Estensione (e quale) dell’obbligo di denuncia, il m.p. Vos estis lux mundi

Estensione
Francesco Solimena, allegoria di giustizia e prudenza

Recentemente (25 marzo 2023) è stato reso pubblico il motu proprio Vos estis lux mundi, ovvero, la versione definitiva – non più ad experimentum – del provvedimento varato da Papa Francesco nel 2019. Su alcune novità si è soffermato un recentissimo articolo di Cristian Lanni su Vox QUI, e data la rilevanza della norma in esame, ci auspichiamo che ne sorgano altri allo scopo di approdare ad altre tematiche o spazi che meritano approfondimento.

Alcune delle novità

Un punto di novità di non poco conto in tema di segnalazione lo si trova nell’art. 3, § 1 VELM che recita: «Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell’esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all’articolo 1, ha l’obbligo di segnalarlo tempestivamente all’Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo». Il precetto in esame stabilisce in quali casi non corre l’obbligo di denuncia.

Interessante confrontare il disposto vigente con la versione precedente, che recava il seguente dettato: «Salvo nei casi previsti nei canoni 1548 § 2 CIC e 1229 § 2 CCEO, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all’articolo 1, ha l’obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all’Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo».

Due opportune considerazioni da fare

La prima. Il precetto vigente in esame stabilisce che l’obbligo di denuncia non regge riguardo a fatti di cui un chierico viene a conoscenza nell’esercizio del ministero. In altre parole, l’esenzione dell’obbligo di denuncia si applica soltanto a chierici che conoscano i fatti in esercizio del loro ministero. La versione abrogata, invece, rimandando esplicitamente al can. 1548, §2 CIC, riteneva esenzioni dell’obbligo di denuncia le stesse esenzioni dell’obbligo di rendere testimonianza. In questo senso, non vigeva l’obbligo di denuncia non soltanto per i chierici se il fatto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero, ma l’esenzione si estendeva anche ai pubblici magistrati, ai medici, alle ostetriche, agli avvocati, ai notai e ad altri tenuti al segreto d’ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda le questioni soggette a questo segreto. Si ritenevano anche esenti coloro che dalla propria segnalazione temevano per sé o per il il coniuge o per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali. La norma attuale unicamente riprende una delle causali del can. 1548, § 2 CIC, ossia, quando il chierico conosce il fatto denunciabile in esercizio del ministero.

Estensione dell’obbligo di denuncia

Così come stanno le cose, pare che l’esenzione dell’obbligo di segnalazione abbia subito un restringimento, ovvero, che sia stato esteso l’obbligo di denuncia. Aldilà dei comprensibili motivi che possano aver giustificato tale scelta, preme riflettere sull’utilità e i vantaggi di questo cambiamento. Immaginiamo un caso in cui un avvocato, offrendo la sua assistenza ad una persona nel contesto forense, viene a conoscenza di un fatto suscettibile di denuncia: è logico obbligare l’avvocato a denunciare, calpestando il segreto professionale e minando la fiducia in quei soggetti ai quali è affidata la difesa tecnica in un contesto dove inoltre il patrocinio forense è obbligatorio ex can. 1481, §2 CIC? Oppure il caso in cui un soggetto – tra l’altro non necessariamente chierico – potrebbe denunciare, ma ha fondati motivi per ritenere certi danni nel caso in cui effettui la denuncia, giacché non sempre la tutela di chi effettua la segnalazione scongiura tutti i pericoli (si pensi a contesti socio-culturali molto ridotti, dove si sa immediatamente chi ha fatto o chi ha potuto fare la denuncia, malgrado tutte le cautele che possano adoperarsi).

D’altra parte, qualora s’instauri un processo penale canonico, questi stessi soggetti pur costretti a denunciare potranno comunque esentarsi dell’obbligo di rendere testimonianza, giacché così lo prevede appunto il can. 1548, § 2 CIC per rimando del can. 1728, §1 CIC. Sarebbe stato opportuno non perdere l’applicabilità delle esenzioni testé menzionate, per cui pare auspicabile un’integrazione del testo legale che prenda occasione di provvedere in tale senso. Nel frattanto, non resta se non sperare che la giurisprudenza sappia anche valutare giustamente la ponderazione dei beni giuridici in gioco.

Un cambio di paradigma importante

La seconda. Il testo precedente usava per i chierici e riguardo ai fatti suscettibili di denuncia (ex can. 1548, §2 CIC per rimando esplicito dell’art. 3, §1 VELM) la locuzione «in ragione del sacro ministero». Ora si usa nell’art. 3, §1 VELM l’inciso «nell’esercizio del ministero». Semanticamente pare che vi sia una continuità tra entrambi i dettati. In questo senso, allo scopo di una giusta esegesi del precetto, sembra che sia ancora da considerarsi la Nota della Penitenziaria Apostolica del 1 luglio 2019, che chiariva fra altre cose che la direzione spirituale rientrava nel contesto del foro interno extra-sacramentale. La Nota spiega che «Al foro interno extra-sacramentale appartiene in modo particolare la direzione spirituale, nella quale il singolo fedele affida il proprio cammino di conversione e di santificazione a un determinato sacerdote, consacrato/a o laico/a (…) Anche questo particolare ambito, perciò, domanda una certa qual segretezza ad extra, connaturata al contenuto dei colloqui spirituali e derivante dal diritto di ogni persona al rispetto della propria intimità (cf. can. 220 CIC). Per quanto in modo soltanto “analogo” a ciò che accade nel sacramento della confessione, il direttore spirituale viene messo a parte della coscienza del singolo fedele in forza del suo “speciale” rapporto con Cristo, che gli deriva dalla santità di vita e – se chierico – dallo stesso Ordine sacro ricevuto (…)» (Nota, n. 2). La Nota ricorda come l’art. 101, §2 dell’istruzione Sanctorum Mater vietava la deposizione testimoniale dei direttori spirituali dei Servi di Dio. Pur senza un esplicito riferimento al can. 1548, §2 CIC, la logica sistematica richiede che si desuma la stessa conclusione.

Per concludere

Un ultimo punto riguarda al fatto che l’art. 3, §1 VELM menziona unicamente ai chierici, per cui, ammettendo che la direzione spirituale rientri nell’ipotesi di esenzione prevista – come ci pare che subentrava prima – occorre chiarire cosa succede quando il colloquio di direzione spirituale è affidato ad un laico o ad un consacrato (possibilità che la Nota della Penitenziaria Apostolica ammette [1] ). Nella dicitura abrogata, il direttore spirituale non chierico non subentrava nella prima clausola del can. 1548, §2 CIC (materia che il chierico conosce in ragione del sacro ministero) ma poteva rientrare nella clausola aperta dello stesso paragrafo (tutela del segreto). Nel dettato ormai vigente, l’art. 3, §1 VELM l’unica clausola di esenzione pare riguardare ai chierici. Ciononostante, e in attesa di ulteriori integrazioni del testo legale, riteniamo che in via giurisprudenziale possa declinarsi adeguatamente una bilanciata ermeneutica, riconoscendo anche la copertura da fornirsi ai direttori spirituali non chierici. Più che appoggiarsi al can. 17 CIC (dato che appunto se la legge è la denuncia e l’esenzione è l’eccezione che sarebbe oggetto di interpretazione stretta), servirebbe ragionare in termini di più ampio respiro, magari ritenendo che l’esenzione diventa favorevole rispetto all’obbligo di denuncia imposto, per cui ottemperando al principio favorabilia amplianda, odiosa restringendo, dovrebbe protendersi per un’interpretazione che tenga in dovuto conto anche il can. 220 CIC.

Note

[1] Papa Francesco ha ribadito che la direzione spirituale non è un carisma clericale ma battesimale. Si veda ad esempio il discorso del 24 ottobre 2022 ai sacerdoti e seminaristi che studiano a Roma: (https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/october/documents/20221024-seminaristi-sacerdoti.html).

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

  

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Riguardo Vox Canonica

Vox Canonica nasce nell’anno 2020 dal genio di un gruppo di appassionati giovani studenti di diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense.

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