Il o i “problemi” della famiglia vengono discussi in molteplici sedi, da quelle legislative a quelle scolastiche, dai partiti ai sindacati, dalle associazioni ai convegni. Vengono promulgate leggi, si prendono provvedimenti assistenziali, si divulgano scoperte relative alla regolamentazione delle nascite e alla cura della sterilità. Si discute di aborto, divorzio, unioni civili ecc. Perché tutto questo interesse? Le ipotesi sono molte e, fra queste, la più valida è certamente quella secondo cui la famiglia soffre di un periodo di crisi, nella sua stabilità, nell’organizzazione dei rapporti interpersonali, nella sua integrazione con la società, nella ricerca di valori perenni[1].
La famiglia nella Costituzione italiana
La tutela offerta dal nostro ordinamento al diritto di famiglia, appare oggi articolata e complessa, pertanto, per comprenderne le ragioni, dobbiamo necessariamente partire dal tessuto costituzionale evidenziandone i tratti evolutivi che ha subito nel corso del tempo. La Costituzione italiana, riconosce e tutela la famiglia legittima, cioè fondata sul matrimonio, attribuendole la dignità di società naturale, gruppo intermedio tra lo Stato ed il cittadino e formazione sociale ove si sviluppa la personalità dei suoi membri, alla quale riconosce pertanto i diritti inviolabili. Effetto primario che scaturisce dal matrimonio è l’instaurarsi del rapporto di filiazione legittima tra i genitori ed i figli in esso concepiti.
Anche se con molto ritardo rispetto all’entrata in vigore della Costituzione, nel 1975 sono state cambiate le disposizioni relative a questo tema contenute nel Codice civile. Il marito non è più il capo famiglia ed i coniugi hanno gli stessi diritti e doveri: in particolare hanno il diritto – dovere di educare, istruire, e mantenere i figli. Uguale tutela per i figli legittimi e quelli naturali. La famiglia diventa il nucleo della società e precede la formazione dello Stato[2], vale a dire che i principi su cui è basata sono naturali prima che giuridici: l’assistenza ai figli, la protezione e la cura degli stessi, il rispetto e l’obbedienza dei figli verso i genitori, sono sentimenti spontanei prima ancora che obblighi imposti dalla legge.
L’interpretazione dell’Art. 29
Ma la disposizione più decisiva dedicata dalla nostra Costituzione alla famiglia è l’art. 29, che negli anni è stata oggetto di numerose interpretazioni[3]. La presente sottolinea due profili: che la famiglia è una società naturale; che a questa, in quanto tale, la Repubblica riconosce diritti. L’evocato articolo, dunque, non impone alla Repubblica di riconoscere come famiglia solo quella definita quale “società naturale fondata sul matrimonio”, ma impone di riconoscere i suoi “diritti”, in quanto espressione dell’autonomia sociale rispetto al potere dello Stato. Entrambi gli aspetti risultano imprescindibilmente legati, giacché l’uno e l’altro finiscono per accedere all’idea che la famiglia, secondo l’attuale ordinamento giuridico, costituisce, comunque, un valore da tutelare[4].
È stato evidenziato in dottrina come dall’art. 29 prendano consistenza ben tre diversi punti di vista. Il primo inerente il gruppo, che inevitabilmente condiziona i diritti del singolo componente e su cui si innestano i cc. dd. obblighi di solidarietà. Il secondo, relativo ai singoli, i quali devono trovare nella famiglia – quale formazione sociale – adeguato svolgimento della propria personalità. Infine, il terzo riguardante i limiti posti all’attività normativa statale, che si deve far carico del riconoscimento di tali diritti e del relativo mantenimento.
L’istituto del matrimonio per erigere la “famiglia”
Aspetto di peculiare interesse contenuto nella disposizione costituzionale è il riferimento al matrimonio, quale istituto sul quale si fonda la società naturale “famiglia”[5]. Con questa nozione di espressione giusnaturalista, si vuole indicare il fatto che gli uomini e le donne si uniscono per una necessità che è propria della loro natura e che soddisfa l’esigenza individuale di trovare e comunicare affetto, cooperazione e sentirsi amati. Il senso dell’intenzionalità morale che mosse i costituenti, riporta al centro due categorie, quelle di persona e di reciprocità. La prima rimanda alla responsabilità di realizzarsi mediante il dono di sé, la seconda invece richiama ad un elemento antropologico biblico, in cui l’essere umano non può esistere da solo, ma soltanto in relazione con l’altro.
In un tempo in cui sembrano prevalere le unioni libere, i divorzi e la sfiducia verso i legami matrimoniali “per sempre”, l’articolo rimanda al concetto personalista della reciprocità che non si limita all’ “essere con” ma è soprattutto un “essere per” sia nell’ambito privato che sociale. Proprio recentemente, papa Francesco in un suo ultimo discorso del 25 Giugno 2022 in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie, invita a vivere in famiglia la vera libertà, che si esprime nello spirito di servizio, ai genitori dice di dare fiducia ai figli e di mostrare loro la fedeltà alla propria vocazione di sposi, per il Santo Padre dunque, la famiglia è il luogo dove s’impara ad amare e a uscire da sé stessi[6].
Note
[1]Cfr. A. UGENTI, La famiglia oggi e domani, Editrice Àncora, Milano 1980, p. 5.
[2]Ivi., pp. 385 e ss.
[3]Art. 29 Cost. “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”
[4]Cfr. L. ARCIDIACONO – A. CARULLO – G. RIZZA, Diritto costituzionale, I edizione, Cedam, Padova 2010, pp. 90 e ss.
[5]Cfr. L. ARCIDIACONO – A. CARULLO – G. RIZZA, Diritto costituzionale, op. cit., R. BIN, – G. PITRUZZELLA, Diritto Pubblico, Giappichelli, Torino 2007, pp.58 e ss.
[6]https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-06/papa-francesco-messa-x-incontro-mondiale-famiglie vocazione.html
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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