La disposizione normativa
«Una migliore organizzazione dell’amministrazione, dei controlli e della vigilanza sulle attività economiche e finanziarie della Santa Sede per assicurare una gestione trasparente ed efficiente e una chiara separazione di competenze e funzioni, rappresenta un punto fondamentale nella riforma della Curia» [1]. Riforma di cui abbiamo già trattato QUI e QUI. Questo il principio che il 26 dicembre del 2020 ha portato il Romano Pontefice Francesco a firmare il Motu Proprio con il quale ha rivisto talune competenze in materia economica e finanziaria della Santa Sede e particolarmente a sottolineare che la Segreteria di Stato che pure sostiene più da vicino e direttamente l’azione del Sommo Pontefice nella sua missione e rappresenta un punto di riferimento essenziale per le attività della Curia Romana, non debba svolgere attività in quelle materie per le quali la competenza è riservata ad altri Dicasteri. Francesco sancisce, così, rendendo operativo il Motu Proprio dal 1° gennaio 2021, il passaggio all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) della gestione degli investimenti finanziari e dei beni immobili di proprietà della Segreteria di Stato.
Il Mutamento delle competenze dell’APSA
De facto, l’art. 1 del Motu Proprio trasforma l’APSA da Dicastero per il patrimonio immobiliare, come era stata storicamente, nella direzione finanziaria della Santa Sede. Dalla lettura comminata dei quattro articoli che compongono il Motu Proprio, l’obiettivo sembra voler essere quello di blindare il processo di riforma con la centralizzazione di tutta la finanza vaticana nell’APSA, compresi anche i “portafogli” dei vari Dicasteri finora gestiti in autonomia. Ritornando brevemente al principio richiamato all’inizio, dunque, dal 1° gennaio 2021, la Segreteria di Stato diviene quello che nello Stato Italiano si chiama un Ministero “senza portafoglio”; infatti la titolarità dei fondi e dei conti bancari, degli investimenti mobiliari e immobiliari, ivi incluse le partecipazioni in società e fondi di investimento sino al 31 dicembre 2020 intestati alla Segreteria di Stato, a norma dell’art. 1, sono trasferiti sotto la gestione e la cura dell’Amministrazione del Patrimonio e sottoposti ad un controllo particolareggiato della Segreteria per l’Economia che a decorrere dalla medesima data svolge anche il ruolo di Segreteria Papale per le materie economiche e finanziarie, a norma dell’art. 2 del Motu Proprio.
La titolarità dei conti della Segreteria di Stato, sia giacenti presso l’Istituto per le Opere di Religione (IOR), sia eventualmente giacenti su conti esteri (rispetto allo Stato della Città del Vaticano), dunque, è trasferita all’Amministrazione del Patrimonio a norma dell’art. 1 §2, tuttavia tale trasferimento non sempre si rende possibile (o conveniente). In tal caso il Supremo Legislatore ha previsto che la Segreteria di Stato, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, dovrà fornire il Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di una procura generale, «attribuendogli in via esclusiva ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione» per «la gestione dei conti correnti bancari; la gestione dei titoli e dei valori mobiliari intestati alla Segreteria di Stato; l’esercizio dei diritti derivanti dalle partecipazioni della Segreteria di Stato in società e fondi di investimento; la gestione degli immobili intestati direttamente o indirettamente alla Segreteria di Stato» [2].
La Commissione Materie Riservate
La decisione del Pontefice, relativa all’ampliamento delle competenze dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è effetto di un percorso complesso che ha visto crescere progressivamente di peso anche la Segreteria per l’Economia. D’altro canto nell’estate del 2021 il Supremo Legislatore aveva varato il nuovo Codice degli appalti sul quale hanno diretta competenza sia l’APSA che la Segreteria per l’Economia e, collegata a questa normativa, il 20 settembre 2020 il Pontefice ha nominato la «Commissione Materie Riservate», avente funzione di stabilire ad causm su quali atti di natura economica è necessario mantenere la riservatezza. Per comprendere la ratio di questa istituzione bisogna tornare all’art. 4 delle “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”, del giugno 2020, ove il Legislatore stabiliva che la normativa veniva applicata a tutti i contratti pubblici ad eccezione di alcune casistiche particolari.
Tra i casi in cui non si applica la normativa, venivano citati [3] i contratti stipulati direttamente dalla Segreteria di Stato e dal Governatorato, per quanto di competenza, e che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche”: siano necessari per adempiere gli obblighi internazionali, qualora lo stesso strumento detti direttamente le regole per aggiudicare gli appalti; siano in tutto o in parte finanziati da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale e le parti contraenti si siano accordate sulle procedure di aggiudicazione applicabili; attengano a materie coperte dal vincolo di segretezza di cui all’art. 39 del Motu Proprio; attengano all’Ufficio e alla sicurezza del Romano Pontefice, della Santa Sede e della Chiesa Universale ovvero siano necessari o funzionali ad assicurare la missione della Chiesa nel mondo e garantire la sovranità e l’indipendenza della Santa Sede o dello Stato della Città del Vaticano. Dunque la Commissione assume i compiti descritti nel comma II dell’art. 4 nel quale veniva specificato che «un Comitato di controllo nominato dalla Superiore Autorità vigila sui Contratti di cui al precedente paragrafo 1 lettera d». la Commissione è composta da un Presidente, un Segretario e altri tre membri.
Un Pontificato in continuità
Certamente, anche alla luce delle disposizioni normative sopra ricordate, possiamo affermare che il Pontificato di Francesco si stia ponendo in una linea di continuità rispetto al precedente. Già Benedetto XVI nel 2010, infatti, aveva emanato un Motu Proprio per il contrasto delle attività illegali nell’ambito finanziario [4]. Nel citato Documento, il Pontefice anche in esecuzione della Convenzione Monetaria fra lo Stato della Città del Vaticano e l’Unione Europea del 17 dicembre 2009, approvò per lo Stato medesimo l’emanazione della “Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo”, stabilendo che la suddetta Legge dello Stato della Città del Vaticano e le sue future modificazioni avessero vigenza anche per i Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede ove essi svolgano le attività [5]. Ebbene, proprio sotto il profilo finanziario il Supremo Legislatore, pur continuando la linea del suo predecessore, indubbiamente cerca di dare nuovo impulso alla riforma.
Il Consiglio dei Cardinali
A motivo di ciò il “Consiglio dei quindici Cardinali” è diventato “Consiglio per l’Economia” con compiti di vigilanza e di indirizzo sull’insieme delle attività economiche; costituito da un Presidente, sette membri ecclesiastici e da altri sette membri laici, esperti nel campo. Certamente degno di nota il fatto che i laici esperti non siano “consultori”, ma membri effettivi. Poi, la creazione della Segreteria per l’Economia, ente ultimamente interessato dalla riforma di cui sopra. Quest’ultima assorbe i compiti, che erano esercitati dalla Prefettura degli Affari Economici, di controllo dei bilanci delle diverse istituzioni e di redazione del bilancio consolidato, ma anche con maggiori poteri di intervento per la realizzazione di una politica economica complessiva, sotto la guida del Consiglio per l’Economia. Il Pontefice ha poi istituito l’Ufficio del Revisore generale, ispirato alla tradizione anglosassone, con funzioni di controllo e revisione dei bilanci.
La novità di queste due ultime realtà ha reso possibile che la definizione delle diverse competenze degli organismi economico-finanziari attraversasse un periodo di tensioni e di messe a punto, sia rispetto alle competenze dell’APSA, sia rispetto a quelle della Segreteria di Stato, che sono sfociate nel trasferimento delle competenze in materia economico finanziaria della seconda nella prima. Contemporaneamente il Supremo Legislatore ha lavorato anche sull’Istituto per le Opere di Religione: affinché potesse essere portata a termine l’operazione, avviata già sotto il pontificato di Benedetto XVI, di revisione completa dei conti esistenti e per il varo di un nuovo Statuto, che potesse limitare in maniera sempre più rigorosa l’attività dell’Istituto alle finalità di servizio di istituzioni ecclesiastiche e di persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e garantire la piena conformità alle normative interne e internazionali, con particolare attenzione alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Questo statuto ha visto l’approvazione del Romano Pontefice l’8 agosto del 2019.
Per concludere
Va sottolineato, per correttezza ed onestà intellettuale che la diplomazia del dialogo e della pace, la comunicazione degli atti del Romano Pontefice, il sostegno alle Chiese povere e in difficoltà, ed ogni altra attività svolta dalla Santa Sede sono attività che hanno dei costi e non generano, generalmente, entrate. A motivo di ciò, tali opere devono essere sostenute con le offerte e con la buona amministrazione dei beni di cui si dispone; a tal fine un’operazione che miri a massimizzare gli investimenti, contenendo e razionalizzando le spese, nonché garantendo una più corretta e trasparente gestione delle finanze, sembra essere la soluzione migliore per la buona fama e la corretta attività della Sede Petrina.
Note
[1] Fracesco PP., Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio: Circa alcune competenze in materia economico-finanziaria, in Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, 28 dicembre 2020.
[2] Art. 1 §3.
[3] Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, art. 4 §1, lett. d.
[4] cf. Benedetto PP. XVI, Lettera Apostolica in forma di Motu proprio: Per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario, in URL://www.vatican.va, (consultato il 24 aprile 2022).
[5] cf. Art. 2.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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