La Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione
Il 6 gennaio di quest’anno, Papa Francesco ha promulgato la Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, con la quale ha riformato la struttura del Vicariato di Roma, adeguandolo ai principi di sinodalità, missionarietà e controllo tra gli organismi che lo compongono.
Pochi giorni dopo la promulgazione, Vox Canonica aveva offerto un primo commento al provvedimento, concentrando l’attenzione sulle competenze del Cardinale Vicario, del Vicegerente e dei Vescovi Ausiliari, nonché sull’amministrazione della giustizia.
Ora, a riforma pienamente in vigore e rodata, appare opportuno tirare le somme sugli itinera che conducono alle decisioni relative ai fedeli della Diocesi di Roma, mettendo in luce il fondamentale equilibrio tra competenze del Pontefice quale pastore universale della Chiesa e quale Vescovo di Roma, e tra principio collegiale e uffici monocratici.
Tra Pontefice, Cardinale Vicario e Consiglio Episcopale
Vi sono, anzitutto, le determinazioni assunte dal Romano Pontefice senza consultazioni previe: in questo primo gruppo rientrano la scelta e la revoca del Cardinale Vicario, del Vicegerente, degli Ausiliari e l’attribuzione a questi ultimi dei Settori di competenza, la nomina dei membri della Commissione Indipendente di Vigilanza.
In secondo luogo, la Costituzione disciplina gli atti “concertati” tra il Santo Padre e il Cardinale Vicario, in occasione della concessione di speciali facoltà agli Ausiliari – che può avvenire con decreto papale o con decreto del Cardinale previa approvazione papale – e della nomina pontificia dei Vicari giudiziali, su presentazione del Cardinale Vicario. Naturalmente, la concertazione non attiene alla parità delle posizioni, dal momento che l’ultima parola spetta al Pontefice, ma solo all’opportunità di un “dialogo” tra le due autorità prima dell’adozione di questi provvedimenti.
In terzo luogo, vi è la procedura da utilizzare per il conferimento di incarichi amministrativi e giudiziari di rilievo e per la modifica dell’assetto degli Uffici: essa vede l’impulso del Cardinale Vicario, il consenso del Consiglio Episcopale, l’approvazione pontificia e l’adozione dell’atto, che è imputabile al Cardinale Vicario.
Il quarto schema è quello che porta all’adozione del programma pastorale diocesano e delle sue linee attuative: in tale percorso, conclusosi lo scorso 6 ottobre, l’iniziativa è del Consiglio Episcopale che, consultatosi con gli altri Consigli diocesani, procede alla stesura delle bozze, poi approvate dal Cardinale Vicario e ratificate dal Pontefice.
Il quinto è quello che tracciato dall’art. 19 §2 della Costituzione, con riferimento alla designazione dei parroci: al Vescovo Ausiliare del Settore interessato spetta la fase istruttoria, il cui esito è esposto e discusso nel Consiglio Episcopale; dopo il confronto, il Cardinale Vicario propone gli idonei al Romano Pontefice, che provvederà alla nomina.
Una variante dell’iter è seguita per l’ammissione agli Ordini Sacri: il Vescovo Ausiliare delegato, sentiti i formatori dei Seminari in cui sono stati accolti gli ordinandi, sottopone l’istruttoria al Consiglio Episcopale. Il Cardinale Vicario, ottenuto il consenso del Consiglio, proporrà al Papa i candidati all’Ordinazione.
Trattandosi di consenso, dovrebbe valere il can. 127, interpretato autenticamente dal Responsum ad dubium del 14 maggio 1985, secondo cui il Superiore gerarchico non vota con gli altri membri del Consiglio.
La sinodalità nel Consiglio Episcopale e il controllo reciproco
Il resto dei percorsi deliberativi non coinvolge immediatamente il Papa, ma si esaurisce nella dialettica tra il Cardinale Vicario e il Consiglio Episcopale. Tra l’uno e l’altro vi è un rapporto di reciproca influenza, in virtù dell’art. 21 §3 IEC, che assegna al secondo un potere, per così dire, di veto rispetto alle iniziative del primo, qualora esse attengano al «coordinamento della pastorale diocesana».
L’espressione è tendenzialmente onnicomprensiva e dovrebbe sollecitare il Cardinale Vicario a una costante consultazione coi propri confratelli Vescovi Ausiliari per determinare quali siano le priorità e i metodi più adatti per venire incontro alle necessità dei fedeli.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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