Nuove forme di vita consacrata: cenni sul can. 605

Lorenzo Monaco, il Profeta Geremia, tempera su tavola, 1400 circa, Firenze

Dopo aver analizzato, negli scorsi contributi, il can. 603 sulla vita eremitica o anacoretica, e il can. 604 che disciplina lOrdo Virginum, ci apprestiamo ad offrire alcuni cenni riguardo il canone successivo, il can. 605 che disciplina le nuove forme di vita consacrata. Per comprendere che cosa si intenda per nuove espressioni di vita consacrata dal punto di vista teologico possiamo fare riferimento al n. 12 dell’esortazione apostolica Vita Consecrata:

“La perenne giovinezza della Chiesa continua a manifestarsi anche oggi: negli ultimi decenni, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, sono apparse nuove o rinnovate forme di vita consacrata. In molti casi si tratta di Istituti simili a quelli già esistenti, ma nati da nuovi impulsi spirituali ed apostolici. La loro vitalità deve essere vagliata dall’autorità della Chiesa, alla quale compete l’opportuno esame sia per saggiare l’autenticità della finalità ispiratrice sia per evitare l’eccessiva moltiplicazione di istituzioni tra loro analoghe, col conseguente rischio di una nociva frammentazione in gruppi troppo piccoli. In altri casi si tratta di esperienze originali, che sono alla ricerca di una propria identità nella Chiesa e attendono di essere ufficialmente riconosciute dalla Sede Apostolica, alla quale sola compete l’ultimo giudizio.
Queste nuove forme di vita consacrata, che s’aggiungono alle antiche, testimoniano della costante attrattiva che la donazione totale al Signore, l’ideale della comunità apostolica, i carismi di fondazione continuano ad esercitare anche sulla presente generazione e sono pure segno della complementarietà dei doni dello Spirito Santo. Lo Spirito, tuttavia, nella novità non si contraddice. Ne è prova il fatto che le nuove forme di vita consacrata non hanno soppiantato le precedenti. In così multiforme varietà s’è potuta conservare l’unità di fondo grazie alla medesima chiamata a seguire, nella ricerca della perfetta carità, Gesù vergine, povero e obbediente. Tale chiamata, come si trova in tutte le forme già esistenti, così è richiesta in quelle che si propongono come nuove”.

Il magistero evidenzia come queste nuove forme di vita consacrata siano nate sotto l’impulso dello Spirito Santo, offrendo una nuova vitalità alla Chiesa. Sono forme che si aggiungono a quelle già esistenti, per le quali sono richiesti gli stessi valori di fondo: seguire Cristo più da vicino in una vita casta, povera e obbediente che possa condurre alla perfetta carità.

Il can. 605

IL CIC/83, anticipando l’esortazione, esprime gli stessi contenuti, anche se lo sguardo del diritto è teso prevalentemente all’aspetto normativo circa la modalità dell’approvazione di queste forme:

Can. 605 – “L’approvazione di nuove forme di vita consacrata è riservata unicamente alla Sede Apostolica. I Vescovi diocesani però si adoperino per discernere i nuovi doni di vita consacrata che lo Spirito Santo affida alla Chiesa, aiutino coloro che li promuovono ad esprimere i progetti nel modo migliore e li tutelino con statuti adatti, utilizzando soprattutto le norme generali contenute in questa parte”.

Questo canone che avvia alla chiusura della sezione delle norme comuni per IVC introduce una novità nella legislazione canonica della VC. Con questo concetto, infatti, si intende indicare la possibilità che oltre gli IR e gli IS vi siano altre modalità di consacrazione “nuove”, generate dallo Spirito Santo che si incarna in modo carismatico nel tempo che viviamo.

Non per forza nuovi “istituti” bensì nuove “forme”

Il codice, dunque, disciplina la possibilità che vi siano nuove forme di vita consacrata, quindi è inevitabile che «i loro membri raggiungono la professione cristiana mediante la professione dei “consigli evangelici”» [1] mediante voti o altri vincoli.

Essendo forme di vita consacrata dovranno manifestare anch’esse l’identità teologico-giuridica del can. 573; l’identità pneumatico-ecclesiale dello stato di vita consacrata esprimendo la novità del dono nel contesto ecclesiale; l’identità sociale-ecclesiale dello stato di vita consacrata [2] esprimendosi generalmente nella forma di un istituto a servizio della Chiesa. Essenziale è riconoscere che alla base vi è la fecondità dello Spirito Santo che con i Suoi doni suscita nuove forme di Sequela Christi. Queste possono giungere fino ad esigere una tutela giuridica nuova, perché non tutelabili dalle altre forme già presenti.

Autorità che approva/autorità che discerne:

L’approvazione di queste nuove forme compete unicamente alla Sede Apostolica. Ma, ai Vescovi diocesani rimane la competenza innanzitutto di “adoperarsi”, cioè di ascoltare nel tessuto sociale della Chiesa particolare, dopo questa fase di ascolto compete loro di: discernere i nuovi doni di vita consacrata: valutando la portata di novità, di carisma, di bene ecclesiale, aiutare: sostenere i membri nel loro cammino di scoperta aiutandoli ad esprimere al meglio i loro progetti, tutelare: mediante l’accompagnamento nella stesura di statuti che abbiano come riferimento le norme comuni a tutte le forme di vita consacrata (cann. 573-606), esse:

«Hanno offerto il quadro generale entro il quale poter introdurre eventuali nuove forme di vita consacrata al di là di quelle specificamente trattate e regolate diffusamente dallo stesso legislatore, gli istituti religiosi e gli istituti secolari, nel presupposto chiaro che entro il quadro generale è possibile inserire altri istituti di vita consacrata, che non rientrino nei due specificamente trattati, ma sempre entro la categoria degli istituti di vita consacrata, prospettata e diffusamente trattata dal legislatore stesso»[3].

Approvare nuove forme di vita consacrata non significa erigere nuovi istituti; ciò consiste nell’approvare una nuova forma di vita e non solo di approvare un nuovo carisma in una modalità di vita già esistente: «si deve trattare di una forma nuova di professare i consigli evangelici che non è prevista dal Codice»[4].

Note e bibliografia

[1] E. Sastre Santos, «Suggerimenti in merito alle nuove forme di vita consacrata (canone 605)», in CPR 92 (2011), 3-4, 364. (363-376).

[2] Cfr ibidem, 368-369.

[3] V. De Paolis, «Le Nuove forme di Vita Consacrata», in Nuove forme di vita consacrata Fusco R. – G. Rocca (ed. a cura di), UUP, Città del Vaticano 2010, 20. (19-38).

[4] Ibidem, 23.

A. Montan, «Gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica», GIDDC, Il diritto nel mistero della Chiesa II, PUL Roma 1990, 215.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

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Sr. Maria Romano

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