L’ignoranza dell’età della vittima e le nuove norme della CDF

ignoranza

Le recenti modifiche alle norme riguardanti i delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede di cui abbiamo già parlato QUI, presentano un importante cambiamento nel diritto sostantivo. In particolare, l’articolo 6, n. 1° stabilisce che i delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, includono:

1° “Il delitto contro il Sesto Comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l’ignoranza o l’errore da parte del chierico circa l’età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente”.

Questa affermazione implica che se anche un chierico commettesse un delitto contro il sesto comandamento con un minore di diciotto anni, credendo erroneamente che sia maggiorenne, non potrà mai utilizzare tale ignoranza o errore come scusante o circostanza attenuante, anche se quest’ignoranza o errore fossero incolpevoli. Tuttavia, è importante considerare il canone 1323, n° 2, che afferma che l’ignoranza, l’inavvertenza e l’errore, qualora siano incolpevoli, hanno efficacia esimente in ordine all’imputabilità e quindi alla punibilità del delitto. Questo solleva una domanda importante: come interpretare l’articolo 6 alla luce di questa disposizione?

Ignoranza ed errore incolpevoli

In primo luogo, è fondamentale comprendere cosa si intende per ignoranza ed errore incolpevoli sull’età della vittima. L’ignoranza è incolpevole quando una persona non ha avuto modo di verificare effettivamente l’età del minore, ad esempio a causa dello sviluppo fisico precoce della vittima che la rende apparentemente maggiorenne, o perché la vittima stessa ha ingannato il colpevole mostrandogli documenti falsi. In tal caso, l’ignoranza è equiparata all’errore, che si verifica quando il chierico emette un giudizio sull’età della vittima che successivamente si rivela errato.

D’altra parte, bisogna distinguere questa situazione da quella in cui il chierico ha dei dubbi ragionevoli sull’età della vittima ma decide comunque di compiere il delitto, assumendosene i rischi. In questo caso, si configurerebbe il dolo eventuale, in cui il colpevole prevede come probabile l’effetto antigiuridico della sua condotta delittuosa.
L’inasprimento della norma sembra dunque mirare a contrastare una pratica diffusa tra i chierici che commettono tali delitti, cioè l’invocazione dell’ignoranza incolpevole dell’età della vittima come circostanza esimente o attenuante della punibilità. Tuttavia, è importante notare che si possono considerare come irrilevanti un’ignoranza o un errore che non siano assolutamente inevitabili e che esorbitino totalmente da una qualsiasi possibilità di accertamento da parte del reo nel momento della commissione del delitto.

Art. 609 sexies c.p.

Questa modifica normativa sembra anche riflettere un parallelo con la legislazione penale italiana, in cui si stabilisce che il colpevole non può invocare l’ignoranza dell’età della persona offesa come scusante. Si veda a questo proposito l’art. 609 sexies del Codice penale italiano. La dottrina civilistica ha però considerato come “illogico” il fatto di equiparare un errore colposo a un errore scusabile riguardante l’età della vittima, in relazione alla determinazione della sussistenza del dolo nel contesto del delitto in questione.

In conclusione, queste nuove norme rappresentano un significativo cambiamento nel diritto sostantivo, ponendo l’accento sull’ignoranza o l’errore come circostanze irrilevanti in determinate situazioni, ma sollevano anche questioni importanti in merito all’applicazione di tali principi. La sfida ora è trovare un equilibrio tra la protezione dei minori e la giustizia nei casi in cui l’ignoranza o l’errore del chierico vengano considerati incolpevoli.

Note

A. D’Auria, “L’ignoranza dell’età della vittima. Questioni problematiche aperte”, in Le nuove norme sui delitti riservati. Aspetti sostanziali e procedurali, a cura di C. Papale, Urbaniana University Press, Roma 2023, 47-70.
G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte Speciale, Zanichelli, Bologna 2011, 269.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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