Pubblicata una nuova lettera Apostolica in forma di Motu Propiro Authenticum charismatis

È stata pubblicata oggi una nuova lettera apostolica in forma di Motu Proprio Authenticum charismatis, con la quale si modifica il canone 579 del Codice di Diritto Canonico.

“Sono una meravigliosa ricchezza di grazia per la vitalità apostolica e per la santità di tutto il corpo di Cristo, purché si tratti di doni che provengono veramente dallo Spirito Santo e siano esercitati in modo pienamente conforme agli autentici impulsi dello stesso Spirito”[1].

Così il numero 800 del Catechismo della Chiesa Cattolica, quando si parla di carismi, che sembra proprio rispecchiare la ratio dell’odierna modifica del canone 579.

Si legge infatti nel documento pubblicato oggi: “I fedeli hanno il diritto di essere avvertiti dai Pastori sull’autenticità dei carismi e sull’affidabilità di coloro che si presentano come fondatori”. Non vi è dubbio che il discernimento circa la ecclesialità e la affidabilità passa dal Vescovo diocesano, ma è pur vero che: “alla Sede Apostolica compete accompagnare i Pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto diocesano”. Per tali ragioni: “i nuovi Istituti di vita consacrata e le nuove Società di vita apostolica, […] devono essere ufficialmente riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla quale sola compete l’ultimo giudizio”.

 

Cosa cambia in concreto?

Prima dell’attuale modifica, il Vescovo diocesano che voleva erigere nel proprio territorio un istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica, poteva farlo tramite formale decreto, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit, (purché sia stata consultata la Sede Apostolica).

Con l’entrata in vigore del nuovo canone, i Vescovi diocesani potranno erigere un istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica, solo praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data (previa licenza scritta della Sede Apostolica). 

La lettera apostolica, spiega il perché di questa decisione: “L’atto di erezione canonica da parte del Vescovo trascende il solo ambito diocesano e lo rende rilevante nel più vasto orizzonte della Chiesa universale. Infatti, natura sua, ogni Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica, ancorché sorto nel contesto di una Chiesa particolare, «in quanto dono alla Chiesa, non è una realtà isolata o marginale, ma appartiene intimamente ad essa, sta al cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo della sua missione[2]».

 

Note

______________

[1] CCC, n°800

[2] Papa Francesco, Lettera Apostolica a tutti i consacrati in occasione dell’Anno della Vita Consacrata, 28 Novembre 2014, III, 5. 

 

“Cum charitate animato et iustitia ordinato, ius vivit!”

(S. Giovanni Paolo II)

 

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Rosario Vitale

7 risposte

  1. Ciao ho qualche dubbio…
    *Come rimane, ora il criterio di distinzione fra gli istituti di vita consacrata di diritto pontificio e quelli di diritto diocesano ex can 589, che da punto di vista genetico si basava con l’ottenimento del decreto di approvazione dalla Santa Sede.

    E poi quale è la differenza fra questa “praevia licentia” e il “decreto di approvazione ottenuto dalla Santa Sede”, alluso nel summenzionato canone?

    *Se ipoteticamente, nel futuro un Istituto, venisse eretto senza la praevia licentia, l’atto di erezione sarebbe valido comunque, ma gravemente illecito? oppure dal tutto nullo?

        1. Salve, abbiamo risposto al Sig. Marques, se avesse altri dubbi ci invii una email, Le risponderemo non appena possibile.

          1. Come rimane, ora il criterio di distinzione fra gli istituti di vita consacrata di diritto pontificio e quelli di diritto diocesano ex can 589, che da punto di vista genetico si basava con l’ottenimento del decreto di approvazione dalla Santa Sede.

            E poi quale è la differenza fra questa “praevia licentia” e il “decreto di approvazione ottenuto dalla Santa Sede”, alluso nel summenzionato canone?

            *Se ipoteticamente, nel futuro un Istituto, venisse eretto senza la praevia licentia, l’atto di erezione sarebbe valido comunque, ma gravemente illecito? oppure dal tutto nullo?

  2. Di fatto la previa licenza richiesta ad validitatem è più stringente della consultazione, proprio credo per tutelare maggiormente l’ecclesialità e l’affidabilità del nuovo IVC o SVA. L’approvazione diocesana può costituire un riferimento affidabile a cui attenersi?

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