Biografia redatta per l’introduzione della fase romana della causa di beatificazione del Beato Alfredo Ildefonso Schuster O.S.B.
La moralis certitudo nel processo di canonizzazione
La conclusione della fase diocesana del processo di canonizzazione comporta l’apertura della cosiddetta fase romana, ovvero il processo che andrà a svolgersi dinanzi alla Congregazione per le Cause dei Santi, il Dicastero della Curia romana competente in materia.
Il primo elemento da sottolineare, dopo aver analizzato la fase diocesana e, particolarmente, quella che è la Positio circa le virtù e la fama di santità del Servo di Dio Alfredo Ildefonso Schuster, è certamente il grado di certezza morale.
Rientrando la causa di canonizzazione in quelle che, nella Chiesa, sono le procedure speciali riguardanti il processo si sarà necessario, per arrivare all’ultima fase (quella decisoria), la moralis certitudo.
Quando si dice che bisogna provare le virtù in grado eroico, il miracolo o, addirittura, il martirio non si potrà e non si dovrà perdere di vista una questione fondamentale: sebbene la prova in questione non potrà arrivare all’evidenza, dovrà essere dotata di una credibilità tale da produrre in tutto il Collegio un grado di certezza idoneo a orientare il convincimento morale dei giudici votanti.
A motivo di ciò, la prova umana su un fatto certamente non umano è indispensabile per conseguire una necessaria e sempre sufficiente certezza morale, ovvero quella che, mentre è compatibile con la possibilità assoluta del contrario, esclude nel caso concreto qualsiasi motivo degno di attenzione per la realtà del contrario [1].
Da qui la necessità di un miracolo ˗ inteso come segno tangibile di una realtà, di per sé. intangibile ˗ quale prova richiesta nel processo di canonizzazione.
L’esame di merito davanti alla Congregazione per le Cause dei Santi
Fatta tale premessa, possiamo analizzare quali siano le fasi primarie del processo in seno alla Congregazione per le Cause dei Santi, ovvero l’esame di merito.
Dopo aver ricevuto l’istruttoria della fase diocesana la Congregazione per le Cause dei Santi emana il decreto sulla validità giuridica, verificato l’adempimento delle formalità prescritte dalla Legge.
Tale atto è competenza del Sottosegretario ed è sottoposto all’attenzione del Congresso ordinario, il quale si riunisce settimanalmente [2]. Solo dopo tale decreto la causa è affidata ad un Relatore su istanza del Postulatore, il quale studia gli acta causae e guida il collaboratore presentato dal Postulatore alla redazione della Positio [3].
Questo documento deve raccogliere: le deposizioni dei testi e la documentazione processuale; l’informatio (esposizione dettagliata dei fatti) sulla base del summarium circa la consistenza dell’apparato probatorio; la biografia e la pratica delle virtù in grado eroico; la fama signorum e gli scritti del servo di Dio.
Se la causa è antica, allora la Positio viene sottoposta al vaglio dei sei Consultori specialisti in materia storica, i quali, in una sessione presieduta dal Relatore generale, esprimono il proprio votum circa il valore scientifico con cui il lavoro di ricerca è stato condotto, nonché la valenza dell’analisi delle fonti antiche, la sufficienza del materiale raccolto e tutti gli effetti trattati.
Solo dopo il votum positivo della maggioranza si procede all’esame della Commissione teologica.
Tale commissione è presieduta dal Promotore della fede, che aveva già il compito di redigere le animadversiones, alle quali rispondono gli Avvocati.
Se la maggioranza qualificata dei due terzi della Commissione risponde positivamente, i vota del Promotore e dei Consultori vengono trasmessi unitamente alla Positio alla Sessione ordinaria della Congregazione.
Il decreto sull’eroicità delle virtù
Solo dopo l’esito positivo della Sessione, vengono trasmessi al Romano Pontefice gli acta, ai quali seguirà la promulgazione del decreto con cui sono accertate le virtù in grado eroico del Servo di Dio, che viene così dichiarato Venerabile.
La fase successiva, sempre in seno al Dicastero, è quella della beatificazione, per cui non basterà semplicemente l’esame delle virtù, ma occorrerà la prova del miracolo. Questa particolare fase prevede l’apertura di un processo nella diocesi ove sia avvenuto il fatto prodigioso.
Riferimenti bibliografici
[1] Sul tema si possono consultare i discorsi di alcuni pontefici alla Rota Romana, come Pio XII (3 ottobre 1941, in AAS, XXXIII [1941], pagg. 421-426) oppure di un più recente Giovanni Paolo II (4 febbraio 1980, in AAS, LXXII [1980] pagg. 172-178).
[2] il Congresso in sessione ordinaria è composto dal Prefetto, dal Segretario, dal Sottosegretario, dal Promotore generale della Fede e dal Relatore generale.
[3] DPM nn. 6-8. Attualmente i Relatori sono cinque, tra loro c’è il Relatore generale in qualità di primus inter pares.
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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