Forme di Vita Consacrata: gli Istituti Secolari (cann. 710-714)

Istituti Secolari

Nello scorso contributo (QUI) abbiamo posato la nostra attenzione sulle forme di Vita Consacrata e in particolare sugli Istituti Religiosi che ne sono l’espressione più frequente. Ma, il Codice disciplina anche altre forme di Vita Consacrata tra cui gli Istituti Secolari e, successivamente ad essi, si inoltra nella trattazione delle Società di Vita Apostolica.

Quindi, nel Libro II, denominato Il Popolo di Dio (di cui abbiamo offerto una introduzione QUI), nella Parte III, Sezione I, troviamo:

dal can. 573 al can. 606: sono disciplinate le norme comuni a tutti (Titolo I);

dal can. 607 al  can. 709: sono disciplinati gli Istituti religiosi (Titolo II);

dal can. 710 al can. 730: sono disciplinati gli Istituti secolari (Titolo III);

e infine dal can. 731 al can. 746 sono disciplinate le Società di Vita Apostolica, inseriti in una sezione diversa, la Sezione II.

Dopo aver compreso le caratteristiche portanti degli Istituti religiosi, è più semplice comprendere le differenze con le altre forme.

 

Gli istituti secolari 

Gli istituti secolari a norma del can. 710 così vengono definiti:

L’istituto secolare è un istituto di vita consacrata in cui i fedeli, vivendo nel mondo, tendono alla perfezione della carità e si impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando all’interno di esso”

Risulta che il battezzato che si lega ad un Istituto secolare manifesta la scelta di una piena consacrazione di vita, con la caratteristica specifica di “rimanere nel mondo”, vivendo, operando e santificandosi nei luoghi di lavoro e in una vita pienamente inserita nella società. Questa è una prima e notevole differenza con gli Istituti religiosi per i quali il Codice indica una separazione dal mondo (can. 607 § 3). 

Una  ulteriore caratteristica di questa  “secolarità consacrata”  risiede nel fatto che i membri che vi aderiscono  non vedono mutare il loro “stato” di vita, nel senso che rimangono laici o chierici, anche se vengono definiti “secolari consacrati”, a differenza degli Istituti religiosi, dove appunto il battezzato diviene “religioso” sia che sia laico, sia che sia chierico:

Can. 711 – Un membro di istituto secolare, in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione canonica, clericale o laicale, che gli è propria nel popolo di Dio, salve le disposizioni del diritto che riguardano gli istituti di vita consacrata.

Inoltre, a differenza degli Istituti religiosi in cui i membri si legano con voti pubblici, negli Istituti secolari si parla di “vincoli sacri”. Questi potranno variare da Istituto a Istituto in base al dettame delle Costituzioni:

Can. 712 – (…) Le costituzioni stabiliscano i vincoli sacri con cui vengono assunti nell’istituto i consigli evangelici e definiscano gli obblighi che essi comportano, salva sempre però, nello stile di vita, la secolarità propria dell’istituto.

 

L’Apostolato: caratteristica principale

Infine, una delle caratteristiche principali di questa forma di vita consacrata, è che tutta la vita deve esprimersi in un continuo apostolato così da poter essere vero fermento nel mondo:

Can. 713 – §1. I membri di tali istituti esprimono e realizzano la propria consacrazione nell’attività apostolica e a modo di fermento si sforzano di permeare ogni realtà di spirito evangelico per consolidare e far crescere il Corpo di Cristo.

A differenza degli Istituti religiosi dove l’apostolato non è l’espressione della propria consacrazione, poiché questa risiede nella consacrazione della persona, quindi in una specie di matrimonio sacrificale con Dio, che richiama alla vita futura, e l’apostolato è solo una espressione di questa unione.

 

Nessun obbligo di Vita Fraterna in comunità

E ancora, i membri degli Istituti secolari non sono vincolati ad un obbligo di vita fraterna in comunità, a differenza dei religiosi, poiché essi possono decidere di condurre la propria vita da soli, o nella famiglia di origine, o in fraternità, così come stabilito dalle loro Costituzioni:

Can. 714 – I membri degli istituti secolari conducano la propria vita nelle situazioni ordinarie del mondo, soli, o ciascuno nella propria famiglia, oppure in gruppi di vita fraterna a norma delle costituzioni.

 

 Bibliografia:

ANDRÉS D., Il Diritto dei religiosi. Commento al Codice, Roma 1984.

DE PAOLIS V., La vita consacrata nella Chiesa. Edizione rivista e ampliata a cura di MOSCA Vincenzo, Marcianum Press, Venezia 2010.

QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura della Redazione), Codice di diritto canonico commentato, Áncora, Milano 2001.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

 

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Sr. Maria Romano

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