La delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e convivenza ultratriennale: il punto della Giurisprudenza italiana

delibabilità

Introduzione

Vox Canonica ha già affrontato il tema della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale in vari approfondimenti (QUI e QUI).

Ci si limita in questa sede a rammentare che la delibazione consiste in un procedimento – previsto all’art. 8 della Legge n. 121 del 1985 – finalizzato al riconoscimento nell’ordinamento italiano, al sussistere di determinate condizioni, delle sentenze dichiarative della nullità matrimoniale pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici. Chiaramente presupposto della procedura è che il matrimonio oggetto del giudizio sia stato contratto nelle forme del rito concordatario. 

Sotto un profilo pratico, il giudizio in parola si introduce nelle forme della citazione o del ricorso – a seconda che la domanda sia rispettivamente presentata da un solo coniuge o da entrambi – dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, da individuarsi con riferimento alla circoscrizione del tribunale cui appartiene il Comune in cui è avvenuta la trascrizione del matrimonio concordatario. Dal punto di vista degli effetti, la sentenza che accoglie la domanda di delibazione riconosce l’esistenza di un vizio genetico del negozio matrimoniale, tale per cui se ne accerta l’invalidità ab origine; sul punto, è quindi evidente la sostanziale differenza rispetto alla pronuncia di divorzio, che si limita a dichiarare la cessazione dei soli effetti civili del matrimonio, con efficacia ex nunc. Inoltre, ulteriore nota pratica attiene alla possibilità per il soggetto che abbia ottenuto la delibazione della sentenza ecclesiastica di accedere a nuove nozze nella forma del rito concordatario, che sarebbe al contrario preclusa. Va precisato, poi, che laddove il riconoscimento degli effetti civili della sentenza canonica intervenga dopo la definizione del divorzio, le eventuali statuizioni economiche ivi disposte in favore di un coniuge restano ferme e impregiudicate.

Per quanto concerne lo specifico tema dell’individuazione dei criteri e dei limiti per il riconoscimento nello Stato italiano delle sentenze ecclesiastiche di nullità, esso ha costituito negli anni terreno fertile per la Giurisprudenza civile, approdata all’elaborazione di numerose linee esegetiche, dirette a bilanciare le peculiarità del diritto canonico con i principi inderogabili dell’ordine pubblico italiano. 

Con il presente approfondimento, si intende proprio affrontare l’evoluzione giurisprudenziale sul tema della compatibilità tra la procedura di delibazione e i principi dell’ordine pubblico italiano, con particolare riferimento all’ipotesi della convivenza ultratriennale dei coniugi. 

Il principio delle incompatibilità assolute e relative

La nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19809/2008 ha introdotto la distinzione tra incompatibilità assolute e relative rispetto all’ordine pubblico interno. In particolare, la pronuncia in commento ha chiarito che le sentenze canoniche di nullità matrimoniale non possono essere riconosciute in Italia quando i fatti posti dal Giudice ecclesiastico alla base della decisione sono del tutto estranei alla disciplina giuridica statale (cd. incompatibilità assoluta).

Al contrario, l’originaria e astratta incompatibilità può essere superata qualora nell’accertamento compiuto coram Ecclesia emergano circostanze invalidanti il vincolo assimilabili alle fattispecie di nullità matrimoniale previste dal diritto italiano, tali da ammettere la delibazione della sentenza in parola (cd. incompatibilità relativa).

Tale approccio si è posto l’obiettivo di garantire un equilibrio tra il rispetto dei valori che animano l’ordinamento canonico e la tutela dei principi fondamentali dello Stato, in particolare quelli relativi alla formazione del consenso matrimoniale. Inoltre, specifica la Cassazione, il Giudice investito della domanda di delibazione non può entrare nel merito della pronuncia ecclesiastica, attesa l’indipendenza tra le due giurisdizioni; nella sostanza, la Corte d’Appello scaderebbe in un evidente vizio in decernendo laddove investigasse circa la fondatezza dell’iter logico-argomentativo del Tribunale Ecclesiastico nonchè della decisione finale. Il Giudice civile, tuttavia, può (e deve) valutare se i fatti accertati nella pronuncia canonica, pur non rilevanti per l’ordinamento ecclesiastico, siano invece determinanti per quello italiano, specialmente riguardo alla formazione e manifestazione del consenso matrimoniale, e se tali fatti siano compatibili con le cause di nullità previste dal diritto interno.

La convivenza ultratriennale e il matrimonio-rapporto

Un aspetto di grande rilievo attiene alla incidenza della convivenza “come coniugi”, per un periodo pari o superiore a tre anni, sulla possibilità di ottenere il riconoscimento della nullità anche nell’ordinamento italiano, in quanto circostanza contrastante con i principi di ordine pubblico interno.

La Corte di Cassazione italiana, con la sentenza pronunciata a Sezioni Unite n. 16379/2014, ha affermato che una convivenza stabile, continuativa e protratta nel tempo tra i coniugi costituisce un elemento fondamentale del matrimonio-rapporto, concetto che va oltre quello di matrimonio-atto, e che assume una funzione sociale e giuridica rilevante nell’ordinamento italiano. In forza di tale impostazione, una prolungata convivenza matrimoniale renderebbe di fatto inammissibile la delibazione della sentenza di nullità pronunciata dai tribunali ecclesiastici, poiché il matrimonio, pur affetto da vizi originari, si sarebbe consolidato nella sua effettiva esistenza quotidiana, con effetti giuridici rilevanti per l’ordinamento statale. Tale interpretazione, tuttavia, è stata meglio specificata da due recenti ordinanze, la n. 17910/2022 e la n. 149/2023, che hanno introdotto un criterio valutativo più flessibile e attento alle specificità del caso concreto. In forza di tali pronunce, la convivenza tra i coniugi protrattasi oltre il triennio non costituisce un ostacolo assoluto al riconoscimento degli effetti civili della nullità matrimoniale canonica, qualora emergano cause invalidanti riconosciute anche dal diritto italiano: tali potrebbero essere le fattispecie dell’errore essenziale su qualità dell’altro coniuge (art. 122 c.c.) nonché della incapacità psichica a contrarre matrimonio (art. 120 c.c.).

Si ammette, dunque, che la convivenza prolungata non sia di per sé ostativa alla possibilità di ottenere il riconoscimento della nullità matrimoniale dichiarata dai tribunali ecclesiastici, ammettendosi che taluni vizi del consenso integrano circostanze talmente gravi da impedire che la circostanza di fatto in commento sani l’invalidità del vincolo; e ciò indipendentemente dalla durata della coabitazione tra i coniugi. Anche in tal caso, la Corte territoriale sarà chiamata non già a valutare nel merito la pronuncia ecclesiastica, ma ad accertare che i fatti dedotti nel giudizio canonico integrino una delle ipotesi di nullità disciplinate dal diritto interno.  

Conclusioni

L’evoluzione della giurisprudenza italiana in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale mostra un costante tentativo di bilanciare il rispetto dell’ordinamento canonico con la tutela dell’ordine pubblico interno. Se da un lato, infatti, si riconosce la specificità dell’ordinamento ecclesiastico, dall’altro si ribadisce che solo le nullità fondate su circostanze oggettive e rilevanti per il diritto statale possono acquisire efficacia civile. 

La specifica circostanza della convivenza ultratriennale, come esposto, pur richiedendo un’attenzione particolare, qualora eccepita dalla parte che vi abbia interesse nell’ambito del giudizio di delibazione, non preclude in assoluto il riconoscimento della nullità matrimoniale dichiarata in foro canonico, qualora il vizio genetico del matrimonio sia tale da renderlo invalido anche nell’ordinamento statale.

Bibliografia

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19809 del 18/07/2008;

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16379 del 17/07/2014;

Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 17910 del 01/06/2022;

Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 149 del 04/01/2023.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Carlotta Marciano di Scala

Avvocato in Foro civile, dottoranda in Diritto Canonico.

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Vox Canonica nasce nell’anno 2020 dal genio di un gruppo di appassionati giovani studenti di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense.

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