, nel Libro, nella Parte II e in alcuni Titoli:
Libro VI: Le sanzioni nella Chiesa – LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA
- Parte I: Delitti e pene in genere
- Titolo I: La punizione dei delitti in generale
- Titolo II: Legge penale e precetto penale
- Titolo III: Il soggetto passivo delle sanzioni penali
- Titolo IV: Le pene e le altre punizioni
- Cap I: Le censure; Cap II: Le pene espiatorie; Cap III: Rimedi penali e penitenze
- Titolo V: L’applicazione delle pene
- Titolo VI: La cessazione delle pene – LA REMISSIONE DELLE PENE E LA PRESCRIZIONE DELLE AZIONI
- Parte II: Le pene per i singoli delitti – I SINGOLI DELITTI E LE PENE COSTITUITE PER ESSI
- Titolo I: Delitti contro la religione e l’unità della Chiesa – DELITTI CONTRO LA FEDE E L’UNITÀ DELLA CHIESA
- Titolo II: Delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa – DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE E L’ESERCIZIO DEGLI INCARICHI
- Titolo III: Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio – DELITTI CONTRO I SACRAMENTI
- Titolo IV: Delitto di falso – DELITTI CONTRO LA BUONA FAMA E DELITTO DI FALSO
- Titolo V: Delitti contro obblighi speciali
- Titolo VI: Delitti contro la vita e la libertà umana – DELITTI CONTRO LA VITA, LA DIGNITÀ E LA LIBERTÀ DELL’UOMO
- Titolo VII: Norma generale
Sono state, inoltre, inserite “nuove figure delittuose” e alcune fattispecie che erano già disciplinate mediante leggi speciali, o che erano contenute nel CIC del 1917.
Una novità che merita menzione è l’aver spostato il reato di abuso di minori tra i reati commessi contro la dignità della persona.
Non solo, la stessa fattispecie è stata estesa anche ai religiosi non chierici e ai laici che occupano alcuni ruoli nella Chiesa; ciò varrà anche per altri comportamenti simili, commessi con persone adulte, ma con violenza o abuso di autorità.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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