Giovanni Battista Costaguti, architettura della basilica di S. Pietro, Roma, camera apostolica, 1684
La locuzione Santa Sede, nel diritto canonico, indica il supremo organo di governo della Chiesa universale (can. 361), e, a norma dello stesso canone, deve essere intesa in una duplice accezione:
– In senso stretto, indica l’ufficio proprio del Sommo Pontefice, in forza del quale questi ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa cattolica (can. 331).
– In senso lato, essa comprende, oltre alla figura del Sommo Pontefice, anche gli uffici che, in nome e con l’autorità dello stesso, si occupano degli affari della Chiesa universale, ed in specie la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri organismi che compongono la Curia Romana.
Lo stesso doppio significato è assunto anche nell’ordinamento italiano, nel quale con il termine Santa Sede ci si riferisce sia alla figura del Sommo Pontefice (cfr. artt. 2, 3, 4 e 12 del Trattato del Laterano, l. n. 810 del 1929), sia, estensivamente, agli uffici che collaborano con il Papa, nelle norme che dettano la disciplina degli affari della Chiesa.
Differenze con lo Stato della Città del Vaticano
Lo Stato della Città del Vaticano è, invece, il territorio specifico, per come individuato nel Trattato Lateranense del 1929, sul quale è riconosciuta alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana, al fine specifico di garantire alla medesima «l’assoluta e visibile indipendenza» nello svolgimento delle sue funzioni di governo. Lo Stato della Città del Vaticano, pertanto, non è la Chiesa universale, né coincide con essa, ma ne è al servizio. Si tratta, più precisamente, di uno Stato strumentale nei confronti della Santa Sede, vero soggetto detentore della sovranità sopra il medesimo. Nell’ambito specifico di interesse, la Santa Sede può essere riguardata sotto molteplici punti di vista.
In quanto ufficio del Sommo Pontefice, ossia nel significato stretto del termine, la Santa Sede è persona morale nell’ordinamento canonico (can. 113), con personalità distinta da quella della Chiesa unitariamente considerata, così come dalle altre persone giuridiche canoniche. Si tratta di una personalità giuridica originaria e non derivata da atto di autorità umana, di carattere pubblico (can. 116, § 1 ), di natura istituzionale e non collegiale: pertanto, la capacità giuridica della Santa Sede, in quanto originaria, non può essere oggetto di limitazioni e mutamenti ad opera del diritto positivo.
Giuridicamente, la potestà del Pontefice si esprime nella titolarità e nell’esercizio, su tutta la Chiesa, del supremo potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Nel diritto italiano, la Santa Sede opera come persona giuridica iure privatorum, e più precisamente come ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica. In tale veste, essa gode della personalità giuridica per antico possesso di Stato (art. 4 l. n. 214 del 1871, c.d. delle guarentigie pontificie; art. 29, lett. a, del Concordato Lateranense, reso esecutivo con l. n. 810 del 1929; art. 7.2 dell’Accordo del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con l. n. 121 del 1985), ossia in quanto riconosciuta da tempo immemorabile e comunque in data antecedente alla entrata in vigore della codificazione civile del 1865.
La capacità privatistica e pubblicistica della Santa Sede
La Santa Sede, tuttavia costituisce un ente ecclesiastico sui generis, cioè retto da una disciplina giuridica diversa rispetto a quella che riguarda la generalità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Difatti, il n. 2 del Protocollo addizionale approvato con la legge n. 222 del 1985 espressamente sancisce che le norme concordate in sede di Commissione paritetica sugli enti ecclesiastici non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi. Ciò vuol dire, per esempio, che essa non è soggetta agli obblighi previsti a carico degli altri enti ecclesiastici (iscrizione nel registro delle persone giuridiche, revoca della personalità, ecc.); ciò non toglie che le attività puramente privatistiche svolte dalla Santa Sede (gestione di istituti scolastici, educativi, assistenziali, attività economiche e commerciali, ecc.) siano soggette alla legislazione italiana relativa a tali attività, fermo restando da un lato il carattere di tendenza che alcune di queste possono assumere, dall’altro il principio per il quale controlli tributari (o di altro genere) sono concepibili soltanto con riguardo agli immobili o alle sedi esistenti in territorio italiano.
Accanto alla rilevata capacità privatistica, la Santa Sede gode anche di una capacità pubblicistica, nel senso che le è attribuito l’esercizio di poteri che attengono alla riconosciuta sovranità della Chiesa cattolica nell’ordine suo proprio (art. 7, comma 1 Cost.). Tali poteri possono esprimersi in provvedimenti con carattere di imperium aventi efficacia nell’ordinamento statale (ad esempio sentenze e provvedimenti circa ecclesiastici e religiosi, ex art. 23 Tratt.). Alla Santa Sede, in ogni caso, sono riconosciute dal Trattato del Laterano talune speciali garanzie, di carattere personale e reale, dirette ad assicurarne «in modo stabile una condizione di fatto e di diritto, la quale garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della sua alta missione nel mondo».
Note
Fabio Franceschi, Manuale di Diritto Canonico. Analisi di Principi generali, Istituti e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali, Neldiritto editore, Galatina 2021, pp. 99-100.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
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