Il matrimonio canonico tra Sacra Scrittura e disciplina legislativa

Il can. 1055 del Codice di Diritto Canonico alla luce dei riferimenti scritturistici.

 

Il vigente Codex Iuris Canonici disciplina il matrimonio canonico al can. 1055 § 1: “Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est”. La previsione legislativa ha come destinatari i battezzati cattolici, qualora scelgano di accedere allo status coniugalis.

La tradizione scritturistica tramanda che nella storia biblica del popolo d’Israele il matrimonio è ricondotto ad un originario intervento del Creatore (Gn. 2,18-23): “l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne” (Gn. 2,24). Successivamente l’istituto acquista un significato salvifico, diventando una concreta espressione dell’alleanza tra Dio e il popolo eletto. É l’una caro il vincolo di unione tra l’uomo e la donna, più vincolante degli stessi legami di sangue, un’unione fisica ma anche metafisica, poiché il termine ebraico “carne” indica non solo il corpo ma anche la totalità dell’uomo intesa come essere vivente. L’insegnamento di Gesù si inserisce nella prospettiva biblica, mettendo in luce l’originario disegno di Dio e rispondendo ai farisei che lo interrogano sulla liceità del ripudio della donna.

Egli richiama quanto già Dio aveva stabilito: “Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (Mt. 19,3-6). Sarà San Paolo a riprendere l’antico simbolismo del matrimonio come espressione dell’alleanza tra Dio e il popolo eletto e ad inserirlo nella nuova economia della salvezza: “E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei … questo mistero è grande” (Ef. 5,22-32).

Il Codice riprende i caratteri essenziali dell’istituto, già posti in risalto dalla Sacra Scrittura. Oltre ai termini utilizzati per definire l’unione tra l’uomo e la donna nel corso della storia, il matrimonio è un foedus, un patto irrevocabile stretto tra gli sposi. Il termine biblico richiama l’antica alleanza tra Dio e il popolo d’Israele e nell’Antico Testamento indicava e simboleggiava l’amore tra l’uomo e la donna. Col patto matrimoniale l’uomo e la donna mettono in comune tutta la loro esistenza, dando vita al secondo fondamentale aspetto della realtà matrimoniale: essi costituiscono tra loro un consortium totius vitae (l’espressione, che deriva dalla definizione romana del giureconsulto Modestino, discepolo di Ulpiano, è composta dal prefisso cum e dal sostantivo sors), creando una comune condizione in termini di destino, fortuna e sorte.

I consorti sono tali in quanto uniti per la buona e la cattiva sorte: una comunità coniugale di vita piena, completa, totale, esclusiva, indissolubile, in cui è impegnata l’intera persona e che abbraccia l’intera esistenza in tutti i suoi aspetti, anche quelli più intimi, così da realizzare il biblico “una caro” nel suo più autentico ed integrale significato. La dottrina contemporanea al Codice pio-benedettino riteneva che tale espressione facesse riferimento alla completa unione dei due nubendi in tutti gli aspetti della loro vita, spirituale, intellettuale, sentimentale, economica, fisica, sociale. I coniugi mettono in comune tutto, così che il destino dell’uno è legato a quello dell’altro. Nota caratteristica e specifica di tale unione è il suo estendersi al rapporto fisico tra i due coniugi sino a diventare una carne sola.

Il riferimento è dunque al “matrimonium ipsum seu totalitatem iurium et officiorum matrimonii”: una mutua apertura esistenziale di un io e di un tu impegnati in una vicendevole conoscenza, che si ritrova più profondamente attraverso un dialogo originato dalla stessa diversità di essere uomo e donna, una dimensione unitaria, un “noi”. Essa è capace non di annullare ma, al contrario, di esaltare la personalità sia maschile che femminile in un’intima compresenza vitale.

 

Le proprietà essenziali del matrimonio canonico

Unità e indissolubilità sono le proprietà essenziali del matrimonio canonico. Esse sono definite essenziali, ex can. 1056 CIC, in quanto sono qualità che ne caratterizzano l’essenza per natura, direzioni semplicemente caratterizzanti e del tutto necessarie, così che senza di esse non può esistere il matrimonio: l’unitas, per cui un vero matrimonio canonico è possibile unicamente tra un solo uomo e una sola donna, qualificando quel rapporto come strettamente monogamico, e l’indissolubilitas, proprietà per cui un vincolo validamente costituito non può essere sciolto: essa qualifica il rapporto coniugale in senso temporale, rendendolo perpetuo e sottraendolo alla volontà dei coniugi, i quali non possono sciogliere il vincolo con il divorzio. Ciò è ribadito dal canone 1141, per cui: “Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestas nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest”.

L’indissolubilità, quindi, esclude il divorzio e, pur emanata una sentenza di divorzio dell’autorità civile, il vincolo matrimoniale non viene sciolto. Sebbene distinte, queste due proprietà sono strettamente connesse in quanto l’indissolubilità non è null’altro che la pienezza dell’unità, perché la capacità di essere marito e moglie si realizza in tutta la sua pienezza solo quando si dispiega in rapporto ad una sola donna o ad un solo uomo. Nell’ ipotesi in cui una delle proprietà o entrambe venissero positivamente escluse nella celebrazione del matrimonio, il consenso delle parti, che a norma del can. 1057 è ciò che fa il matrimonio, sarebbe senza esistenza, inefficace, nullo. A sottolineare l’essenzialità delle proprietà in esame, autorevole dottrina ha asserito che “l’indissolubile unità” postula la natura stessa del matrimonio in quanto mutua donazione di due persone. Il carattere di totalità, di perennità è insito nella logica di ogni vero amore. Chi ama e si dona sinceramente, ama e si dona per sempre, senza ripensamenti e senza ritrattazioni, senza riserve e senza ritorno, senza scadenza e senza limiti.

 

_______________

Bibliografia:

P. GRELOT, La coppia umana nella Sacra Scrittura, Paideia, Milano, 1968

L. SABBARESE, Il matrimonio, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2019.

 

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Picture of Federico Gravino

Federico Gravino

Lascia un commento

Iscriviti alla Newsletter