La complessa attività di governance dello Stato Città del Vaticano si articola ordinariamente anche in una fitta rete di attività contrattuali connesse alla fornitura di beni e servizi. Questi sono forniti, talvolta, anche da operatori internazionali. Ne deriva il problema relativo alla scelta della lingua commerciale da usare nelle procedure contrattuali aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere da parte dei Dicasteri e degli altri organismi o uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate alla Santa Sede, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nonché tutti i soggetti individuati nell’elenco approvato dalla Superiore Autorità su proposta del Consiglio per l’Economia [1].
La lingua utilizzata nell’attività contrattuale della Santa Sede
Circa la possibilità di impiegare la lingua inglese, ovvero altre lingue straniere, nelle comunicazioni commerciali connesse anche ad attività di marketing all’interno dello Stato Città del Vaticano, si evidenzia che nel relativo territorio la materia è disciplinata dalle Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, promulgate da Francesco con Lettera apostolica in forma di motu proprio del 19 maggio 2020.
Le Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano
In particolare, circa i punti strettamente connessi alla problematica oggetto del presente parere, in queste Norme è stato sancito che:
- Tutti i contratti sono disciplinati dal diritto canonico. Il riferimento alla legge civile di cui al canone 1290 CIC si intende fatto alle leggi dello Stato della Città del Vaticano. Per le tipologie contrattuali non disciplinate dalla legge vaticana si applicano le norme italiane, in quanto compatibili con il diritto canonico (art. 81 § 1);
- Tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure di affidamento e aggiudicazione dei contratti pubblici disciplinati dalla presente normativa saranno redatti in lingua italiana (art. 85).
L’utilizzo della lingua italiana
Pertanto non è ammissibile l’utilizzo della lingua inglese, ovvero di altre lingue straniere, nelle comunicazioni commerciali connesse anche ad attività di marketing all’interno dello Stato Città del Vaticano, in quanto la suddetta normativa prevede la redazione in lingua italiana degli atti e dei documenti relativi alle procedure di affidamento e aggiudicazione dei contratti pubblici.
Note
[1] Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, promulgate da Francesco con Lettera apostolica del 19 maggio 2020, art. 2.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
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