La Responsabilità indiretta del Vescovo
Ubi commoda, ibi incommoda. Sulla base di questo antico brocardo latino si è sviluppata la responsabilità indiretta, che diversamente da quella diretta, viene attribuita ad un soggetto che si avvale dell’attività di ausiliari. Secondo a questo principio, colui che trae dei vantaggi dall’attività svolta da un altro soggetto, deve subirne anche gli svantaggi e di conseguenza farsi carico dei danni provocati dal comportamento illecito altrui. Il Code Napoléon, il Codice civile italiano, il Bürgerliches Gesetzbuch e anche il sistema anglosassone di common law, solo per citare alcune codificazioni, prevedono questa forma di responsabilità all’interno dei loro codici, a condizione che sussistano due fondamentali criteri: in primo luogo è necessario un rapporto di preposizione e in secondo luogo è essenziale il nesso di occasionalità necessaria creatosi tra il danno procurato e l’atto illecito compiuto dall’ausiliario.
Parlando di responsabilità indiretta sono aumentati in modo esponenziale sia il dibattito che la domanda riguardo ad una possibile responsabilità civile del vescovo per i fatti illeciti compiuti dal presbitero incardinato nella sua diocesi. A questa domanda è stata finalmente data una risposta il 12 febbraio 2004, dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi con una Nota Esplicativa. In tale Nota vengono determinati: “gli elementi per configurare l’ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero.”
In riguardo al primo punto fondamentale già citato, ovvero il rapporto di preposizione, la Nota stabilisce che non sussiste alcun rapporto di preposizione tra il Vescovo e il sacerdote incardinato presso la sua diocesi, paragonabile ad esempio ad un rapporto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente. Tra i due ministri sacri esiste bensì una communio sacramentalis in virtù del sacerdozio ministeriale. Questo rapporto di subordinazione, non di preposizione, tra il Vescovo diocesano ed il presbitero è dovuto per l’appunto all’ordinazione e incardinazione nella diocesi di quest’ultimo. Una volta incardinato, il presbitero ha il dovere di obbedienza, mentre al Vescovo spetta quello di vigilanza sull’attività compiuta dal presbitero.
La Nota dunque ci informa che si può riconoscere la responsabilità indiretta del Vescovo, solamente nel caso in cui egli non rispetti i suoi doveri di sollecitudine e di attenzione nei confronti dei presbiteri, come elencati nel can. 384:
“Il Vescovo diocesano segua con particolare sollecitudine i presbiteri che deve ascoltare come collaboratori e consiglieri, difenda i loro diritti e curi che adempiano fedelmente gli obblighi propri del loro stato e che abbiano a disposizione i mezzi e le istituzioni di cui hanno bisogno per alimentare la vita spirituale e intellettuale; così pure faccia in modo che si provveda al loro onesto sostentamento e all’assistenza sociale, a norma del diritto”.
Oppure nel caso in cui egli sia a conoscenza degli atti illeciti commessi dal presbitero e, dopo aver tentato con l’ammonizione fraterna senza successo, non abbia attivato i necessari rimedi pastorali come richiesti dal can. 1341:
“L’Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l’ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo”.
Il 21 agosto 2013, la sentenza n.679 pronunciata dal Tribunale di Bolzano contraddice tuttavia ciò che è stato fino a quel momento affermato con la Nota del 2004. La sentenza, riguardante la domanda risarcitoria nei confronti del vescovo per il danno che era stato arrecato ad una minore, vittima di un reato di pedofilia compiuto dal vicario parrocchiale, infatti stabilisce la responsabilità degli enti ecclesiastici presso i quali il presbitero svolgeva il suo servizio canonico, a titolo di responsabilità solidale. Il giudice italiano avrebbe infatti riconosciuto un rapporto di preposizione tra il Vescovo diocesano e il presbitero, basandosi appunto sui poteri di nomina e vigilanza. Questa affermazione è in netta contrapposizione con ciò che venne stabilito nella Nota del 2004, ovvero che il vincolo di subordinazione tra Vescovo e presbitero è limitato all’esercizio del ministero che il presbitero è chiamato a svolgere, non al di fuori. E ciò renderebbe il presbitero libero di agire con una legittima iniziativa e giusta autonomia. Ergo, il presbitero non può essere considerato un mero esecutore degli ordini del Vescovo simile ad un automa senza libertà di pensiero, bensì come un individuo che gode della libertà decisionale necessaria per compiere le sue scelte, sia per quanto riguarda il ministero sia per la sua vita personale.
Per quanto riguarda il secondo aspetto fondamentale della responsabilità indiretta, ovvero il vincolo di occasionalità necessaria, esso è stato dimostrato, nel caso sovra citato, con le molestie subite dalla minore e l’atto illecito compiuto dal vicario parrocchiale. Secondo la sentenza del 2013, l’adescamento e le molestie sarebbero state facilitate e rese possibili appunto grazie alle mansioni che il sacerdote svolgeva in quella parrocchia. In sintesi dunque si è affermato che il dovere di vigilanza del Vescovo si sarebbe dovuto estendere anche a quegli atti delittuosi compiuti dal presbitero. La Nota Esplicativa ha prontamente affermato però, già nel 2004, che il dovere di premura e di vigilanza del vescovo nei confronti del presbiteri si estende solo limitatamente all’esercizio del loro ministero e che esso non è un dovere di vigilanza assoluto su tutta la loro vita, altrimenti paragonabile al controllo assoluto descritto da George Orwell nella sua opera ‘1984’.
Il Vescovo diocesano dunque non può essere ritenuto giuridicamente responsabile degli atti che il presbitero diocesano compia trasgredendo le norme canoniche, universali e particolari, eccetto in casi tassativamente previsti.
Possiamo infine concludere, che in questo caso l’antico brocardo latino ubi commoda, ibi incommoda abbia subito una variazione sostanziale, stabilendo che solo in casi espressamente previsti a colui che trae i vantaggi, spettano anche gli svantaggi.
FONTI
_________________________
(1) Codice di diritto canonico 1983
Oppure consultabile online:
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/ita/documents/cic_libroII_381-402_it.html
(2) Pontificio Consiglio per i testi esplicativi, Nota esplicativa. VIII. Communicationes, 36 (2004), 33-38.
Oppure consultabile online:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20040212_vescovo-diocesano_it.html
(3) Repubblica italiana. Tribunale di Bolzano. Sezione civile, 21 agosto 2013.
Consultabile online:
http://www.iusexplorer.it
(4) Caponnetto F. (2017). Introduzione allo studio delle esperienze giuridiche. Roma
“Cum charitate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(San Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA