Una Costituzione per la Città del Vaticano?
Vi è una divisione dei poteri nella Città del Vaticano?
Chi legifera, governa, giudica?
Cos’è la Legge Fondamentale?
Per rispondere a queste domande, bisogna far riferimento alla Legge Fondamentale del 26 novembre del 2000, emanata dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ed entrata in vigore il 22 febbraio 2001.
La Legge del 2000 ha sostituito l’ordinamento introdotto da Pio XI al momento della costituzione del nuovo Stato della Città del Vaticano, dopo la sottoscrizione dei Patti Lateranensi.
Ha una struttura molto semplice di 20 articoli coronati da un incipit e da una chiusura.
Questi articoli trattano del potere legislativo, esecutivo e giudiziario all’interno dello Stato, chiarendo quale sia la competenza e il margine di azione di ciascuno.
Come recita l’incipit, il Sommo Pontefice prende atto “della necessità di dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell’ordinamento giuridico dello Stato della città del Vaticano”, con l’obiettivo di “renderlo sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell’esercizio della Sua missione nel mondo”.
Questa modifica della Legge Fondamentale era inevitabile, soprattutto perché negli anni Settanta furono numerosi gli interventi del legislatore nel modificare parti sostanziali della legge del 1929.
Si passava nell’esercizio del potere da un Governatore dello Stato a un organismo collegiale, costituito da una Pontificia Commissione.
Il legislatore ha voluto avvicinare sempre di più l’ordinamento vaticano con lo Stato di diritto, pur nella consapevolezza delle peculiarità di questa entità.
La Pontificia Commissione per lo Stato Città del Vaticano
Nel primo articolo troviamo l’affermazione che il Sommo Pontefice ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
Durante il periodo di sede vacante, questi poteri appartengono al collegio cardinalizio, che potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata durante la vacanza, salvo conferma del nuovo Papa.
Nel secondo articolo viene affidata la rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, alla Segreteria di Stato.
Essa infatti ha il compito di curare le relazioni diplomatiche e la conclusione dei trattati.
Il terzo articolo stabilisce che il potere legislativo è affidato a una commissione composta da un cardinale presidente ed altri cardinali, nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio, ma può essere in qualsiasi momento esercitata dallo stesso Papa.
Questa commissione è attualmente presieduta dal Card. Giuseppe Bertello.
Il quarto articolo stabilisce che la commissione esercita il suo potere entro limiti della legge sulle fonti del diritto.
Inoltre, dispone che per l’elaborazione dei progetti di legge la commissione possa avvalersi della collaborazione di consiglieri di Stato, in prevalenza laici.
I progetti di legge, prima della pubblicazione, sono sottoposti al placet del Romano Pontefice tramite la Segreteria di Stato.
L’articolo quinto stabilisce che il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Commissione, coadiuvato da un segretario generale e dal vice segretario generale.
Il Presidente ha anche il potere di emanare ordinanze per attuale norme legislative e regolamentari.
In casi di urgente necessità, queste disposizioni hanno forza di legge, ma devono esse confermate dalla Commissione entro 90 giorni.
Il potere di emanare regolamenti generali è riservato alla Pontificia Commissione.
Le strutture di supporto
L’articolo nove indica le funzioni del segretario generale, al quale spetta il compito di coadiuvare il Presidente della Commissione nelle sue funzioni, vigilare sull’applicazione delle leggi e delle disposizioni normative, attuare le decisioni e le direttive del Presidente.
Sempre al segretario generale spetta sovraintendere all’attività amministrativa del governatorato e coordinare le funzioni delle varie direzioni.
Al Vice Segretario generale è affidata l’attività di preparazione e redazione degli atti.
Nel Articolo 11 si disciplina l’esame dei bilanci e degli altri affari che riguardano il personale e l’attività dello Stato, per i quali è previsto l’intervento del Consiglio dei Direttori.
L’articolo 12, di fatto, è stato superato perché, attualmente, il bilancio preventivo e consuntivo dello Stato viene prodotto dalla Segreteria per l’Economia, secondo gli standard contabili internazionali.
L’articolo 13 afferma che il consigliere generale e i consiglieri dello Stato sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
Costoro prestano la loro assistenza nell’elaborazione delle leggi nelle materie di particolare importanza.
Il Presidente della Commissione può avvalersi del corpo di vigilanza, ovvero della Gendarmeria, per la sicurezza e può richiedere all’occorrenza l’intervento della Guardia Svizzera Pontificia.
Il potere giudiziario
Il potere giudiziario viene disciplinato dall’articolo 15.
La giustizia è esercitata in nome del Sommo Pontefice dagli organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato; la competenza dei singoli organi è regolata dalla dalla legge e sono previsti tre gradi di giudizio.
L’articolo 16 stabilisce che, in qualsiasi causa civile o penale e in qualsiasi stadio delle medesime, il Papa può intervenire per deferire l’istruttoria e la decisione ad una particolare istanza.
L’articolo 17 dichiara che chiunque ritenga leso un proprio diritto o interesse legittimo da un atto amministrativo può proporre ricorso gerarchico all’autorità giudiziaria competente; il ricorso gerarchico preclude, nella stessa materia, l’azione giudiziaria, tranne che il Sommo Pontefice non autorizzi il singolo caso.
Nell’articolo 18 troviamo uno spazio dedicato alle controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello Stato e l’amministrazione: la competenza per queste controversie è dell’Ufficio del lavoro della Sede Apostolica.
I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari disposti nei confronti dei dipendenti possono essere proposti dinanzi alla Corte d’Appello.
L’articolo 19 riserva al sommo Pontefice la facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie.
L’articolo 20 ci parla della bandiera dello Stato, dello stemma e del sigillo.
A differenza della Legge del 1929, che era indicata con il numero d’ordine, la nuova Legge Fondamentale non porta alcun numero d’ordine, al fine di ribadire la sua posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle altre fonti.
In molti si chiedono se questo provvedimento si possa considerare come una moderna Costituzione, ma ciò è errato.
Piuttosto, bisogna prendere atto che la Legge Fondamentale ha valenza costituzionale nel momento in cui riesce a definire un armonico sistema di organizzazione del Vaticano e di garanzia dei diritti dei suoi cittadini e dei suoi dipendenti.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit”
(San Giovanni Paolo II)
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