Gli atti del Romano Pontefice

Attribuito a Giotto, 1295-1299 circa, papa Innocenzo III approva la regola francescana, basilica superiore di Assisi

I Romani Pontefici, in forza della loro suprema potestà legislativa, esecutiva e giudiziale su tutta la Chiesa, assumono importanza con i loro atti nella produzione delle fonti del diritto canonico. Specialmente in questi anni, sentiamo molto spesso parlare di motu proprio, encicliche etc., e per questo motivo crediamo sia opportuno dare una piccola ma esaustiva spiegazione dei principali atti.

Litterae encyclicae

Tra gli atti pontifici questo documento occupa senz’altro un posto di rilievo. Infatti, i Romani Pontefici con tali atti, nell’esercizio del loro magistero ordinario e universale, si rivolgono a tutti i Vescovi e ai fedeli per difendere e promuovere la vita spirituale. Già anticamente i Pontefici e i Primati indirizzavano ai fedeli lettere formali, denominate circulares, con l’intento di confermarli nella fede. Le raccolte di lettere emanate dai Vescovi venivano denominate encyclicae, vale a dire lettere circolari. Più tardi, col nome di litterae encyclicae si intese indicare unicamente i documenti di somma importanza dei Romani Pontefici.

Il primo a riservare questa denominazione a un documento pontificio fu Benedetto XIV (1740-1758): Epistola encyclica et commoratoria Ubi primum, de Episcoporum ministerio, 3 dicembre 1740. Tuttavia, nel sec. XVIII e nei primi anni del secolo successivo, le lettere encicliche furono molto rare, mentre crebbero di numero in seguito. In genere le Litterae encyclicae sono indirizzate ai Vescovi e tramite essi a tutti i fedeli, con questa inscriptio: «Ad venerabiles fratres Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinaros pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes». Sotto il pontificato di Paolo VI si è iniziato ad inserire in alcune Encicliche un elemento assolutamente nuovo: l’estensione dei destinatari in modo da comprendere anche tutti gli uomini di buona volontà.

Epistula encyclica

Si tratta di un documento che ricorre raramente tra gli atti dei Romani Pontefici; si utilizza in atti pontifici che sono indirizzati ad una porzione di popolo di Dio abbastanza notevole o che, per l’argomento trattato, sono di vasto interesse.

Epistula apostolica e Adhortatio apostolica

Quando una lettera pontificia è indirizzata solamente ai Vescovi, al clero e ai fedeli di una nazione, spesso assume la forma di Lettera apostolica. L’Esortazione apostolica il più delle volte ha un’indole universale, il cui argomento trattato è comunque ritenuto meno importante di quello di una Lettera enciclica. Gli atti sin qui menzionati hanno una natura pressoché magisteriale; mentre quelli che seguono sono per loro natura di indole più legislativa.

Litterae decretales

Con questo tipo di atti, anticamente i Romani Pontefici rendevano note risoluzioni di casi proposti alla loro attenzione, per lo più riguardanti questioni giuridiche. A partire dal 1920, divengono più solenni e sono utilizzati per la canonizzazione di Beati; vi si descrive la vita, l’esercizio delle virtù e lo stesso atto della canonizzazione. Sono composti dalla Cancelleria apostolica e sottoscritti dal Pontefice.

Constitutiones apostolicae

Si tratta di documenti legislativi di carattere strutturale o disciplinare mediante i quali il Romano Pontefice promulga leggi universali della Chiesa o provvede alla erezione di circoscrizioni ecclesiastiche.

Litterae apostolicae seu Brevia apostolica

Le Litterae apostolicae sub anulo Piscatoris o Brevia nella Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universale sono suddivisi in:
Brevia maioris momenti: emanati un tempo dalla Cancelleria apostolica, ora dalla Segreteria di Stato, continuano ad essere inviati sub anulo Piscatoris, sottoscritti dal Cardinale Segretario di Stato; si tratta di atti utilizzati in occasione della beatificazione dei Servi di Dio, per la nomina di Santi patroni, per l’attribuzione del titolo di una Basilica minore, per l’approvazione delle costituzioni di un istituto ecclesiastico o religioso, per l’attribuzione del titolo “Pontificio” a un seminario o ad un istituto simile, per l’erezione di una nunziatura o di una delegazione apostolica.

Brevia minoris momenti: si tratta di atti, di minore importanza e per questo emanati in forma meno solenne, in occasione della nomina di Nunzi o Delegati apostolici, di Prefetti e Segretari di Dicasteri della Curia Romana, di Abati, di Vescovi assistenti al soglio pontificio, di Prelati uditori del Tribunale Apostolico della Rota Romana, di membri di Accademie pontificie, del conferimento di Ordini equestri pontifici (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’oro, Ordine piano, Ordine di S. Gregorio Magno, di S. Silvestro papa, Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme).

Litterae apostolicae motu proprio datae

L’uso di questi atti si è incrementato in epoca abbastanza recente. Si tratta di documenti di carattere legislativo, atti al riordino di istituti giuridici.

Brevia ad Principes

Sono atti che documentano la consegna della missione diplomatica dei Legati del Romano Pontefice. Sono di due tipi, a seconda che il Legato abbia funzioni diplomatiche e/o ecclesiali: Litterae testes crediti e Litterae commendatitiae.

Conventiones

Precedute da Litterae mutuo datae, vale a dire da uno scambio di lettere in vista di relazioni diplomatiche, le convenzioni sono accordi internazionali, di cui al can. 3 del vigente Codice, tra volontà sovrane che normalmente giungono ad una formulazione scritta e siglata dalle competenti autorità della Sede Apostolica e della nazione o società politica su questioni di interesse comune.

Altri atti del Romano Pontefice

Lo stile e la prassi della Curia hanno elaborato anche tutta una serie di atti pontifici che, per antica tradizione o per recente istituzione, rientrano tra quelle comunicazioni che, sebbene ufficiali, non hanno le formalità e solennità degli atti precedentemente considerati.
Ad esempio, si possono considerare simili ai documenti anche altri atti del Romano Pontefice:
Allocutiones: discorsi pontifici pronunciati su diversi argomenti secondo le circostanze per le quali sono tenuti;
Homiliae: forme eminenti di predicazione nel corso di una celebrazione liturgica presieduta dal Santo Padre;
Iter apostolicum: raccolta dei discorsi tenuti dal Santo Padre in occasione dei suoi viaggi apostolici.

Con il pontificato di Francesco, gli atti del Romano Pontefice, pur mantenendo l’incipit in latino, non sempre vengono scritti in lingua latina e non tutti i documenti, scritti in altre lingue, per lo più in italiano e in spagnolo, vengono tradotti in latino.

Note

L. Sabbarese, Manuale di Diritto Canonico. Analisi di Principi generali, Istituti e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali, Neldiritto editore, Galatina 2021, 8-12.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Maria Cives

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