Papa Francesco riforma il diritto penale: cronaca dalla sala stampa vaticana

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Riformato il libro VI del CIC sulle sanzioni penali nella Chiesa

Durante la Conferenza Stampa, svoltasi lo scorso 1° giugno 2021, sia in presenza che in diretta streaming dalla Sala Stampa della S. Sede, sono stati presentati i presupposti, le motivazioni della riforma del VI libro del Codice di Diritto Canonico.

Sono intervenuti S. E. Mons. Filippo Iannone, O. Carm, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; e il Segretario del medesimo Consiglio, S. E. Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru.

Alcuni presupposti della riforma

La necessità di questa riforma, ha evidenziato Mons. Arrieta, è sorta immediatamente dopo la promulgazione del CIC dell’83, poiché «i canoni riguardanti il diritto penale erano stati  significativamente ridimensionati rispetto al Codex del 1917.

I nuovi testi erano spesso indeterminati, perché si riteneva che i singoli Vescovi e i Superiori avrebbero stabilito meglio quando e come punire nel modo più adeguato. Ma ciò aumentò solo la difficoltà degli Ordinari nell’adoperare le norme penali».

La conseguente difformità di reazioni da parte delle autorità risultava anche motivo di confusione nella comunità cristiana; e gli stessi Ordinari «riscontravano una concreta difficoltà nel coniugare le esigenze della carità con quelle richieste dalla giustizia».

Già dal 1988, la Santa Sede si trovò a dover supplire, con la propria autorità, alle carenze di tale ordinamento.

Per queste ed altre ragioni, Benedetto XVI, nel settembre 2009 incaricò il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi di avviare i lavori di revisione del VI libro del CIC, costituendo un gruppo di studio di esperti in diritto penale canonico, che si dedicò a quest’opera per 12 anni.

Svolgimento dei lavori

L’attività di revisione ha visto il coinvolgimento e la collaborazione di numerosi canonisti, i quali giunsero a stilare un primo Schema nel 2011, successivamente inviato alle Conferenze episcopali di tutto il mondo, ai Dicasteri della Curia romana, ai Superiori Maggiori degli Istituti di vita Consacrata, alle Facoltà di diritto canonico, ai consultori e altre Istituzioni ecclesiastiche.

Da costoro giunsero più di 150 pareri da sistematizzare e che portarono, nel 2016 a un secondo Schema riveduto.

In seguito ad ulteriori studi e consultazioni, si procedette con nuove modifiche e al perfezionamento del testo, poi approvato dalla Plenaria del Dicastero il 20 gennaio 2020.

Il documento, con ulteriori aggiustamenti, principalmente in materia economica, finalmente giunto alla stesura definitiva, nel febbraio del 2020 è stato presentato all’attenzione del Santo Padre, che lo ha promulgato il giorno della Solennità di Pentecoste, il 23 maggio 2021 con la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei, stabilendone l’entrata in vigore a partire dall’8 dicembre prossimo.

Finalità della riforma

cic, codice di diritto canonico, libro VI, diritto penale, riforma, papa, roma, pontificio consiglio per i testi legislativi, conferenza stampa, santa sedeNel suo intervento alla Conferenza Stampa, Mons. Iannone evidenzia quelle che sono le finalità che si intendono perseguire con questa nuova impostazione codiciale.

«Questa riforma – afferma – ha lo scopo di rendere le norme penali universali sempre più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più efficaci e adeguate all’odierno contesto ecclesiale, evidentemente differente da quello degli anni ’70 del secolo scorso, epoca in cui vennero redatti i canoni del libro VI, ora abrogati.

Si offre così agli Ordinari e ai Giudici uno strumento agile e utile, norme più semplici e chiare, per favorire il ricorso al diritto penale quando ciò si rende necessario affinché, rispettando le esigenze della giustizia, possano crescere la fede e la carità nel popolo di Dio».

Tutto ciò alla luce di quelli che sono i tre fini che rendono il sistema penale necessario nella comunità ecclesiale.

Come sottolinea il Papa nella Costituzione di promulgazione, si deve conseguire «il ripristino delle esigenze della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione degli scandali».

Le modifiche al VI libro del CIC in risposta a queste tre finalità- aggiunge Mons. Arrieta – sono molteplici:

  • con riferimento alla prima finalità, una riduzione all’ambito di discrezionalità dell’autorità, senza eliminarla del tutto per alcuni tipi di reato particolarmente ampi che richiedono di volta in volta un discernimento, con una migliore distinzione delle fattispecie di reato e un elenco tassativo di sanzioni al can 1336.
  • in risposta alla seconda finalità, il nuovo testo cerca di far rientrare la sanzione penale nella forma ordinaria di governo pastorale delle comunità, invitando ad imporre un precetto penale (can. 1319 §2 CIC), o ad avviare la procedura sanzionatoria. La sanzione è da irrogare quando l’autorità lo ritenga prudentemente necessario o qualora abbia constatato che per altre vie non è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione dello scandalo.
  • infine, per giungere alla terza finalità, si è voluto fornire ai Pastori i mezzi necessari per poter prevenire i reati, e poter intervenire per tempo nella correzione di situazioni che potrebbero diventare più gravi, senza rinunciare però alle cautele necessarie per la protezione del presunto reo.

Modifiche e novità nel Libro VI del CIC

Dei 96 canoni che compongono l’intero libro, ne sono stati modificati 63, quindi il 71%; ne sono stati spostati 9, lasciandone immutati solamente 17.

Ma a prescindere dai numeri, la riforma ha apportato un profondo cambiamento del sistema penale.

Alcune modifiche sono senz’altro di tipo redazionale, quindi inerenti a

  • denominazione dei titoli delle parti e dei capitoli in cui il libro risulta diviso;
  • riordinamento delle fattispecie penali raggruppate nella seconda parte del Libro VI;
  • spostamento dei canoni.

Ad esempio, vi è stato il trasferimento dei canoni riguardanti il delitto di abuso sessuale su minorenni e i reati di pedopornografia dal capitolo sui “delitti contro obblighi speciali” a quello dei “delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona”.

Il nuovo can. 1398 comprende a questo riguardo le azioni compiute non solo da parte dei chierici – che, come si sa, appartengono alla giurisdizione riservata della Congregazione per la Dottrina della Fede – ma anche i reati di questo tipo commessi da religiosi non chierici e da laici che occupano alcuni ruoli nella Chiesa, così come eventuali comportamenti del genere, con persone adulte, ma commessi con violenza o abuso di autorità.

Ora, il Codice incorpora:

  • reati tipizzati in questi ultimi anni in leggi speciali, come la tentata ordinazione di donne; la registrazione delle confessioni; la consacrazione con fine sacrilego delle specie eucaristiche;
  • alcune fattispecie presenti nel Codex del 1917 che non vennero accolte nel 1983. Ad es., la corruzione in atti di ufficio, l’amministrazione di sacramenti a soggetti cui è proibito amministrarli; l’occultamento  all’autorità legittima di eventuali irregolarità o censure in ordine alla ricezione degli ordini sacri;
  • i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, tipizzati dopo la promulgazione del CIC.

La revisione ha portato anche fattispecie nuove:

  • la violazione del segreto pontificio; l’omissione dell’obbligo di eseguire una sentenza o decreto penale; l’omissione dell’obbligo di dare notizia della commissione di un reato; l’abbandono illegittimo del ministero.
  • reati di tipo patrimoniale come l’alienazione di beni ecclesiastici senza le prescritte consultazioni; o i reati patrimoniali commessi per grave colpa o grave negligenza dell’amministrazione.
  • un nuovo reato previsto per il chierico o il religioso che “oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica – anche in ambito civile – o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285 §4” che vieta ai chierici l’amministrazione di beni senza licenza del proprio Ordinario.

Il Papa ha introdotto pene, quali l’ammenda, il risarcimento del danno, la privazione di tutta o parte della remunerazione ecclesiastica, secondo i regolamenti stabiliti dalle singole Conferenze episcopali, fermo restando l’obbligo, nel caso la pena sia inflitta ad un chierico, di provvedere che non gli manchi il necessario per un onesto sostentamento.

  • Previsti strumenti d’intervento più idonei a correggere e prevenire i delitti.
  • Si è stabilito la possibilità di applicare la pena della sospensione a tutti i fedeli, e non più solo ai chierici.

Merita di essere segnalata l’affermazione esplicita nel testo del principio fondamentale della presunzione d’innocenza e la modifica della norma sulla prescrizione, al fine di favorire la conclusione dei processi in termini ragionevolmente brevi.

Nel suo intervento Mons. Iannone, in conclusione, ha affermato che «La giustizia esige, in questi, casi che l’ordine violato venga ristabilito; che la vittima eventualmente venga risarcita; che chi ha sbagliato sia punito, espii la colpa.  Il Papa, però, a conclusione della Costituzione ci ricorda che anche le norme penali, come tutte le norme canoniche, devono sempre essere riportate alla norma suprema che vige nella Chiesa, la salus animarum. Per questo promulga il testo “nella speranza che esso risulti strumento per il bene delle anime”».

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”

(San Giovanni Paolo II)

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Alessia Guarrera

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