S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
Vox Canonica intervista S. E. mons. Juan Ignacio Arrieta, canonista di fama internazionale e attualmente Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, curatore del nuovo Codice Penale Vaticano
Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, è nato in Spagna il 10 Aprile 1951, comincia la sua carriera nel diritto conseguendo il dottorato in Diritto Canonico e in Giurisprudenza presso l’università di Navarra, proseguendo poi come docente di diritto canonico presso svariate università, tra cui Navarra, Roma e Venezia. La lista di successivi successi è lunga: due volte nominato Decano della Facoltà di Diritto Canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce, fondatore della rivista “Ius Ecclesiae“, Preside dell’Istituto di Diritto Canonico San Pio X, prelato della Penitenzieria Apostolica, referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, giudice del Tribunale Ecclesiastico dello Stato della Città del Vaticano e consultore della Congregazione per il Clero, del Pontificio Consiglio per la Famiglia e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Questi sono solo alcuni dei ruoli che Mons. Arrieta ha ricoperto negli anni. Dal 15 febbraio 2007 è Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e più di recente ha curato il testo e la pubblicazione dell’attuale Codice Penale Vaticano.
Eccellenza, è con vero piacere che Vox Canonica si accinge ad intervistare una colonna della canonistica universale, quale è Vostra Eccellenza. La domanda di partenza è molto semplice: qual è stato l’ambiente culturale della Sua formazione e in che modo ha maturato questa passione per il diritto canonico?
Ho avuto la fortuna di incontrare, nei miei studi canonistici, all’Università di Navarra, maestri come Pedro Lombardìa e Javier Hervada, con i quali poi ho lavorato per anni. Loro sono stati i protagonisti, insieme ad altri, di un rinnovamento del diritto canonico, inteso come strettamente dipendente dal diritto divino e dalla teologia del Vaticano II e, allo stesso tempo, rispondente alle esigenze della moderna cultura giuridica e della tradizione canonistica. La costruzione canonica, fatta in tale prospettiva, sia in linea teorica che come mezzo che porta alla soluzione dei casi concreti, mi è sembrata sempre umanamente attraente e necessaria per la vita della Chiesa nel momento presente.
È stato da poco pubblicato il nuovo Codice Penale Vaticano, quest’ultimo ha mantenuto l’impianto originale del Codice Zanardelli o è stato completamente modificato?
Questo volume riporta il testo originale del 1889 con tutte le modifiche che il Legislatore Vaticano ha apportato, dal 1929 a oggi. Le modifiche sono state notevoli: articoli abrogati, modificati, nuovi testi inseriti: il risultato è praticamente un Codice “nuovo”, per quanto rilevanti sono le novità introdotte e significativi gli aggiornamenti, necessari per le mutate esigenze dei tempi e per la natura propria dello Stato della Città del Vaticano.
Come mai il Vaticano non ha mai recepito il Codice penale “Rocco” del 1930? Forse perché troppo rigido rispetto al precedente oppure perché la teoria che ruotava intorno al codice Rocco si allontanava da una visione più mitigata della pena per abbracciare una linea punitiva più dura?
In realtà la motivazione è anzitutto storica. Quando nacque lo Stato nel 1929, fu da subito necessario approntare un sistema di leggi fondamentali che potessero reggere, dal punto di vista giuridico, lo Stato che stava nascendo. Venne inoltre stabilito un ampio rimando alla legislazione italiana allora vigente, sempre che non fosse incompatibile con la natura propria dello Stato Vaticano. Venne adottato come testo di riferimento il Codice penale italiano allora in vigore, che risaliva al 1889, appunto il Codice Zanardelli, dal nome del ministro di Grazia e Giustizia del tempo: questo codice, di taglio liberale e più moderato rispetto al successivo, in Italia ebbe vita breve, essendo non più vigente dall’anno seguente alla nascita dello Stato della Città del Vaticano, quando il regime allora al potere promulgò il Codice Rocco, nel 1930.
La ricompilazione di un codice è strettamente legata al momento storico e alle necessità della comunità in quel dato periodo. Che cosa dicono le numerose riforme e la nuova compilazione del Codice penale vaticano di questo momento storico?
Com’è logico, dal 1889 ad oggi la situazione sociale è molto cambiata. Oggi prevale un approccio diverso al diritto penale così come ad un orientamento diverso sul senso delle pene, con un accentuato intento educativo, ecc. Inoltre con il passare del tempo, sono sorte forme delittuose che alla fine del Novecento non erano presenti o lo erano in modalità diverse, come i reati informatici, il traffico di droghe, reati finanziari, e un lungo eccetera. Nessuno Stato, anche se molto piccolo, può sottrarsi al dovere di armonizzare la propria legislazione penale a quella presente nella Comunità internazionale. Perciò, nonostante l’estrema ristrettezza dell’ambito territoriale e personale, anche l’ordinamento vaticano ha dovuto adeguarsi a normative comuni agli altri Paesi, e onorare gli impegni assunti in questo campo in occasione di Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Santa Sede. Non tutte queste novità sono state inserite nel testo codicillo, perciò nel 2013 si promulgò in Vaticano una legge complementare al Codice penale, riportata in Appendice al volume adesso pubblicato, che tipizza e punisce reati contro l’umanità, contro i minori, i crimini di guerra, contro il terrorismo e l’eversione, contro la sicurezza degli aeroporti, ecc., che i vecchi codici penali non contemplavano.
Potrebbe descrivere la diversa concezione di pena, tracciata dal Papa nel suo magistero? Il suo rapporto con l’equità canonica?
Per Papa Francesco lo scopo fondamentale del diritto penale “è tutelare i beni giuridici di maggiore importanza per la collettività”, e in tale senso ha affermato che “occorre andare verso una giustizia penale restaurativa” (cfr. Discorso ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, 15 novembre 2019), che ristabilisca cioè i due legami danneggiati con il reato: quello del reo con la vittima, mediante la riparazione del danno causato, e con la società.
Quali fattori hanno portato alla nuova compilazione di questo Codice?
Essenzialmente la necessità per gli operatori del diritto di avere a portata di mano, in un unico volume, il codice penale vigente comprensivo di tutte le modifiche apportate e mai raccolte in forma unitaria.
La Chiesa è Madre e maestra, anzi ancor di più è sacramento di salvezza, proprio perché comunica al mondo il Vangelo di salvezza di Dio – Misericordia. È sempre possibile usare misericordia anche verso chi si macchia di crimini orrendi? O a volte risulta difficile mitigare una pena verso costoro?
Misericordia e giustizia vanno distinte, ma non separate; unite, ma non confuse. Il reo resta sempre una persona creata a immagine di Dio e che possiede un nucleo di dignità inviolabile che le leggi penali devono rispettare e non possono scalfire. Non dimentichiamo che ogni peccatore, e quindi anche chi si macchia di tali delitti, è una persona per cui Cristo è morto, offrendo la sua vita, affinché possa giungere un giorno in Paradiso.
Cosa si sente di dire ai giovani canonisti che si approcciano al diritto della Chiesa?
Penso che ripeterei ciò che abbiamo imparato tutti noi e che servirà sempre. Anzitutto, che il canonista è il giurista della Chiesa e, quindi, è tenuto a cercare di mantenere in stretta coerenza la tecnica giuridica che in ogni caso viene adoperata e le fondamenta teologiche che esprimono la specificità della società ecclesiale. Mi pare che in questa coerenza si trovi l’essenza del canonista. Altra prospettiva da non perdere di vista è quella di vedere il diritto, in qualunque contesto sociale, non solo come sistema di norme e manifestazione delle potestà, ma principalmente come dimensione della verità, dell’ordine sociale giusto, e come unico strumento del debole per trovare protezione e difesa.
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Fonti:
- http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/dicastero/segretario.html
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
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