L’elezione del Romano Pontefice e il Conclave

Un evento sempre nuovo nella vita della Chiesa

L’elezione del Romano Pontefice è senza dubbio uno degli eventi più solenni e significativi della vita della Chiesa Cattolica. Il Papa è il Vescovo di Roma e successore di Pietro, a cui è affidata, nell’esercizio della sua potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale (can. 331), la guida di oltre un miliardo di fedeli nel mondo. L’elezione del Santo Padre avviene attraverso un’antica e rigorosa procedura, al giorno d’oggi diffusamente nota con il termine di Conclave, la cui regolamentazione nel corso dei secoli è stata considerata prerogativa degli stessi Pontefici, al fine soprattutto di garantire l’omogeneità del corpo elettorale oltre che per ovviare al rischio di indebite ingerenze nel procedimento di nomina.

Le origini dell’elezione papale e la nascita del Conclave

Sebbene le fonti che riportano le modalità di elezione del Romano Pontefice nei primi secoli di vita del Cristianesimo siano piuttosto scarne, è stato possibile ricostruire che il Vescovo di Roma venisse originariamente nominato dall’intero popolo, verosimilmente al raggiungimento della maggioranza dei voti. Tuttavia, a partire dalla ufficializzazione del Cristianesimo quale religione dell’Impero Romano, con il noto editto di Tessalonica del 380, l’influenza imperiale e del potere secolare sulla nomina della suprema carica della Chiesa di Roma aumentò progressivamente, così che il procedimento di elezione del Papa divenne uno strumento funzionale alla massima diffusione di precise ideologie politiche. Al fine di prevenire tali interferenze, il Decreto In nomine Domini di Nicolò II del 1059 stabilì la preminenza nell’elezione papale dei Cardinali di Santa Romana Chiesa; successivamente, Alessandro III, nel terzo Concilio Lateranense  del 1179, con la Costituzione Licet de evitanda, riservò definitivamente la nomina del Pontefice al Collegio Cardinalizio, in rappresentanza della Chiesa Romana, escludendosi così ogni altra partecipazione e rivendicando il principio della libertas Ecclesiae. 

Proprio al fine di assicurare al Collegio cardinalizio la possibilità di scegliere il nuovo Papa in modo libero e senza che le operazioni di voto durassero troppo a lungo, in risposta alla lunghissima sede vacante seguita alla morte di Clemente IV (durata quasi tre anni), Gregorio X, durante il Concilio di Lione, istituì nel 1274, con la costituzione Ubi periculum, la pratica del Conclave. Il termine deriva dal latino cum clave (litt. “con chiave”) e sta a indicare la clausura forzata dei Cardinali elettori fino alla scelta del nuovo Pontefice. In particolare, Gregorio X impose che, alla morte del Romano Pontefice, i Cardinali fossero rinchiusi in un luogo protetto e controllato, senza contatti con l’esterno, per accelerare l’elezione ed evitare pressioni indebite. 

La procedura di elezione del Romano Pontefice

Volendo focalizzare l’attenzione sui più recenti interventi pontifici sulla regolamentazione della procedura di elezione del successore di Pietro, valga soffermarsi sulla legislazione postconciliare, a partire da Paolo VI. 

Il primo documento che necessita di essere rammentato è il motu proprio del 21 novembre 1970, Ingravescentem aetatem, che fissò in 80 anni il limite massimo d’età, tuttora vigente, dei Cardinali aventi diritto di voto. Successivamente, con la Costituzione Apostolica Romano Pontifici eligendo del 1975, oltre a ribadire che è al solo Sacro Collegio dei Cardinali che compete l’elezione del Papa, vennero confermate le tre tradizionali modalità elettive dell’ispirazione, del compromesso e dello scrutinio. Per quanto concerne il quorum richiesto per la nomina, la Costituzione pontificia prescriveva la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti.

L’attuale normativa 

La normativa oggi in vigore per l’elezione del Sommo Pontefice è quella introdotta da San Giovanni Paolo II, con la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis del 1996, con alcuni correttivi apportati da Benedetto XVI di cui in parte abbiamo trattato QUI.

Innanzitutto, la Costituzione individua nella Cappella Sistina il luogo di svolgimento del Conclave (art. 51), mentre la Domus Sanctae Marthae è il luogo di residenza dei Cardinali elettori sino alla cessazione della Sede vacante (art. 42). Per quanto concerne le modalità di voto, vengono soppressi sia l’ispirazione che il compromesso (art. 62), così che ad oggi l’unica legittima procedura di nomina è quella dello scrutinio (ibid.), che avviene per iscritto, su schede cartacee, e in modalità segreta. Un’ulteriore rilevante modifica fu apportata al quorum elettivo, fissato in 2/3 sino al trentaquattresimo scrutinio, con la facoltà rimessa ai Cardinali elettori di scegliere, a maggioranza semplice, il modo di procedere a partire dal quindicesimo giorno di Conclave; si apriva in questo modo alla possibilità di una maggioranza inferiore ai 2/3 per l’elezione, purché comunque pari almeno alla maggioranza assoluta dei presenti (art. 75).

Tale ultima disposizione, tuttavia, è stata revocata da Papa Benedetto XVI, con la Lettera Apostolica, data in forma di motu proprio, De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontifici (a. 2007), che ha ripristinato la regola dei 2/3 anche nell’ipotesi di lunga indecisione; al fine di superare possibili impasse prolungate, è stata introdotta la possibilità di ridurre i candidati al Soglio Pontificio ai soli due Cardinali più votati al precedente scrutinio, richiedendosi tuttavia sempre il raggiungimento della maggioranza qualificata per l’elezione del Pontefice. Questa norma, tuttora in vigore, rafforza l’idea di un’elezione per consenso ampio, evitando divisioni nel corpo ecclesiale.

Dietro le porte chiuse: dall’“extra omnes” all’“Habemus Papam

Sebbene l’elezione del Romano Pontefice richieda la rigida osservanza ad validitatem di precise norme giuridiche, deve ad ogni modo riconoscersi che il cuore dell’intero processo è certamente spirituale, presupponendo un’attività di discernimento guidata dallo Spirito Santo. Il rito del Conclave, dettagliatamente regolamentato dall’Ordo rituum conclavis, ha inizio entro quindici giorni dalla vacanza della Sede o entro venti, al più tardi (art. 37 UDG), e prende avvio dopo la celebrazione della Santa Messa pro Pontifice eligendo. Successivamente, i Cardinali elettori, riuniti nella Cappella Paolina, si recano in processione solenne alla Cappella Sistina, cantando il Veni Creator Spiritus per invocare lo Spirito Santo (cfr. art. 50 UDG; artt. 29-38 Ordo). Prestato il giuramento di osservanza delle norme e di segretezza (artt. 52,53 UDG; artt. 40,41 Ordo), il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie pronuncia la nota espressione “extra omnes” (“tutti fuori”), cui seguono l’uscita degli estranei al Conclave e la chiusura delle porte della Cappella Sistina. A partire da tale momento, tutti i partecipanti al Conclave, a qualunque titolo, sono tenuti a mantenere l’assoluto riserbo circa la procedura elettiva.

L’intero processo di elezione del Pontefice è alternato da momenti di preghiera, di dialogo tra i votanti e di discernimento, che diventano più intensi nell’ipotesi di difficoltà ad addivenire a una scelta condivisa (artt. 73,74 UDG). Avvenuta canonicamente l’elezione, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori raccoglie l’accettazione della nomina dell’Eletto a Romano Pontefice, cui segue la scelta del nome del nuovo Papa (art. 87 UDG). L’esito positivo del Conclave è preannunciato ai fedeli attraverso la leggendaria fumata bianca, prodotta dall’incenerimento delle schede elettorali con una particolare resina (art. 66 Ordo).

La presentazione ufficiale del Pontefice al Popolo di Dio, riunito in attesa, avviene successivamente alla presentazione dell’Eletto, compiuta dalla Loggia esterna della Benedizione della Basilica di San Pietro, dal primo dei Cardinali Diaconi, che pronuncia l’auspicata formula di rito, culminante nell’Habemus Papam (art. 74 Ordo). Appena dopo, segue la comparizione del Pontefice che saluta i fedeli, impartendo loro l’Apostolica Benedizione Urbi et Orbi (art. 75 ibid.).

Conclusioni

L’elezione del Romano Pontefice, sin qui sinteticamente esplicata nei suoi momenti essenziali, è una delle tradizioni senz’altro più significative della Chiesa cattolica. Essa coniuga elementi giuridici, simbolici, storici e spirituali, riflettendo l’universalità della Chiesa e il senso di continuità con le origini apostoliche. Il Conclave pertanto non è solo un’elezione: è prima di tutto un atto di fede, di affidamento alla guida divina per individuare il successore di Pietro e guida del popolo di Dio nel mondo contemporaneo.

Bibliografia

Paolo VI PP., Lett. Ap. Ingravescentem aetatem, 21 novembre 1970;

Paolo VI PP., Costituzione Apostolica Romano Pontifici eligendo, 1 ottobre 1975;

S. Giovanni Paolo II PP., Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, 22 febbraio 1996;

Benedetto XVI, Lett. Ap. De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, 11 giugno 2007;

Benedetto XVI PP., Lett. Ap. Normas nonnullas, 22 febbraio 2013;

Ordo rituum Conclavis;

J. Miñambres, Il governo della Chiesa durante la vacanza della Sede, in Ius Ecclesiae 8 (1996), pp. 713-729;

J. I. Arrieta, Il sistema elettorale della Cost. Ap. Universi Dominici Gregis, in Ius Ecclesiae 12 (2000), pp. 137-162;

J. Miñambres, Nuove determinazioni sulle capacità decisionali del collegio dei Cardinali riunito in conclave, in Ius Ecclesiae 19 (2007), pp. 763-768;

 A. M. Piazzoni, Le elezioni pontificie. Cenni storici e spunti di riflessione, in Spazio filosofico 19 (2017), pp. 133-151.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

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Carlotta Marciano di Scala

Avvocato in Foro civile, dottoranda in Diritto Canonico.

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