L’impedimento di rapimento nel matrimonio, can. 1089

Rapimento
Gian Lorenzo Bernini, il ratto di Proserpina (1621-1622), Galleria Borghese, Roma

I canoni 1083-1094 del Codice vigente descrivono i dodici impedimenti dirimenti in specie, che rendono la persona inabile a contrarre un valido matrimonio. Tali impedimenti ostacolano e regolano l’esercizio dello ius connubii per proteggere sia la libertà del nubente che la santità del matrimonio.

All’impedimento di rapimento è dedicato il canone 1089 del Codice vigente, che recita:

“Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio”.

Nonostante le varie proposte che furono fatte affinché questo impedimento venisse tolto dalla normativa perché ritenuto obsoleto, visto come poco applicabile alla realtà di oggi, e discriminatorio nei confronti dell’uomo, dato che il soggetto rapito poteva e può essere sempre e solo una donna, il Legislatore decise di mantenerlo nonostante tutto, e dato che il Codice di diritto canonico è universale, questi deve prendere in considerazione non soltanto la cultura europea, bensì quella di tutto l’orbe cattolico. 

Storia dell’impedimento

Partendo dal diritto romano antico si può notare come il ratto della donna veniva considerato come un offesa al pater familias e alla famiglia. A tale offesa si poneva rimedio con un azione privata. Infatti, nonostante in un periodo successivo fosse prevista la pena di morte per il rapitore, egli poteva sfuggirvi sposando la donna, se ella e coloro che esercitavano la potestà su di lei acconsentivano. L’imperatore Costantino successivamente proibì la risoluzione in modo privato della faccenda. Il rapitore doveva essere condannato a morte senza alcuna possibilità di rimedio. Nella norma stabilita da Costantino, alcuni autori ritengono ci sia la base della prima formulazione dell’impedimento di ratto. Tuttavia solo con l’imperatore Giustiniano l’impedimento di ratto venne formalmente sancito.

Nel Concilio di Ancira del 314 si ebbe anche il primo intervento della Chiesa, fu stabilito che l’impedimento al matrimonio sorgeva solamente nei casi di rapimento per mano di un terzo. Se invece ero lo stesso sponsu a rapire la donna, non si verificava né l’impedimento, né il rapitpre incorreva nella pena prescritta. Durante il periodo carolingio le pene previste per il ratto comprendevano oltre alla penitenza anche la scomunica e quindi assumevano un carattere religioso. Con Graziano si ebbe l’innovazione di equiparare l’oppressio violenta all’abductio violenta. Con Papa Innocenzo III fu tolta ogni forza invalidante all’impedimento, che tuttavia prontamente riacquistò durante il Concilio di Trento. Fu proprio tale Concilio ad introdurre la regolamentazione del ratto come impedimento dirimente. Il Codice del 1917 riprese ciò che fu stabilito dal Concilio di Trento e divise la normativa in tre paragrafi, mentre il Codice vigente mantenne la disciplina e gli elementi costitutivi dell’impedimento già stabiliti nella legislazione precedente, tuttavia eliminò i paragrafi.

Il ratto

Innanzitutto va specificato che cosa si intende per ratto. Esso è l’azione violenta mediante la quale una donna, contro la sua volontà, viene catturata e trattenuta in potere di qualcuno. Tale ratto può configurarsi come:

Rapimento: è un azione violenta o dolosa che porta al trasferimento della donna contro la propria volontà da un luogo per lei sicuro ad un altro luogo dove la stessa rimane sotto la potestà del rapitore. Fondamentale in questa figura è la separazione violenta della donna, dal luogo dove godeva di piena libertà, per essere condotta ad un altro luogo, dove viene privata della propria libertà. Dunque i due elementi caratteristici di questa figura sono il cambio di luogo e il cambiamento nello stato di libertà della donna rapita.

Sequestro/prigionia: è quasi identico alla prima figura, eccetto che per il cambio di luogo, che in questo caso non sussiste.

I requisiti

I requisiti che il rapimento deve avere affinché possa far sorgere l’impedimento di ratto sono i seguenti:

Trasferimento da un luogo ad un altro della donna, contro la sua volontà. La donna si trova in un luogo diverso da quello dove è stata rapita e non gode della stessa libertà di cui godeva in precedenza. Tuttavia non sempre è necessario che avvenga un trasferimento fisico vero e proprio, è meramente sufficiente un trasferimento morale, che consiste nel cambio di libertà a cui è soggetta la donna. La donna passa da uno stato di libertà ad uno non libero sotto la potestà del rapitore. Elementi fondamentali sono dunque il cambio di situazione, la perdita della libertà e che tutto venga effettuato contro la volontà della donna.

Contro la volontà della donna deve verificarsi la nuova situazione. I casi che possono verificarsi in questo contesto sono due. Il primo è che la donna vuole sposare il rapitore, ma non vuole essere privata della propria libertà, perciò acconsente al matrimonio, ma non al rapimento. Nel secondo caso invece la donna non vuole sposare il rapitore, ma al contempo vuole andare via dal luogo dove si trova in quel momento, perciò acconsente al rapimento, ma non al matrimonio. Se tuttavia ci trovassimo di fronte al caso in cui la donna acconsente ad entrambi, sia al rapimento che al matrimonio, allora non sussisterebbero più i requisiti affinché si produca l’impedimento di ratto, dato che né il rapimento, né il matrimonio avvengono contro la volontà della donna.

La rapita può essere solo una donna

Non è necessario che il rapitore agisca personalmente, infatti egli potrebbe semplicemente incaricare un terzo ed essere il mandante del rapimento.

Intenzione di contrarre matrimonio con la donna rapita. Un requisito fondamentale per questo impedimento a contrarre un valido matrimonio è che il rapitore abbia l’intenzione di sposare la donna rapita. Se non c’è intenzione, non c’è impedimento. Se tuttavia il rapitore non aveva inizialmente rapito la donna con tale intenzione e successivamente la sviluppò, l’impedimento nasce nel momento in cui nell’uomo nasce l’intenzione di sposare la rapita.

Cessazione dell’impedimento

L’impedimento appena trattato è di diritto ecclesiastico e dunque rilevante solamente per coloro che sono cattolici, inoltre ha carattere temporaneo, per cui può cessare per sé stesso, quando la donna non è più in una situazione di soggezione, oppure tramite la dispensa della competente autorità ecclesiastica. Affinché si estingua o cessi tuttavia devono verificarsi le condizioni indicate nel canone iniziale, ovvero:

  • La donna deve essere separata dal rapitore;
  • Trovarsi in un luogo sicuro e libero;
  • Dove possa scegliere spontaneamente il matrimonio con il suo rapitore.

La rapita dunque deve sentirsi libera sia soggettivamente che oggettivamente, affinché si possa ritenere fuori dall’influenza diretta o meno del rapitore. Nel caso in cui la donna, pur trovandosi in un luogo oggettivamente sicuro e libero, sia nonostante ciò soggettivamente ancora sotto l’influsso del rapitore, allora si produrrebbe sia l’impedimento di ratto, ma anche una situazione delineata da timore e da vizio del consenso.

Il modo ordinario per la cessazione è dunque l’esitazione dei presupposti che hanno dato origine all’impedimento oppure in via straordinaria è possibile anche la dispensa dell’Ordinario del luogo. Se tuttavia vi fosse vizio del consenso per violenza o timore, la dispensa dall’impedimento non sarebbe possibile. Per la concessione della dispensa devono comunque essere sempre previamente accertati:

  • La libera volontà della donna di sposarsi con il rapitore;
  • Il consenso libero da vizi;
  • L’impossibilità del superamento naturale delle circostanze che hanno dato origine all’impedimento.

Fondamentale è ricordare che questo impedimento è stato istituito innanzitutto per tutelare la libertà di consenso della donna e la sua dignità e infine la santità del matrimonio.

 

Fonti

A. D’AURIA, Gli impedimenti matrimoniali, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, pp. 148-152.

A. D’AURIA, Il matrimonio nel diritto della chiesa, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, pp. 135-138.

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Chiara Gaspari

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