Lo Status Civitatae Vaticanae è nato formalmente con la firma dei Patti Lateranensi l’11 febbraio 1929 ed è stato sostanzialmente istituito con la legge del 7 giugno 1929, ovvero quando con lo scambio delle ratifiche avvenuto nel Palazzo del Vaticano, gli accordi lateranensi ebbero piena efficacia giuridica, soprattutto in materia di regime fiscale [1].
Disposizioni di diritto tributario
La prima osservazione relativa al diritto tributario nello Stato della Città del Vaticano è relativa al regime di doppia imposizione, essendo questo nell’ordinamento internazionale uno Stato straniero riconosciuto in modo diretto dallo Stato Italiano e dagli altri Stati. Nella fattispecie ci stiamo riferendo al diritto riconosciuto a due Paesi differenti di tassare il reddito prodotto all’interno del loro territorio da uno stesso soggetto. A tal fine lo Stato Vaticano non ha sottoscritto alcun Trattato multilaterale, bensì ha preferito ricorrere alla via degli accordi internazionali con i singoli Paesi, onde regolare, fra l’altro, i reciproci aspetti economici, finanziari e monetari.
Con lo Stato Italiano ha stipulato, nel 2015 un accordo fiscale relativo allo scambio di informazioni; ovvero per il passaggio dei dati verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della Convenzione, oppure per l’amministrazione e l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura riscosse per conto delle parti contraenti, nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione stessa [2]. Questo accordo è certamente rilevante perché per lo Stato della Città del Vaticano rappresenta il primo contro le doppie imposizioni e lo scambio di informazioni in materia fiscale sottoscritto dal Vaticano con un Paese terzo, ha effetto retroattivo in relazione allo scambio di informazioni finanziarie (permesso a partire dal 1 gennaio 2009) e segue i modelli convenzionali dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
La potestà fiscale della Chiesa
Le disposizioni normative della Convenzione trovano applicazione nei confronti di persone fisiche e giuridiche, fiscalmente residenti in Italia, che siano titolari di attività finanziarie presso enti e istituti finanziari che operano nello Stato della Città del Vaticano e nella fattispecie: chierici e membri degli istituti di Vita consacrata e delle Società di Vita Apostolica; dignitari, impiegati, salariati e pensionati della Santa Sede e degli altri enti ecclesiastici; Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica e tutti gli altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana. Il trattamento fiscale dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria, restando esclusi dall’ambito applicativo tutti i redditi di diversa natura.
È chiaro, comunque, che spetti al Romano Pontefice – monarca assoluto dello Stato della Città del Vaticano – esercitare e regolare la potestà fiscale della Chiesa. Inoltre, per il raggiungimento dei fini istituzionali possono essere richiesti ai fedeli i necessari contributi. Non bisogna poi sottovalutare la posizione particolarissima dello Stato. Quest’ultimo, infatti, è in una locazione di doppia enclave, molto esigua e ciò comporta una inevitabile dipendenza del Vaticano dallo Stato che lo ospita al suo interno, almeno per taluni aspetti. Ma come con l’Italia, lo Stato della Città del Vaticano ha delle dipendenze oggettive con tutti gli Stati con una percentuale cattolica al proprio interno. Per questi motivi le diverse legislazioni straniere prevedono disposizioni volte a sostenere, in modo implicito o esplicito, la missione confessionale dello Stato Città del Vaticano.
Meccanismi fiscali dello SCV e tributi
Il perseguire attività di religione e di culto è lo scopo principale dello svolgimento delle facoltà appartenenti alla Chiesa Cattolica e a tutti gli enti espressi da quest’ultima; naturalmente il perseguimento di tali fini implica la piena disponibilità di risorse e mezzi economici e per ciò stesso la necessaria retribuzione di chi si occupa a tempo pieno del perseguimento dei fini sopra indicati. La giusta retribuzione permette non già solamente la conduzione di una vita dignitosa ma anche un inevitabile utilizzo di beni mobili ed immobili. La stessa disciplina tributaria canonica espressa nel Codex Iuris Canonici, per la Chiesa Cattolica universale, prevede tale utilizzo ed amministrazione. Ed in effetti la base posta nel Codex è altrettanto valida nello Stato Vaticano, di cui il Codex stesso è fonte del Diritto.
È altrettanto vero che il sistema di trattazione del Diritto patrimoniale della Chiesa, all’interno del cui circuito si colloca anche il sistema tributario, non è oggetto di una sistematica codificazione. Il fondamento e la giustificazione – laddove servisse – di uno Stato che ha fini molto peculiari è nel can. 1261 del CIC, ovvero il perseguimento dei fini che gli sono propri. Non solo, in una lettura in comminato disposto tra il canone appena citato e il can. 222 CIC fa comprendere come effettivamente i fedeli stessi siano “contribuenti di diritto” ovvero soggetti con il diritto-dovere di contribuire e davanti allo Stato (can. 1261) e davanti alla Chiesa Cattolica (can. 222) nell’ottica di una contribuzione a favore del Popolo di Dio, del quale gli stessi contribuenti fanno parte.
Le fonti del patrimonio fiscale
La contribuzione per il sostentamento dell’attività e dei fini propri dello Stato Vaticano e della Chiesa è su base volontaria, ciò nonostante non è rinunciato il diritto originario di imposizione fiscale. Di questo argomento ci siamo largamente occupati con diversi contributi del professore Giuseppe Rivetti che potete leggere QUI e QUI. Due sono le fonti di ingresso del patrimonio fiscale: contributi volontari e contributi obbligatori. Si potrebbe comunque operare un’ulteriore distinzione relativa alle imposte ecclesiastiche, ovvero le tasse ecclesiastiche, in primis, e poi i contributi in favore della Chiesa. Dunque, è d’obbligo distinguere contributi, ovvero ogni apporto di natura volontaria che non corrisponde ad alcun compimento d’obbligo giuridico strettamente giuridico e definito e le imposte. Queste ultime sono prestazioni pecuniarie richieste dall’autorità senza l’obbligo di un corrispettivo. Abbiamo poi, un diverso introito per lo Stato Vaticano, ovvero le erogazioni straniere. La particolare ubicazione dello Stato – ovvero di enclave all’interno dello Stato Italiano – e l’estensione della Chiesa cattolica in tutto il mondo, portano la Città del Vaticano ad avere irrinunciabili rapporti con molteplici Paesi ed i loro corrispettivi esecutivi che, a vario titolo, dispongono provvedimenti tesi, direttamente o indirettamente, a contribuire al finanziamento della missione specifica dello Stato della Città del Vaticano stesso.
Per concludere
Si ricordi che, la ratifica da parte del Parlamento italiano della Convenzione del 2015, di cui sopra, comporta l’inserimento dello Stato della Città del Vaticano nella cosiddetta “withe list” dello Stato italiano ai fini fiscali, che consente la non applicazione di imposte su redditi di natura finanziaria percepiti dai residenti nei Paesi interessati. L’ingresso è diretta conseguenza dell’applicazione dell’art. 1 della Convenzione e rientra nella manovra di riforma per la trasparenza voluta dal Pontefice. Nell’ambito di tale trasparenza pare opportuno chiarire che anche lo Stato italiano riceve da quello Vaticano imposte relative alla presenza di immobili sul suo territorio. Il sistema di esenzione garantito dal Concordato non esclude tout court i pagamenti.
Le agevolazioni fiscali sono motivate soprattutto dalle finalità assistenziali, sanitarie o educative di alcune sue attività; se si prende in considerazione l’imposta sul reddito per le società, ad esempio, si potrà notare come quelle società che fanno capo allo Stato Vaticano godono di una riduzione del 50% laddove rispettino le finalità indicate; si noti però che quanto detto non è valevole solo in riferimento ad enti e società dello Stato della Città del Vaticano, ma per qualunque ente con le finalità riportate. Una ulteriore esenzione la ritroviamo in relazione all’imposta sugli immobili. Il DL 504/1992 prevedeva l’esenzione per tutti gli edifici, anche quelli a fini commerciali. La medesima normativa fu modificata con il DL 244/2007 che escludeva gli edifici con fini commerciali limitando l’esenzione ai soli esercizi con fini non esclusivamente commerciali.
Note
[1] cf. Trattato, art. 27.
[2] cf. Convenzione tra il Governo Italiano e la Santa Sede in materia fiscale, art. 1
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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