Per comprendere che cosa si intenda per “decreto in forma graziosa” bisogna fare riferimento al libro I del CIC/83, dedicato alle Norme generali (ne abbiamo parlato QUI), precisamente al Titolo IV che riguarda gli ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI (cann. 35-93). Quando si parla di ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI[1] ci si riferisce a: decreti, precetti e rescritti.
Tali tipi di atti amministrativi singolari sono quelli che concretamente si utilizzano per le autorizzazioni, le nomine, le sanzioni, i mandati, ecc…[2].
Le caratteristiche specifiche di un atto amministrativo singolare possono essere così definite:
è un atto dell’autorità avente un destinatario concreto (singolare);
è un atto emanato da colui che nella Chiesa è titolare di potestà esecutiva[3] .
Queste sono delle caratteristiche comuni per tutti gli atti amministrativi, poi vi sono delle caratteristiche che li differenziano.
Il decreto singolare è disciplinato dal:
Can. 48 – Per decreto singolare s’intende un atto amministrativo emesso dalla competente autorità esecutiva, mediante il quale secondo le norme del diritto è data per un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione, le quali per loro natura non suppongono una petizione fatta da qualcuno.
Questo tipo di atto amministrativo, definito decreto singolare, è utilizzato per
-prendere delle decisioni: per esempio per porre fine ad una controversia;
-o per fare una provvisione: che in questo caso significa emanare «qualsiasi altro provvedimento che non sia una decisione (ad esempio un’autorizzazione, una licenza, ecc…)[4] .
La caratteristica che contraddistingue il decreto dal rescritto è che il decreto non suppone mai una preventiva petizione fatta da qualcuno, ma è un provvedimento emanato direttamente dall’autorità senza alcuna richiesta da parte del fedele.
Quindi, dopo aver compreso cosa siano gli atti amministrativi singolari, aver definito tra questi le caratteristiche specifiche del decreto, possiamo comprendere a cosa si riferisca quel “in forma graziosa”. È una definizione che riguarda esclusivamente la modalità di esecuzione di un atto amministrativo singolare. Eseguire un atto amministrativo singolare significa portarlo a conoscenza del suo destinatario. Tale esecuzione può avvenire in due modalità: forma graziosa o forma commissoria.
Atto emanato in forma graziosa: in tale forma «abbiamo un esecutore necessario, in quanto egli non ha altro compito che quello di eseguire la decisione già presa»[5]. L’atto amministrativo è già esistente nel momento stesso in cui è stato emesso dall’autorità competente e l’esecutore, in forma graziosa, ha l’unica funzione di portarlo a conoscenza del diretto destinatario[6]. È chiaro che in questo caso, poiché l’atto è già esistente, il margine di discrezione dell’esecutore, pur essendo minimo, è ugualmente presente in alcuni casi:
Can. 41 – L’esecutore dell’atto amministrativo cui viene affidato il semplice cómpito dell’esecuzione, non può negare l’esecuzione di tale atto, a meno che non appaia manifestamente che l’atto medesimo è nullo o per altra grave causa non può essere sostenuto, oppure che le condizioni apposte nello stesso atto amministrativo non furono adempiute; se tuttavia l’esecuzione dell’atto amministrativo sembri inopportuna a motivo delle circostanze di persona o di luogo, l’esecutore interrompa l’esecuzione; ma in questi casi ne informi immediatamente l’autorità che ha emesso l’atto.
L’esecutore in forma graziosa può[7]:
-Rifiutare o sospendere l’esecuzione: quando l’atto è nullo, o per grave causa non può essere sostenuto, o che le condizioni apposte non sono state adempiute
L’esecutore in forma graziosa deve[8]:
-Sospendere l’esecuzione se sembri inopportuna
In ogni caso deve sempre informarne l’autorità.
Atto emanato in forma commissoria [10]: in questo caso, invece, il superiore competente ad emettere l’atto non lo emana, ma conferisce tale incarico ad un terzo affinché, dopo aver constatato la presenza di determinati requisiti, possa emanare lui l’atto. É detta forma commissoria proprio perché vede la presenza di un committente e un commissario[11] . «In questo caso non si tratta di una mera esecuzione, come nel caso dell’atto amministrativo emanato in forma graziosa, ma di un vero e proprio atto amministrativo dato per commissione»[12] .
Infine è bene precisare che, nel caso in cui il decreto sia emesso in forma commissoria, ha effetto dal momento dell’esecuzione, invece, se emesso in forma graziosa, ha effetto dal momento dell’intimazione dell’autorità stessa[13]:
Can. 54 – §1. Il decreto singolare, la cui applicazione viene affidata all’esecutore, ha effetto dal momento dell’esecuzione; in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla persona per autorità di colui che emette il decreto.
§2. Il decreto singolare, per poterne urgere l’osservanza, deve essere intimato con un legittimo documento a norma del diritto.
Per concludere è bene sottolineare che la terminologia “decreto in forma graziosa”, era utilizzata prevalentemente nella precedente Legislazione, oggi è più frequente la dicitura “forma diretta o immediata”[9].
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Note
[1] «Gli atti amministrativi singolari costituiscono la maggioranza assoluta dell’attività giuridica ecclesiale, non solo per la loro varietà tipologica, ma più ancora per la loro concreta quantità di ‘produzione’: sono gli atti di governo di una qualunque realtà ecclesiale istituzionale, tanto gerarchica (Diocesi) che associativa (Istituti religiosi). L’atto amministrativo singolare è il modo comune con cui il Vescovo –e/o i suoi vicari– provvede quotidianamente a guidare la porzione di Popolo di Dio che gli è stata affidata», in P. Gherri, Libro I: Le norme generali, consultabile on line: http://gherripaolo.eu/normeg.pdf, 143.
[2]Cfr. «Can.35», note al margine, in Codice di Diritto Canonico. E leggi complementari. Commentato, Ed. italiana diretta da J.I. Arrieta, Coletti a San Pietro, Roma 20046, 96-97.
[3] Quindi: «L’autorità competente ad emettere un atto amministrativo singolare (tranne il privilegio) è l’autorità esecutiva: il c.d. ‘Ordinario’», in P. Gherri, Libro I: Le norme generali, consultabile on line: http://gherripaolo.eu/normeg.pdf, 143.
[4] V. De Paolis- A. D’Auria, Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro Primo, UUS, Città del Vaticano 2008, 213.
[5] Ibidem, 208.
[6] Cfr. Ibidem.
[7] Cfr. Ibidem, 209.
[8] Cfr. Ibidem, 210.
[9] Cfr. J. G. Martin, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, EDIURCLA, Roma 20064,188.
[10] «Can. 42 – L’esecutore dell’atto amministrativo deve procedere a norma del mandato; se però non avrà adempiuto le condizioni essenziali apposte nella lettera e non avrà osservato la procedura sostanziale, l’esecuzione è invalida».
Interessante è lo schema proposto dal P. Gherri, Libro I: Le norme generali, consultabile on line al sito: http://gherripaolo.eu/normeg.pdf ,nota n.26, 144:
«L’atto amministrativo può essere concesso in forma ‘diretta’ (Autorità esecutiva –> destinatario) o ‘commissoria’ (Autorità esecutiva -> esecutore -> destinatario)».
[11] Cfr. V. De Paolis- A. D’Auria, Le norme generali, 208.
[12] Ibidem, 208.
[13] Cfr. Ibidem, 217.
Bibliografia
J. G. MARTIN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, EDIURCLA, Roma 20064.
P. GHERRI, Libro I: Le norme generali, consultabile on line: http://gherripaolo.eu/normeg.pdf
V. DE PAOLIS- A. D’AURIA, Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro Primo, UUS, Città del Vaticano 2008.
GIOVANNI PAOLO II, Codice di diritto canonico 1983- Titolo IV:
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroI_35-47_it.html#TITOLO_IV
Codice di Diritto Canonico. E leggi complementari. Commentato, J.I. ARRIETA, (Ed. italiana diretta da), Coletti a San Pietro, Roma 20046.
Codice di Diritto Canonico commentato, La Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale (a cura di), Àncora, Milano 20014.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(S. Giovanni Paolo II)
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