Rufino Tamayo, ritratto matrimoniale
Introduzione
Generalmente, la casistica matrimoniale presso i tribunali ecclesiastici riguarda le dichiarazioni di nullità od i procedimenti di separazione. Meno note sono le cause de exsistentia matrimonii, miranti ad accertare l’avvenuta celebrazione o meno di un matrimonio, soprattutto quando esso si supponga celebrato nella forma canonica straordinaria. È proprio quest’ultima ipotesi che il presente contributo intende esplorare, trattandosi di un istituto che, alle volte, può dare luogo ad un valido matrimonio e dunque ad un eventuale impedimento di legame ex can. 1085 CIC-83, oltre che alla legittimazione dei figli ex can. 1137 CIC-83 ed alla possibilità di trascrizione civile delle nozze.
I presupposti della forma straordinaria
Ai sensi del can. 1108 CIC-83, tutti i fedeli battezzati nella Chiesa Cattolica od in essa accolti sono tenuti ad osservare la forma canonica di celebrazione del matrimonio, la quale richiede la manifestazione del consenso degli sposi dinanzi ad un teste qualificato (vale a dire l’Ordinario od il parroco competente oppure il sacerdote od il diacono da loro delegato) ed alla presenza di testimoni.
Tuttavia, la forma ordinaria non è vincolante in alcuni casi, in cui è possibile contrarre il matrimonio coram solis testibus. Trattasi della c.d. forma straordinaria di celebrazione ex can. 1116 CIC-83, per cui, qualora non si possa avere o andare senza grave incomodo dall’assistente competente a norma del diritto, si può celebrare validamente il matrimonio davanti ai soli testimoni nelle seguenti ipotesi: 1) in pericolo di morte; 2) al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese.
Caratteristiche del grave incomodo nella forma straordinaria
Al riguardo, ai fini della validità del matrimonio celebrato in forma straordinaria, si osserva che il grave incomodo può essere assoluto, ossia tale per qualunque persona, oppure soltanto relativo alle circostanze peculiari del singolo, quali l’infermità, la distanza dei luoghi, la povertà, persecuzioni, ecc. [1]. Nello specifico, l’impossibilità di accesso all’assistente competente è relativa, se può derivare un grave danno fisico, morale o temporale al teste qualificato, alle parti o a terzi [2]. Inoltre, è sufficiente che il grave incomodo sia personale e non anche comune e locale [3]
Nondimeno, deve trattarsi di un incomodo grave, sicché, per esempio, non basterà il rischio di perdita della pensione per uno dei nubendi, a meno che non si traduca in un pregiudizio economico veramente significativo [4]. Al contrario, è ritenuto un incomodo sufficientemente grave il divieto sancito dall’autorità secolare di celebrare il matrimonio canonico senza prima la cerimonia civile [5]. Similmente, secondo taluni autori, può costituire grave incomodo l’eventuale divieto imposto dall’Ordinario del luogo ai fedeli che non abbiano adempiuto l’obbligo di frequentare il corso prematrimoniale [6].
Beninteso, per quanto possa essere relativa, la gravità dell’incomodo deve esistere oggettivamente, a nulla rilevando l’opinione soggettiva, l’ignoranza od il giudizio erroneo, quand’anche invincibile e scusabile [7].
Caratteristiche del pericolo di morte e dell’assenza protratta del teste qualificato nella forma straordinaria
Quanto poi al pericolo di morte, esso ricorre quando sia grave e probabile (ma non per forza immediato) il verificarsi del decesso, come in un contesto bellico oppure in caso di un’infermità, di un’imminente operazione chirurgica, di una condanna alla pena capitale o di un parto difficile [8]. Diversamente però dal grave incomodo, è sufficiente che il pericolo di morte sia stabilito con un giudizio morale, ragion per cui l’eventuale errore di valutazione non rende nulla la celebrazione del matrimonio in forma straordinaria [9].
Allo stesso modo, anche per il caso dell’assenza o della grave difficoltà di accesso all’assistente qualificato, è richiesta la sola certezza morale, scaturente non dalla considerazione di eventi straordinari ed inopinati, ma di ciò che suole usualmente accadere [10]. Perciò, anche in tale ipotesi, l’errore circa tale stato di cose non osta alla valida celebrazione del matrimonio [11], mentre si richiede ai nubendi di effettuare un’indagine previa sull’assenza dell’assistente qualificato [12].
La prova della celebrazione del matrimonio in forma straordinaria
In sede processuale, non opera la presunzione di validità del matrimonio di cui al can. 1060 CIC-83, ma occorre dimostrare il fatto della celebrazione del matrimonio [13]. Ciò premesso, se tale fatto consta da un documento pubblico, anche di successiva registrazione delle nozze, incomberà su chi lo contesta l’onere di dimostrare la falsità del medesimo [14].
Ai fini della forma straordinaria, anche il matrimonio dinanzi all’ufficiale civile può ritenersi valido, indipendentemente dall’opinione dei nubendi circa l’invalidità del matrimonio, alla luce del disposto del can. 1110 CIC-83 [15]. Addirittura, una volta dimostrato il fatto della celebrazione, il consenso si presume essere valido ed integro ai sensi del can. 1101 § 1 CIC-83, rimanendo l’eventuale nullità del matrimonio una questione separata [16].
Peraltro, nella celebrazione in forma straordinaria, non si richiede l’utilizzo di particolari formule tratte dal rito liturgico [17], purché le parole utilizzate vadano inequivocabilmente oltre una mera manifestazione di intenti futuri [18].
Infine, a livello probatorio, sono di ragguardevole rilevanza le dichiarazioni delle parti e dei testimoni, corroborate da presunzioni, indizi ed ammennicoli [19]. In particolare, occorrerà appurare la credibilità delle parti, tenuto altresì conto del possibile movente economico dietro l’azione de exsistentia matrimonii [20].
Bibliografia
[1] Cfr. coram MASALA, decisio diei 14 decembris 1982, in RRDec, vol. LXXIV, p. 628, n. 6.
[2] Cfr. coram DE ANGELIS, decisio diei 3 iunii 2005, in RRDec, vol. XCVII, p. 283, n. 12.
[3] Cfr. ibidem.
[4] Cfr. J. HENDRIKS, Matrimonii forma extraordinaria, in “Periodica”, vol. LXXXIV (1995), p. 697.
[5] Cfr. ivi, pp. 692-693.
[6] Cfr. ivi, p. 695.
[7] Cfr. ivi, p. 693.
[8] Cfr. ivi, pp. 702-703.
[9] Cfr. coram DE ANGELIS, cit., p. 284, n. 14.
[10] Cfr. J. HENDRIKS, cit., p. 697.
[11] Cfr. ivi, p. 704.
[12] Cfr. coram DE ANGELIS, cit., p. 285, n. 14.
[13] Cfr. coram CABERLETTI, decisio diei 26 septembris 2014, in Estudios Ecclesiásticos, vol. XCI, p. 976, n. 6.
[14] Cfr. coram BONET, decisio diei 18 iulii 1962, in RRDec., vol. LIV, p. 408, n. 15.
[15] Cfr. coram DE ANGELIS, cit., pp. 285-286, n. 15.
[16] Cfr. coram CABERLETTI, cit., pp. 1003-1004, n. 12.
[17] Cfr. coram DE ANGELIS, cit., p. 302, n. 42.
[18] Cfr. F. CATOZZELLA, Le cause de exsistentia matrimonii. Considerazioni a partire da una particolare fattispecie di celebrazione in mortis periculo, in “Apollinaris”, vol. XCIII (2020), pp. 67-68.
[19] Cfr. coram CABERLETTI, cit., pp. 984-985, n. 8.
[20] Cfr. coram DE ANGELIS, cit., p. 287, n. 16.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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