Il diritto canonico classico: dal Mille al Corpus Iuris Canonici

Il diritto canonico classico e il Liber Extra
Manoscritto del Liber Extra, XIII secolo; Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze

Un secolo di trasformazioni

L’XI secolo fu un anno di non ritorno: la rinascita delle città, lo sviluppo tecnico, la diffusione delle lingue “volgari”, la ripresa dei commerci sono elementi unici nella storia dell’Europa Medievale.

Nel 1054, la Chiesa d’Occidente e la Chiesa d’Oriente si separarono definitivamente, sia per  questioni teologiche (come il Filioque), sia, soprattutto, per la diversa concezione del primato petrino e della giurisdizione ecclesiastica.

In modo parallelo alle trasformazioni sociali, il diritto e la scienza giuridica si rinnovarono.

Nello Studio di Bologna, Irnerio, supportato dalla contessa Matilde di Canossa, ricostruì il Corpus Iuris Civilis dell’imperatore Giustiniano, rimasto sconosciuto durante tutto l’Alto Medioevo, e lo pose a fondamento per la soluzione delle questioni giuridiche. Il sapere universitario prese avvio da questa geniale intuizione.

A Roma, Ildebrando di Soana, divenuto Papa con il nome di Gregorio VII, rivendicò la superiorità della Chiesa sulle istituzioni secolari e consolidò la potestà pontificia nel famoso Dictatus Papae del 1075.

Inoltre, ispirandosi all’austerità dei costumi portata avanti dal monachesimo di Cluny, Gregorio VII riaffermò solennemente il celibato per i chierici, affidò l’elezione papale ai soli cardinali-vescovi e fissò la struttura gerarchica della Chiesa, prevedendo il giuramento di fedeltà per chi assume uffici ecclesiastici.

La decretale non fu più solo una risposta ai quesiti dei vescovi, ma diventò uno strumento per introdurre leggi generali.

Così, il Papa, legislatore universale, poteva emanare nuove leggi e modificare le antiche. Gli stessi concili, per essere validi, dovevano essere convocati dal Pontefice, o almeno da lui confermati.

 

La rinascita della scienza canonistica

In ambito canonistico, la riforma gregoriana portò con sé la produzione di nuove collezioni; spicca, tra tutte, la Tripartita di Sant’Ivo di Chartres, nella quale le norme canoniche erano suddivise, appunto, in tre parti: prima le decretali papali, poi i canoni conciliari, infine, la patristica.

Ma come può il giurista orientarsi tra le fonti di tipo e origine diversi?

Infatti, la lenta stratificazione del diritto antico e la preponderante produzione papale, detta ius novum, presentavano contraddizioni e punti oscuri.

La risposta è offerta dal Prologo al Decretum di Ivo di Chartres: secondo lui, si deve distinguere tra precetti immobili, che derivano dall’eterna legge divina, e precetti mobili, che sono attuazione dei primi e sono prodotti dall’autorità umana.

Riguardo a questi ultimi, sarà possibile l’abrogazione, la modifica e la dispensa, ogni volta che il bene comune lo richieda.

Ma la riflessione giuridica non si fermò qui: i metodi interpretativi che i civilisti bolognesi avevano applicato al Corpus Iuris Civilis, entrarono pienamente nel diritto canonico.

 

Il Decretum Gratiani

L’opera principale di questo periodo è la Concordia discordantium canonum del monaco camaldolese Graziano, conosciuta tradizionalmente come Decretum Gratiani, composto tra il 1130 e il 1158.

Sebbene la vita dell’autore sia avvolta nell’ombra, il progetto da lui portato avanti è chiaro: riportare all’unità le auctoritates, cioè le fonti giuridiche preesistenti, dai canoni apostolici al II Concilio Lateranense del 1139, comprese le norme liturgiche, i sinodi, i testi dei Padri della Chiesa, le decretali da Papa Damaso a Innocenzo II.

Fulcro del Decretum sono le distinctiones, attraverso cui si definiscono le nozioni generali del diritto canonico, e le quaestiones, cioè dei casi fittizi ai quali erano proposte soluzioni differenti, supportate dalle auctoritates: dal confronto tra le argomentazioni, si giunge alla tesi più corretta.

A corredo delle auctoritates, Graziano inserì i dicta, con i quali risolveva le apparenti contraddizioni tra le fonti.

Sebbene il Decretum fosse un’opera privata, diremmo oggi un testo di studio, la sua completezza divenne garanzia di autenticità e, nonostante nessun’autorità ecclesiastica l’abbia formalmente promulgata, fu glossato (cioè annotato) e commentato allo stesso modo di una legge.

 

Il Corpus Iuris Canonici

Naturalmente, la legislazione canonica non si fermò. I Pontefici, alcuni provenienti da studi giuridici, come Alessandro III e Innocenzo III, produssero una quantità eccezionale di decretali, che incisero sull’intero diritto canonico, dalle questioni matrimoniali a quelle organizzative, dai sacramenti all’amministrazione della giustizia.

Pertanto, il ius novum necessitava di periodiche sistematizzazioni; si ricordano, tra il XII e il XIII secolo, alcune raccolte, dette Quinque compilationes antiquae, due delle quali promulgate ufficialmente.

Solo con Gregorio IX, nel 1234, però, si giunse a un’opera compiuta delle decretali successive a Graziano.

Il Papa incaricò il domenicano San Raimondo da Peñafort, che raccolse il materiale giuridico, lo organizzò in cinque titoli – secondo uno schema introdotto nella Compilatio prima di Bernardo da Pavia, dedicati, rispettivamente alla giurisdizione (iudex), al processo (iudicium), al clero (clerus), al matrimonio (connubia) e al diritto penale (crimen) – ed eliminò o modificò le decretali contraddittorie o incerte.

Il cosiddetto Liber Extra sostituì tutte le compilazioni precedenti e assunse il valore di fonte autentica del ius novum nei processi canonici.

Nel 1298, Bonifacio VIII emanò il Liber Sextus, che includeva organicamente le decretali e i canoni conciliari promulgati nel periodo compreso tra il Liber Extra e il proprio pontificato, e nel 1317 Giovanni XXII fece pubblicare le Constitutiones Clementinae.

Infine, si ricordano le Extravagantes di Giovanni XXII e le Extravagantes communes: si tratta di appendici inserite nel Cinquecento da Jean Chappuis a completamento delle raccolte anteriori.

Il Corpus Iuris Canonici, parallelo al Corpus Iuris Civilis, era compiuto: fissato definitivamente nel 1580 con la Bolla di Gregorio XIII Cum pro munere, il Decretum Gratiani, il Liber Extra, il Liber Sextus, le Constitutiones Clementinae e le Extravagantes divennero il diritto ufficiale della Chiesa fino al Codice del 1917.

 

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Bibliografia e sitografia

  • M. Bellomo, Società e diritto nell’Italia medievale e moderna, Il Cigno Edizioni, Roma 2007.
  • M. Bellomo, L’Europa del diritto comune. La memoria e la storia, Euno Edizioni, Leonforte, 2016.
  • C. Fantappiè, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Il Mulino, Bologna, 2011.
  • J. Gaudemet, Il matrimonio in Occidente, SEI, Torino, 1989.
  • G. Ghirlanda, Il diritto nella Chiesa. Mistero di comunione, Edizioni San Paolo, Torino, 2006.
  • D. Quaglioni, voce Graziano, in Dizionario Biografico degli italiani, vol. 59, 2002, https://www.treccani.it/enciclopedia/graziano_%28Dizionario-Biografico%29/

 

 

“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

 

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