Suore cattoliche di rito bizantino del monastero “Christ Bridegroom” in Ohio (USA), foto di @aleteia.org
Dopo il Motu Proprio Authenticum Charismatis che modificava il canone 579 del codice di diritto canonico della Chiesa Latina, oggi il Santo Padre ha promulgato una nuova lettera Motu Proprio che modifica i canoni 435 §1 e 506 §1 del CCEO.
Il Concilio Vaticano II nel Decreto Orientalium Ecclesiarum così dichiara:
«La storia, le tradizioni e molte istituzioni ecclesiastiche chiaramente dimostrano quanto le Chiese orientali si siano rese benemerite verso tutta la Chiesa. Per questo il santo Concilio non solo circonda di doverosa stima e di giusta lode questo loro patrimonio ecclesiastico e spirituale, ma lo considera fermamente quale patrimonio di tutta la Chiesa.
Dichiara quindi solennemente che le Chiese d’Oriente come quelle di Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime»[1] .
Data la ricchezza ecclesiastica e spirituale delle Chiese di Oriente e di Occidente, per scongiurarne la perdita, il CVII apre la strada ad una nuova Codificazione latina e ad una Codificazione orientale.
S. Giovanni Paolo II promulga, il 25 gennaio 1983, il Codex iuris canonici, cosiddetto CIC, e il 18 ottobre del 1990 il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, detto CCEO. Entrambi i Codici, pur conservando e tutelando le caratteristiche delle Chiese da cui derivano, camminano uno affianco all’altro, manifestando la crescita armonica della Chiesa.
Ne è testimonianza l’ultimo Motu Proprio promulgato da Papa Francesco, intitolato Ab Initio [2] , con il quale si apporta una modifica al CCEO sullo stesso argomento su cui era avvenuta la precedente modifica al CIC con il Motu Proprio Authenticum Charismatis [3] (di cui avevamo parlato qui).
In definitiva il cambiamento, per entrambi i Codici, riguarda l’obbligo in capo al Vescovo diocesano o all’Eparca di richiedere una licentia alla Santa Sede prima di erigere un nuovo Istituto di Vita Consacrata: non basterà più, dunque, “consultare” la Santa Sede, ma bisognerà ottenere una vera e propria licenza scritta.
Ecco le modifiche in concreto:
Cann. 435 §1 e 506 §1 del CCEO, che sono sostituiti rispettivamente dai seguenti testi:
Can. 435 §1 – Episcopi eparchialis est erigere monasterium sui iuris praevia licentia scripto data intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis Patriarchae aut in ceteris casibus Sedis Apostolicae.
Can. 506 §1 – Episcopus eparchialis erigere potest tantum congregationes; sed eas ne erigat nisi praevia licentia scripto data Sedis Apostolicae et insuper intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis nisi consulto Patriarcha.
___________________
Note
[1] CVII, Decreto Orientalium Ecclesiarum, 21 novembre 1964, n.5, consultabile on line al sito: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_orientalium-ecclesiarum_it.html
[2] Consultabile al sito: http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20201121_ab-initio.html
[3]Consultabile al sito: http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20201101_authenticum-charismatis.html
“Cum caritate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”
(S. Giovanni Paolo II)
©RIPRODUZIONE RISERVATA