Liber I: De Normis Generalibus

Con il Concilio Vaticano II si è giunti a una nuova ecclesiologia che ha avuto come conseguenza una revisione del CIC/17, poiché:


«L’intento è stato di dare all’ecclesiologia un’impostazione più teologica e meno giuridica, più comunionale e meno “gerarcologica”, più diaconale e meno autoreferenziale, più pellegrinante e meno trionfante»[1].


Questo fenomeno, che ha riguardato ogni aspetto della vita della Chiesa, ha spinto Papa S. Giovanni Paolo II alla rielaborazione del Codice di Diritto canonico del 1917 che, essendosi formato gradualmente nel tempo rispondeva ad una ecclesiologia “gerarcologica” ben definita (abbiamo parlato delle fonti del CIC/17 qui). I lavori di revisione del Codice del 1917 sono durati circa 20 anni, ed è a questi che bisogna sempre ritornare per comprendere la vera anima di ogni canone, la mens del legislatore, il perché della formulazione e del linguaggio scelto per ogni norma. Tale revisione fu un processo veramente epocale poiché, fino al Concilio Vaticano II, la Chiesa era considerata una Società giuridica perfetta e, di conseguenza, il Codice rientrava pienamente in questa prospettiva. In verità questa visione non aveva connotati teologici, ma era giuridica poiché serviva a contrastare le eresie protestanti nascenti. È con il Concilio Vaticano II che riemerge la nozione di popolo di Dio, profondamente biblica. Così, il 25 gennaio del 1983 è stato pubblicato il Codice di Diritto canonico per tutta la chiesa latina mediante la Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae leges [2].

Alla luce di questa nuova visione fu elaborata la sistematica del CIC suddivisa in 7 libri con 1752 canoni:
I Libro: Norme generali
II Libro: Popolo di Dio
III Libro: La funzione di insegnare nella Chiesa
IV Libro: La funzione di santificare nella Chiesa
V Libro: I beni temporali della Chiesa
VI Libro: Le sanzioni nella Chiesa
VII Libro: I processi


Libro I- NORME GENERALI: è un libro tecnico dove «vengono dettate le norme che pongono la base per una sicura lettura, una retta interpretazione, di conseguenza, una giusta applicazione non solo delle norme contenute negli altri libri del Codice, ma anche di tutto il diritto della Chiesa latina, sia di quello universale (…) sia di quello particolare e proprio»[3].

 Necessita di uno studio lungo e approfondito nei suoi 203 canoni suddivisi in:
Canoni preliminari
Titolo I: Le Leggi ecclesiastiche
Titolo II: Le consuetudini
Titolo III: Decreti generali e istruzioni
Titolo IV: Gli atti amministrativi singolari 
Titolo V: Gli statuti e i regolamenti
Titolo VI: Le persone fisiche e giuridiche
Titolo VII: Gli atti giuridici
Titolo VIII: La potestà di governo
Titolo IX: Gli uffici ecclesiastici
Titolo X: La prescrizione
Titolo XI: Il computo del tempo
Proprio il suo essere un libro “tecnico” è un aspetto importante, infatti:


«Se è vero che l’ordinamento canonico cerca di esprimere la dimensione giuridica di una realtà sociale del tutto atipica, quale è il popolo di Dio, è necessario evidenziarne l’importanza a servizio della stessa dimensione sociale della Chiesa. La tecnicità non si oppone alla dinamicità della vita della comunità ecclesiale e alla vivacità della sua azione pastorale, ma al disordine, all’improvvisazione, alla confusione dei ruoli e delle responsabilità»[4]

Possiamo definire come centrale nel contesto del Libro I il canone 96:

«Mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta»

È così individuato nel battezzato il soggetto che, incorporato alla Chiesa, è caratterizzato da doveri e diritti, a cui sono dirette le norme del CIC. Da questo semplice canone è possibile comprendere quanto sia importante conoscere, almeno sommariamente, i doveri e i diritti di ciascun fedele:

«Il fedele (e l’intera comunità) ha diritto di conoscere con precisione i provvedimenti, anche favorevoli, che lo riguardano, sapere da chi sono emessi, quale sia il loro valore, la loro estensione, la loro efficacia nel tempo»[5].

Lo scopo di Vox Canonica è proprio quello di aiutare i fedeli nella conoscenza di tali diritti e doveri rendendo il diritto canonico sempre più familiare.

 

 


________
Note

[1] G. Tangorra, «Ecclesiologia del Concilio Vaticano II», in Dizionario di Ecclesiologia, G. Calabrese- P. Goyret, O. F. Piazza  (cura di), Città nuova, Roma 2010, 493-494.

[2] Papa S. Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, 25 gennaio 1983, in Communicationes XV/1 1983, 1-8.Reperibile anche on line al sito:http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_sacrae-disciplinae-leges.html

[3] V. De Paolis- A. D’Auria, Le Norme Generali. Commento al Codice di diritto canonico, UUP, 20082 Roma, 58.

[4] Codice di Diritto canonico commentato, La Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale (a cura di), Àncora, 20174, 96.

[5] Ibidem.


Bibliografia cronologica


V. De Paolis- A. D’Auria, Le Norme Generali. Commento al Codice di diritto canonico, UUP, 2008 Roma.
G. Incitti, Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità, UUP, 2009 Roma.
G. Calabrese- P. Goyret, O. F. Piazza (cura di), Dizionario di Ecclesiologia, Città nuova, Roma 2010
Codice di Diritto Canonico Commentato, Quaderni di Diritto Ecclesiale (a cura della Redazione), Àncora, 2017.

Sitografia


http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_25011983_sacrae-disciplinae-leges.html
http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_it.html


Sitografia con materiale di studio a disposizione degli studenti


U. Rhode https://www.ulrichrhode.de/ngii/ngii-dispensa.pdf
G. Paolo http://gherripaolo.eu/normeg.pdf




“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 


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